Cassazione Penale conferma limiti e condizioni per realizzare pergotenda, vietando creazione di spazi chiusi
Configura arredo amovibile quando ha modeste dimensioni, è ombreggiante e non infisso al suolo
In estate in giardino o nel resede di pertinenza dell’edificio potrebbe servire la posa di un gazebo, cioè un elemento facilmente montabile e costituito da una struttura leggera e agevolmente amovibile, ce lo ricorda ancora la sentenza T.A.R. Salerno n. 1105/2024. E’ fuori dubbio che il gazebo debba avere una mera funzione ombreggiante quale arredo stagionale, senza prevedere una permanenza (almeno in linea teorica). In troppi però estendono il concetto di gazebo fino a trasformarlo in manufatti riconducibili a tettoie, porticati o pergole fotovoltaiche.
Indice
Occorre prima rammentare la norma che disciplina i gazebi nel regime di edilizia libera, menzionata due volte nell’omonimo Glossario del 2018 perchè riferita a due distinte tipologie che configurano rispettivamente arredo da giardino e strutture temporanee:
- voce n. 44: installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo (Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, riferimento art. 6 c.1 lett. e-quinques TUE).
- voce n. 53: installazione gazebo con Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione, qualora siano diretto a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (portato a centottanta giorni col D.L. 76/2020).
Rimane il dubbio sui termini quantitativi, non sono indicati nella definizione e lasciando spazio a valutazioni personali sulle “limitate dimensioni”, sia in termini assoluti (20 mq piuttosto che 30?) che relativi (paragonate in termini percentuali ad un edificio di riferimento).
Il gazebo non è dissimile per finalità dalla pergotenda: deve proteggere dal sole e dagli agenti atmosferici, per consentire una migliore fruizione dello spazio esterno, e non deve avere caratteristiche di consistenza e rilevanza che possano connotarli in termini di componenti edilizie di copertura.
Ai fini della configurabilità come attività edilizia libera, per “gazebo” si intende, nella sua configurazione tipica, una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili (Cfr. Consiglio di Stato Sez. VI, 30 agosto 2023, n. 8049)
Infisso al suolo o ancorato a parete perde caratteristiche di gazebo
Il gazebo è normalmente conosciuto come un elemento o arredo da giardino semplicemente appoggiato al suolo, e assieme alla copertura telonata lo rende sottoposto ad effetto vela e ribaltamento quando vi sono raffiche di vento. Per evitare possibili danni molte persone provvedono ad collegarlo a zavorre (fioriere, panettoni di cemento o simili), ad ancorarlo all’edificio adiacente o renderlo infisso al suolo o all’edificio in varie modalità.
Tuttavia, nel momento in cui viene reso infisso al suolo o all’edificio (copertura, balcone o pareti) viene meno la sua natura di arredo da esterni, e pertanto potrebbe configurare elemento edilizio proprio, soggetto ai vari permessi edilizi.
La natura di arredo e precarietà del gazebo deve rispettare due criteri essenziali:
- criterio strutturale, in virtù del quale è precario ciò che non è stabilmente infisso al suolo;
- il criterio funzionale, in virtù del quale è precario ciò che è destinato a soddisfare un’esigenza temporanea.
In sostanza il gazebo deve essere privo di elementi di fissità, stabilita e permanenza.
Materiali, copertura e tamponatura gazebo
La nozione di gazebo non ammette funzioni e utilizzi diversi, pertanto se le sue caratteristiche strutturali, materiche e funzionali consentono usi diversi, anche potenzialmente, si fuoriesce dall’ambito dell’edilizia libera.
In particolar modo ciò avviene quando viene realizzata o modificata la copertura soprastante del gazebo, sostituendo il tipico telone ombreggiante (e permeabile dalla pioggia) con altri sistemi, quali:
- pannelli e lastre in legno o metalliche, anche coibentate, tramutandolo in tettoia
- lastre policarbonato
- pannelli fotovoltaici
La realizzazione di un gazebo in legno o in metallo non configura più arredo da giardino, venendo meno il requisito di facile smontaggio (anche in poco tempo) e pertanto la sua amovibilità; un manufatto o elemento si intende amovibile quando lo è facilmente, come appunto il gazebo montabile in giardino per il compleanno del parente.
Anche la tamponatura dei lati di un gazebo potrebbe complicare le cose, anche nei casi di sistemi telonati o tende retrattili o avvolgibili: se ci pensiamo bene, queste chiusure consentono la possibilità di utilizzarlo come spazio chiuso, al pari dei dehors.
Dimensioni limitate Gazebo, Regolamenti comunali
Proprio perchè il gazebo rientra nelle attività di edilizia libera, cioè non sottoposte all’ottenimento di permesso di costruire, SCIA o CILA, restano assoggettate a tutte le condizioni previste dall’articolo 6 del D.P.R. 380/01 e dal relativo Glossario di Edilizia libera:
- Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;
- e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (elenco norme settoriali non esaustivo);
Ciò significa che un Comune può legittimamente disciplinare l’installazione dei gazebi sul proprio territorio, differenziando anche per zone o edifici, e prevedendo limiti dimensionali in termini di superfici, altezze e caratteristiche, inserendo apposite disposizioni nel proprio regolamento edilizio o strumento urbanistico.
Inutile dire che vanno rispettate anche tutte le altre normative aventi incidenza urbanistico edilizia, prime tra tutti quelle per edifici sottoposti a vari vincoli.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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