Costruzioni e interventi esonerati dal titolo abilitativo richiedono dimostrazione epoca e consistenza
Struttura leggera autonoma, coperta superiormente e chiudibile ai lati con tende rimuovibili, per fruire di spazi aperti, giardini e terrazzi
La definizione di Gazebo è indicata nella normativa vigente all’interno del cosiddetto Glossario Edilizia Libera, emanato con Conferenza Unificata del 22 febbraio 2018, pubblicato in G.U. n.81 del 7 aprile 2018.
Il Glossario è stato emanato nell’ambito della serie di riforme amministrative al DPR 380/01 del periodo 2015/16, meglio note come Riforme Madia; il Glossario si compone di una tabella che va ad integrare le definizioni contenute nei rispettivi commi dell’articolo 6 DPR 380/01.
La definizione di Gazebo si trova menzionata due volte in questa tabella perchè riferita a due distinti tipi di funzione, vedi le voci:
- n. 44: installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo (Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, riferimento art. 6 c.1 lett. e-quinques TUE)
- n. 53: installazione gazebo con Comunicazione Avvio Lavori, nonchè interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione, qualora siano diretto a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (portato a centottanta giorni col DL 76/2020).
Dalla queste definizioni emergono due distinte tipologie di gazebo inquadrabili come:
Vediamo la loro distinzione, perchè il passaggio da gazebo a tettoia è molto breve, sconfinando nella realizzazione di nuovi manufatti assoggettati ai vari titoli edilizi. Partiamo da alcuni passaggi preliminari e condivisibili della giurisprudenza.
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Lineamenti giurisprudenziali del gazebo
Si premette che le seguenti menzioni di giurisprudenza fanno riferimento a casistiche anteriori all’entrata in vigore del Glossario Edilizia Libera del 2018, che si analizza nei prossimi paragrafi. Tuttavia si rende necessarie analizzarla per comprendere il collegamento alla normativa riformata dopo il D.Lgs. 222/2016 e Glossario.
Il gazebo, nella sua configurazione tipica, è una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili. Spesso il gazebo è utilizzato per l’allestimento di eventi all’aperto, anche sul suolo pubblico, e in questi casi è considerata una struttura temporanea. In altri casi, è realizzato in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi (TAR Salerno n. 2689/2022, T.A.R. Napoli n. 5733/2019).
La giurisprudenza è chiara nel ritenere che, in linea di principio, occorra sempre fare riferimento all’impatto effettivo che le opere generano sul territorio, con la conseguenza che si deve qualificare l’intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi), laddove, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione della relativa area, esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie.
E’, infatti, dominante la considerazione per cui non è necessario che l’alterazione dell’assetto urbano avvenga mediante realizzazione di opere murarie; le opere preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale, incidenti sul tessuto urbanistico ed edilizio, a prescindere dal materiale impiegato – sia esso metallo, laminato di plastica, legno o altro materiale – sono subordinate al rilascio del titolo edilizio (Consiglio di Stato n. 3329/2020).
Gazebo da giardino, come elemento di arredo
Nel Glossario Edilizia Libera il gazebo è menzionato alla voce n. 44, come;
“gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo“.
Tale definizione è espressamente inserita nella categoria delle “aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza“, con riferimento all’art. 6 comma 1 lettera e-quinques del TUE.
C’è un dubbio sui termini quantitativi che non sono indicati in termini netti, lasciando tutto a valutazione discrezionale su indefinite “limitate dimensioni”, oggetto di possibili interpretazioni in termini assolute (20 mq piuttosto che 30?) e relative (paragonate in termini percentuali ad un edificio di riferimento).
Non c’è alcun dubbio che il gazebo possa essere inquadrata come un manufatto/opera priva di fondazioni, coperta sulla parte soprastante e leggera; e per il fatto che pure il glossario la inserisce nella categoria degli elementi di arredo di aree pertinenziali la dice lunga.
Non ci sono nemmeno dubbi che non debba avere funzioni diverse da quella di arredo da giardino o quella per uso di temporanea contingenza: per esempio vanno esclusi i casi di utilizzazione a spazio di collegamento tra costruzioni, tramite chiusura di vario tipo, perchè capaci di assolvere alla stessa funzione di vano costruito.
La definizione di gazebo implica la sua non idoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni, stante la tipologia degli elementi di chiusura, che debbono rivestire consistenza tale da non potersi connotare in termini di componenti edilizie stabili di copertura o di chiusura di uno spazio esterno (TAR Napoli n. 4923/2022).
Sulla consistenza del gazebo facciamo riferimento al Consiglio di Stato sentenza n. 8049/2023:
Per gazebo si intende, nella sua configurazione tipica, una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili.
La situazione si complica in presenza di impianti elettrici, di condizionamento/climatizzazione e di binari per aggiungere vetrate amovibili scorrevoli, in quanto non consente di mantenere la qualifica di gazebo (cfr. caso Cass. Pen . 25647/2022).
In altre parole il gazebo dovrebbe essere arredo e pertanto amovibile in qualsiasi momento, come se fosse un arredo.
E’ chiaro che potrebbe essere ancorato a terra senza fondazioni usando zavorre o tiranti, ma qualora fosse stabilmente collegato a terra su fondazioni, cordoli o solette pavimentate, viene meno la sua natura amovibilità e di “arredo”.
In altre parole, non ci sarebbe più differenza con la definizione del manufatto “tettoia“, già disciplinata prima del Glossario nel Regolamento Edilizio Tipo Allegato A voce n. 41:
41 – Tettoia: Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.
Strutture provvisorie per situazioni di temporanea
Nel Glossario Edilizia Libera alla voce n. 53 esiste un’altra versione di gazebo, più particolare e ristretta. Essa è collegata all’articolo 6 comma 1 lettera e-bis del DPR 380/01, e fa parte della categoria di opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni. Il termine indicato nel predetto riferimento è stato portato a 180 giorni col DL 76/2020).
Il gazebo rientrante in questa particolare categoria, residuale a quella del gazebo-arredo, prevede i punti essenziali:
- soddisfacimento esigenze contingenti e temporanee (doppia condizione), dove si sommano una esigenza straordinaria e a tempo determinato, la cui durata non può superare quella prefissata;
- rimozione immediata al termine della suddetta esigenza;
Non si deve neppure correre il rischio di estendere la definizione di questi gazebi per finalità simili (contingenze temporanee e smontaggio tempestivo al termine del periodo 180 giorni) quali stand fieristici, tensostrutture, pressostrutture e simili, o elementi espositivi vari: infatti sono elementi definiti rispettivamente nelle voci n. 54, 56 e 57 del Glossario Edilizia Libera.
Se lo smontaggio di una struttura o elemento simile è vincolato tassativamente all’avvenuta cessazione dell’esigenza, è altrettanto noto che la mancata rimozione immediata di esso costituisce illecito edilizio, accompagnato da probabili sanzioni penali.
E’ lo stesso meccanismo riguardante la mancata rimozione di manufatti precari e stagionali al termine, e la reiterazione periodica.
Gazebo, precarietà e paesaggistica
Facciamo riferimento alla sentenza n. 4667/2023 relativa a due gazebo uniti tra loro, alti 4 metri e superficie 200 mq, con copertura in pvc e adiacente prefabbricato completo in ogni opera di mq. 35. Intanto già a prima occhiata, le caratteristiche dimensionali e costruttive, finalizzate ad una permanenza sul territorio, fanno venire meno la natura di “elemento di arredo” di spazi esterni ad edifici esistenti. In altre parole il gazebo dovrebbe essere quello che si compra perfino al supermercato, di piccole dimensioni e smontabile in una manciata di minuti; altrimenti diviene qualificabile come costruzione.
Un gazebo quando ha rilevanti dimensioni e struttura, comporta anche una alterazione dell’aspetto esteriore dei luoghi; se l’intervento avviene perfino in zona paesaggisticamente vincolata, la questione si aggrava notevolmente.
La giurisprudenza consolidata ha ritenuto che le opere realizzate sull’area sottoposta a vincolo, anche se trattasi di volumi tecnici ed anche se si tratta di eventuali pertinenze, hanno una indubbia rilevanza paesaggistica, poiché le esigenze di tutela dell’area sottoposta a vincolo paesaggistico, da sottoporre alla previa valutazione degli organi competenti, possono anche esigere l’immodificabilità dello stato dei luoghi, ovvero precluderne una ulteriore modifica. Per capire meglio se gli interventi edilizi debbano essere dotati di autorizzazione paesaggistica è utile consultare il relativo regolamento di semplificazione DPR 31/2017.
Sul versante edilizio, un manufatto di dimensioni rilevanti, come quello oggetto della predetta sentenza (due gazebo uniti tra loro, alti 4 metri ed estesi 200 mq con copertura in pvc e prefabbricato completo in ogni opera di mq. 35) costituisce nuovo volume nel caso in cui non sia fornito alcun concreto elemento in grado di consentire la evocata qualificazione in termini di pertinenza. La pertinenza urbanistico – edilizia è configurabile allorquando sussista “ un oggettivo nesso tra bene accessorio e principale che non consenta altro che la destinazione del primo a un uso servente durevole e quest’ultimo abbia, inoltre, dimensioni ridotte e modeste rispetto a quelle dell’edificio a cui inerisce”.
Inoltre, l’assenza delle caratteristiche di amovibilità e precarietà fanno sì che l’opera non possa rientrare in edilizia libera.
Conclusioni e consigli
Rimango dell’idea che il gazebo sia un elemento da utilizzare per quello che è, per finalità di arredo amovibile, evitando di scambiarlo come un elemento destinandolo ad altre funzioni a carattere permanente.
Inoltre non è consigliato ipotizzare o effettuare modifiche per appesantirne alcune caratteristiche o parti, ad esempio aggiungendo una copertura rigida, anche nel rispetto delle norme settoriali come paesaggistica, antisismica e molte altre.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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