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Quesito inviato tramite commento del 24 aprile 2015 alle 15:25:

Ritenete che ai sensi della LRT 65 2014 sia compatibile il frazionamento di un immobile con intervento di restauro e risanamento conservativo ?
grazie
Arch. F. Ancillotti

Gentile collega,

La saluto e procedo prontamente a risponderle al quesito, tra l’altro utile per lo scrivente e i lettori.
Se ho ben capito si chiede se sia possibile frazionare un immobile attraverso l’intervento di restauro e/o risanamento conservativo con la nuova L.R. 65/2014.

In tal caso rispondo negativamente al suo quesito, salvo quanto disciplinato da ogni Comune in base all’art. 4 comma 2 del DPR 380/2001 attraverso i propri strumenti urbanistici con cui hanno disciplinato e articolato diversi livelli di restauro ex LR 59/1980 [1].
[1] nota integrativa dell’autore, fatta notare da M. Battistini;

In Toscana da una parte è consentito espressamente frazionare gli immobili con la Manutenzione straordinaria (CILA senza opere strutturali e SCIA con opere strutturali) e con le ristrutturazioni ricostruttiva e conservativa, dall’altra la definizione di Restauro/Risanamento non è stata modificata in via sostanziale.
In sintesi:
hanno allargato molto il campo di applicazione della manutenzione straordinaria e hanno lasciato pressoché immutato il Restauro.

Bisogna condividere questa impostazione, tra l’altro congruente con la normativa nazionale del DPR 380/2001.

Il Legislatore ha ritenuto mantenere ben distinti i due ambiti del restauro dalla ristrutturazione, onde evitare pericolose commistioni procedurali che avrebbero avuto effetto su immobili vincolati ai Beni culturali e quelli tutelati ex LR. 59/80 per capirsi.

A conforto di ciò, il Legislatore toscano si è perfino spinto a scindere la ristrutturazione edilizia in due livelli , distinguendo quella Ricostruttiva e quella Conservativa;

il loro discriminante in questo caso è la demolizione dell’organismo edilizio, inteso nella sua globalità costruttiva.

In conclusione

da una lettura comparativa delle definizioni di Restauro/risanamento conservativo e quella di Ristrutturazione edilizia conservativa si capisce la diversità d’intenti assegnate alle stesse:

Restauro: rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.(omissis)…

Ristrutturazione: rivolti a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere non comportanti la demolizione del medesimo ma che possono comunque portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.(omissis)…

Da tale combinato disposto, ritengo sia pacifico che alla categoria di restauro non sia consentito il frazionamento immobiliare: a maggior ragione, se vi fosse stato tale intento i Legislatori in parola avrebbero espressamente aggiunto anche ad essa tale possibilità.

Tutto quanto sopra, naturalmente, è fatto salvo della vincolistica comunale, sovraordinata e di settore, compreso Codice dei Beni culturali, eccetera.

Come nota a margine, approfitto per suggerire la lettura di questo articolo sul cambio di destinazione d’uso attraverso il Restauro e Risanamento, questione un po’ nebulosa, paragrafo della Legge Bucalossi 10/77:

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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