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Fotovoltaico

Pannelli fotovoltaici sul tetto sono accettati dalla collettività, la loro visibilità pubblica non può configurare incompatibilità paesaggistica

L’indirizzo ormai è preso e consolidato verso una direzione: incentivare l’installazione di pannelli solari fotovoltaici sulle coperture esistenti. Ad esempio l’ulteriore passo di semplificazione verso questo tipo di interventi è stato confermato dal legislatore in base al DL 17/2022 convertito con modifiche in L. 34/2022.

In linea generale tale norma ha qualificato l’installazione dei pannelli fotovoltaici su coperture di edifici esistenti in manutenzione ordinaria, una categoria di intervento rientrante in edilizia libera e pertanto esonerata dai titoli edilizi e abilitativi (CILA, SCIA e Permesso di Costruire).

Ma attenzione: ciò non vale sempre, e come al solito bisogna verificare certe condizioni e requisiti che sono comunque rimasti (ad esempio per certe tipologie di vincoli, sicurezza strutturale, ecc).

Sulla semplificazione dei pannelli fotovoltaici in zone a vincolo paesaggistico rinvio a questi due contenuti in versione:

Un’ulteriore semplificazione valida soltanto a livello procedurale riguarda la possibilità di installarli su edifici situati in centro storico, ma ciò vale soltanto ai fini procedurali: infatti restano invariate le prescrizioni, divieti, condizioni e quanto eventualmente stabilito da normative, regolamenti e discipline locali o di settore.
In altre parole se il procedimento è stato semplificato, ciò non significa che siano state automaticamente “azzerate” tutte le previsioni del Piano Regolatore Comunale, per esempio.

Tra le varie normative di settore che potrebbero escludere o rendere difficoltoso l’installazione dei pannelli fotovoltaici vi rientra la disciplina paesaggistica del D.Lgs. 42/2004, cioè il Codice dei Beni culturali e paesaggio; a tale disciplina generale si è affiancata poi il regolamento di semplificazione del DPR 31/2017.

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Vincoli paesaggistici vs pannelli fotovoltaico: incompatibili a priori?

Difficile rispondere e sbilanciarsi a favore di una delle parti. Infatti la tutela del paesaggio è espressamente e fortemente prevista dall’art. 9 della Costituzione, pertanto non è affatto un valore di trascurabile rilevanza; d’altra parte l’emergenza di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili è un interesse pubblico primario dettato dai cambiamenti climatici e crisi energetica.

Ed ecco che si devono conciliare due interessi collettivi e bilanciarli bene tra loro.

Certamente la posa dei pannelli fotovoltaici ormai fa parte del normale immaginario collettivo, li vediamo assai diffusi sui tetti degli edifici. E tale aspetto ha supportato le motivazioni della recente sentenza TAR Lombardia (BS) n. 682/2022, affermando che:

«la presenza di pannelli fotovoltaici sulla sommità degli edifici non può più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l’assetto esteriore complessivo dell’area circostante, considerando altresì che la mera visibilità dei pannelli fotovoltaici da più punti di osservazione pubblici non può configurare ex se un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica.».

Il principio è già stato ribadito da precedente pronuncia del medesimo TAR Lombardia (BS) n. 617/2021.

Ormai gli impianti fotovoltaici fanno parte dei normali impianti a servizio di edifici esistenti, e non rappresentano più un’automatica forma innovativa disturbante il paesaggio.
Ciò non deve significare che vi sia una totale libertà di installazione del fotovoltaico sui tetti o aree di edifici sottoposti a vincolo paesaggistico.

E se posso suggerire, un atteggiamento di prudenza va tenuto anche per installare il fotovoltaico su pergolati esistenti, ne ho parlato in questi articoli.

Consiglio di Stato: il diniego per incompatibilità paesaggistica va puntualmente motivato

Infatti bisogna sempre verificare se, e in quale modo, il provvedimento di vincolo paesaggistico pone gradi di tutela e prescrizioni tali da impedire o condizionare la loro installazione.

Ed è per questo che il Consiglio di Stato ha ritenuto che la valutazione di queste opere non può essere interpretata come un intervento in presunto contrasto col paesaggio, imponendo piuttosto una valutazione più precisa, anche sulla comparazione degli interessi contrapposti:

«le motivazioni dell’eventuale diniego (seppur parziale) di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo ritenersi sufficiente che l’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica. Infatti, il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l’oggettività del novum sul paesaggio preesistente, posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile. Di conseguenza, occorre una severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti nel rilascio dei titoli abilitativi — ivi compreso quello paesaggistico — alla realizzazione ed al mantenimento di un impianto di energia elettrica da fonte rinnovabile. Tale comparazione, infatti, nei casi in cui l’opera progettata o realizzata dal privato ha una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità, soggetta fra l’altro a finanziamenti agevolati (a pena di decadenza senza il rispetto di tempi adeguati) non può ridursi all’esame dell’ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, che connota generalmente il tema della compatibilità paesaggistica negli ordinari interventi edilizi, ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti. Ciò in quanto la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici» (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 9 giugno 2020 n. 3696).

Una importante presa di posizione, che chiarisce il corretto approccio da utilizzare nelle valutazioni di compatibilità paesaggistica.

Conclusioni e consigli

Bisogna smontare da subito la credenza e false aspettative: se da una parte si sta liberalizzando la posa dei pannelli solari fovoltaico, dall’altra parte non si deve sottovalutare la presenza di vincoli paesaggistici.

Infatti esistono diverse tipologie di vincolo in base a:

  • finalità di tutela
  • condizioni, divieti e prescrizioni
  • fonte o provvedimento di apposizione (Legge, Decreto ministeriale o Piano Paesaggistico regionale)
  • eccetera

Ad esempio, un piano paesaggistico o decreto di vincolo potrebbe aver imposto l’installazione sui tetti di pannelli solari in colore rosso, per mitigarne l’impatto visivo e mimetizzarle con le tegole.

Criteri e prescrizioni simili probabilmente sussistono anche nelle aree ed edifici situati in centri storici, nuclei storici e aree di particolare pregio.

Per cui devo consigliare di rivolgersi preventivamente da un Tecnico abilitato per verificare eventuali vincoli e come comportarsi.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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