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Pannelli solari in edilizia libera, arriva il silenzio assenso nei casi di autorizzazione paesaggistica

A circa un anno dal D.L. 17/2022 (convertito in L. 34/2022) finalizzato a sbloccare l’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici sulle coperture di edifici e strutture già esistenti, arriva una novità per quelli comunque sottoposti ad autorizzazione paesaggistica: il silenzio-assenso.

La semplificazione è giunta con l’articolo 47 comma 6 DL 13/2023 (Decreto PNRR) che apporta modifiche al predetto D.L. 17/2022, in particolare per l’installazione di pannelli solari in zone sottoposte a certi vincoli paesaggistici.

Prima facciamo un rapido riassunto, ricordando la versione normativa iniziale (DL 17/2022) semplificante la posa dei pannelli solari su coperture, strutture e manufatti edilizi esistenti nell’ambito della manutenzione ordinaria (art. 6 DPR 380/01) e pertanto in regime di edilizia libera.

Si è trattato di una modifica ad un previgente Decreto Legislativo sulle energie rinnovabili (D.Lgs. 28/2011), arrivando a liberalizzare per certi aspetti l’installazione di pannelli solari fotovoltaici e termini perfino su:

Ci tengo a ricordare prima di tutto che la semplificazione rimane soltanto a livello procedurale: infatti restano invariate le prescrizioni, divieti, condizioni e quanto eventualmente stabiliti da normative, regolamenti e discipline locali o di settore.

In altre parole se il procedimento è stato semplificato, ciò non significa che siano state automaticamente “azzerate” tutte le previsioni dei Piani Regolatori o Regolamenti edilizi comunali, e discipline pianificatorie locali.

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Attuale installazione libera dei pannelli solari dopo L. 34/2022

Le condizioni e caratteristiche specifiche affinché l’installazione dei pannelli solari possa configurare edilizia libera si possono riassumere così:

  • Non essendo previsto un termine quantitativo in termini di potenza massima o di superficie, pertanto facciamo riferimento a quelli “domestici” con potenza inferiore a 20 kW;
  • La loro installazione deve avvenire sugli edifici, con qualunque modalità (quindi su coperture inclinate o piane, oppure facciate e balconi, viene da pensare); la definizione di edificio è riferita al Regolamento Edilizio Tipo, voce n. 32 Allegato A;
  • Su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici descritti al punto precedente: non ho ben chiaro cosa si intenda per “strutture”, la prima cosa che viene in mente sono le strutture degli edifici in senso lato, cioè quelle con funzione statica o antisismica.
  • Le relative opere di connessione alla rete elettrica può avvenire sia negli edifici, strutture e manufatti nonchè nelle relative pertinenze;
  • L’intervento qualifica manutenzione ordinaria e pertanto rientra in Edilizia libera (non espressamente riferita all’art. 6 DPR 380/01, e immagino voglia riferirsi a quello);
  • Esclusa l’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati: parliamo di vincoli idrogeologici, enti parco, e perfino per alcuni tipo di vincolo previsti dal Codice dei beni culturali e Paesaggio D.Lgs. 42/2004, cioè escludendo dalla semplificazione quelli sottoposti ai vincoli della Parte II del Codice (beni culturali) e aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c).
    Pertanto è consigliato consultare un Tecnico per verificare l’esatta natura del vincolo D.Lgs. 42/2004.
  • Non sono previste altre esclusioni su base geografica o localizzazione (esempio: Zone omogenee A cioè i centri storici, che invece risultano escluse nella voce n. 42 del Glossario Edilizia Libera).

Permettimi di rammentare che ho già espresso le mie riserve se l’intervento fotovoltaico comprensivo delle necessarie opere accessorie possa rientrare ancora manutenzione ordinaria in edilizia libera (es. lucernari, abbaini e linee vita).

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Quando serve o meno l’autorizzazione paesaggistica sul fotovoltaico

Da quanto sopra, emerge una informazione chiara: in base al tipo di vincolo paesaggistico non sempre è possibile evitare l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria (articolo 146 D.Lgs. 42/2004) o autorizzazione paesaggistica semplificata Allegati A e B del DPR 31/2017.

Premetto che nella maggioranza dei casi è probabile rientrare nella procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata prevista dal DPR 31/2017, e quindi già tipizzata con silenzio assenso “orizzontale” veloce tra ente procedente al rilascio e Soprintendenza; per cui non capisco molto l’esigenza di introdurre un altro meccanismo parallelo di silenzio-assenso per autorizzazione paesaggistica sul fotovoltaico, ma segno evidente che vi è tale necessità.

SINTESI: QUANDO SERVE L’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SUL FOTOVOLTAICO:

  • imposto per legge ex art. 142 D.Lgs. 42/2004 non serve autorizzazione paesaggistica;
  • di notevole interesse pubblico comma 1 lettere a) e d) ex art. 136 D.Lgs. 42/2004, non serve autorizzazione paesaggistica;
  • di notevole interesse pubblico comma 1 lettere b) e c) ex art. 136 D.Lgs. 42/2004, serve autorizzazione paesaggistica;

Il silenzio assenso “fotovoltaico” nei casi di autorizzazione paesaggistica

L’articolo 9 C.5 DL 17/2022 (convertito con modifiche dalla L. 34/2022) ha sostituito il Comma 5 art. 7-bis D.Lgs. 28/2011. A questa stesura, è stata aggiunta la semplificazione del silenzio assenso tramite l’articolo 47 c.6 D.L. 13/2023, evidenziata in grassetto:

“5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica, l’installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché’ nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati e’ consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza medesima ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’autorizzazione si intende rilasciata ed e’ immediatamente efficace. Il termine di cui al secondo periodo può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell’istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”.

Analizziamo le condizioni del nuovo silenzio-assenso, quando si forma rendendo immediatamente efficace la richiesta di autorizzazione paesaggistica:

  • per le richieste di autorizzazione paesaggistica dovute nei casi rimasti esclusi dal DL 17/2022-L. 34/2022;
  • al termine di 45 giorni dal deposito dell’istanza (ovviamente dal primo deposito presso l’ente procedente (Regione, provincia o Comune), a prescindere dallo stato di avanzamento dell’iter, anche prima o dopo l’invio alla Soprintendenza;
  • Se entro 15 giorni dal deposito dell’istanza, la Soprintendenza chiede integrazioni o modifiche al progetto, il termine di formazione del silenzio assenso (45 giorni) è sospeso per massimo 30 giorni;
  • in assenza di preavviso di diniego comunicato ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/90;

Nuovo Silenzio assenso “fotovoltaico paesaggistico” e rapporto col DPR 31/2017

Se posso dirla tutta, questa ulteriore introduzione del silenzio assenso per le autorizzazioni paesaggistiche “fotovoltaiche” si andrà a sovrapporre “incidentalmente” con le due normali procedure di autorizzazione paesaggistica.

Mi domando in particolare quali effetti (e contrasti) ci saranno per la procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata ex articolo 7 DPR 31/2017, perchè è già dotata di silenzio-assenso “orizzontale” velocizzato.

A prima impressione, questo silenzio assenso fotovoltaico sembra quasi voler “caducare” a monte il procedimento semplificato, per esempio.

Scommettiamo che molto presto in molti si accorgeranno di questa nuova complicazione, che a mia sensazione avrà l’effetto pratico di escludere dai giochi le valutazioni delle Soprintendenze?

Conclusioni e consigli

Ho la netta sensazione che anche stavolta il legislatore si sia mosso troppo frettolosamente, per soddisfare l’esigenza di velocizzare i procedimenti amministrativi su edifici sottoposti a vincolo paesaggistico.

Per carità, non è sbagliato l’intento; c’è da domandarsi se invece di “mutilare” praticamente all’inizio il procedimento di autorizzazione paesaggistica, non fosse stato più intelligente modificare direttamente le norme paesaggistiche del Codice D.Lgs. 42/2004 e D.P.R. 31/2017, invece di spargere in giro altre forme di eccezione alla regola.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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