Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
La modulistica unificata nel 2017 prevede la firma congiunta dei soggetti coinvolti attestanti l’ultimazione lavori
Nel periodo 2015-2017 ci sono state una serie di riforme e modifiche alla disciplina edilizia, e tra le tante vi rientrano i moduli unificati e standardizzati, approvati con accordo in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017.
Tra i moduli unificati segnalo quello di Comunicazione di ultimazione lavori, che in base allo stesso accordo può essere integrato e coordinato dalle rispettive norme regionali, cosa ampiamente avvenuta (vedi Toscana).
Si deve aggiungere che molti Comuni si sono dotati di appositi portali amministrativi per caricamento telematico delle pratiche e comunicazioni edilizie; consiglio di fare attenzione perchè possono essere anche molto diversi tra Comuni confinanti (non sarebbe meglio un portale unico regionale?).
Torno sul tema della conclusione dell’intervento edilizio da un punto di vista formale, in quanto la modulistica unificata dal 2017 in poi prevede espressamente che la Comunicazione di Fine Lavori debba essere sottoscritta da committente/i assieme all’impresa/e coinvolte.
Per quanto attiene invece il Testo Unico Edilizia DPR 380/01, non riporta indicazioni espresse su come (e chi) deve redigere la comunicazione di fine lavori ai soli fini edilizi urbanistici verso il Comune.
Invece, da anni esiste l’obbligo di depositare la “relazione finale” nell’ambito delle pratiche edilizie strutturali e antisismiche (ex Genio Civile) per opere in c.a e metalliche (DPR 380/01 art. 65), alle quali si aggiungono le diverse disposizioni integrative delle Regioni; solitamente si concentrano questi adempimenti anche nel deposito del Collaudo o nell’alternativa certificazione di rispondenza delle opere.
Per quanto possa essere tedioso “rincorrere” tutte le imprese e lavoratori autonomi per farsi firmare la comunicazione di fine lavori, effettivamente va riconosciuto un senso logico e di garanzia per tutti i soggetti coinvolti.
In pratica: gli stessi committenti e soggetti esecutori che partecipano alle CILA, SCIA e Permesso di costruire devono firmare la Fine Lavori. Vediamo i motivi.
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Il deposito di fine lavori è un atto necessario per ufficializzare la chiusura delle attività di cantiere.
La comunicazione di fine lavori (modulo unificato dal 2017) serve a chiudere l’intero procedimento amministrativo apertosi coi relativi titoli edilizi e abilitativi, sia sul piano formale che sostanziale.
Le imprese/lavoratori devono essere espressamente informati del deposito di fine lavori per diversi aspetti e motivazioni:
- pratica edilizia, per definire la data da cui decorre l’effettiva conclusione del cantiere e cessazione della loro attività e responsabilità, di conseguenza anche a possibili successivi abusi edilizi;
- agevolazioni fiscali di ogni tipo;
- responsabilità sicurezza cantiere, regolarità contributiva e D.Lgs. 81/2008;
- rapporti civilistici e contrattuali di appalto tra committente e imprese/lavoratori, anche per vizi esecutivi;
- concludere gli incarichi dei professionisti interessati;
- conoscenza della data ultimazione lavori per conseguenti adempimenti di vario tipo da parte dei soggetti/imprese interessati (dichiarazione di conformità impianti, collaudi o rispondenze strutturali, accatastamenti, Agibilità, e altro ancora).
- eccetera;
Non mi sembrano cose di poco conto, se ci pensiamo bene; pertanto è consigliato conferire al Tecnico abilitato la procura speciale al deposito telematico anche della Comunicazione di Fine Lavori, per velocizzare i rapporti reciproci. Ovviamente comunicando anticipatamente alle stesse imprese/lavoratori interessati.
Termini per fine lavori nelle pratiche edilizie
In tutte le pratiche edilizie è necessario indicare l’inizio dei lavori ai fini di amministrativi e urbanistici.
Il permesso di costruire è soggetto ai due termini perentori e consecutivi imposti dall’articolo 15 DPR 380/01, per i quali il loro mancato rispetto comporta decadenza del titolo e perdita di efficacia:
- Inizio lavori: il termine non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo;
- Fine lavori: quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere completata, non può superare tre anni dall’inizio dei lavori
La SCIA prevede anch’essa un termine di efficacia massimo di tre anni, entro il quale occorre comunque presentare la fine lavori.
La CILA e la CILAS non prevedono tempistiche simili per comunicare la Fine lavori nel Testo Unico Edilizia, però consiglio caldamente di farlo.
E’ possibile anche dichiarare la fine lavori parziale o completa, perchè avvengono casi in cui non siano effettuate tutte le opere progettate coi relativi titoli edilizi e abilitativi.
In caso di deposito fine lavori parziale, è obbligatorio presentare anche gli opportuni elaborati grafici, fotografici e descrittivi affinché sia cristalizzata con chiarezza la situazione finale al termine dell’attività edilizia. Questo non tanto per una questione puramente formale, ma per inquadrare lo stato dell’arte ad una certa data e nei confronti di tutti i soggetti partecipanti all’intervento edilizio, nonchè committente.
Tra l’altro con la modulistica unificata è stata aggiunta la responsabilità penale e sanzioni per false attestazioni anche al modulo unificato di fine lavori.
Infatti la fine lavori non va intesa soltanto come un atto puramente formale, ma deve risultare effettiva onde evitare la prosecuzione di interventi edilizi illeciti effettuati oltre la scadenza dei titoli e oltre la fine lavori “formale”.
E’ ovvio che in questo cerchio si deve porre al centro il Direttore Lavori, cioè il professionista tecnico abilitato che deve gestire l’intero processo edilizio, dovendo coordinare tutti i professionisti e soggetti coinvolti. Infatti il Direttore Lavori diviene pure lui responsabile in caso di mancata fine lavori.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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