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Il DPR 380/01 non prevede durata massima della CILA, ma sottintende il deposito della fine lavori

Se qualcuno pensa che la presentazione della Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) sia soltanto un obbligo formale di sola andata, si sbaglia di grosso; infatti bisogna porsi il problema di presentare anche la dichiarazione di Ultimazione Lavori, come normalmente avviene per Permesso di Costruire e SCIA.

E il discorso che segue riguarda anche la versione speciale CILA Superbonus (CILAS).
Per quanto riguarda l’argomento della FINE LAVORI ti metto a disposizione l’elenco dei post pubblicati.

Lo spunto a fare questo articolo proviene dalla domanda fattami dal collega Ing. Riccardo Garavello che ringrazio.

Pertanto, vediamo di analizzare e rispondere sui dubbi seguenti:

  1. è obbligo chiudere la pratica edilizia CILA, anche per la CILAS Superbonus?
  2. i professionisti che redigono l’Asseverazione e Visto di conformità devono chiedere (anche) copia della Dichiarazione di ultimazione lavori per tali pratiche?
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Chiusura pratica edilizia CILA e CILAS: obbligo implicito

Il Testo Unico Edilizia DPR 380/01 ha disciplinato la CILA con poche righe all’articolo 6-bis, mentre la CILAS (CILA Superbonus) è altrettanto liquidata con poche righe dall’art. 119 comma 13-ter DL 34/2020.

La CILAS nel DL Rilancio ha previsto un sostanziale rinvio alla procedura già disciplinata dal DPR 380/01, introducendo alcune esclusioni, condizioni e precisazioni specifiche per alcuni tipi di interventi rientranti nel Superbonus 110%.

Per entrambe le versioni di CILA, ordinaria o Superbonus, l’attuale normativa non prevede un termine massimo entro il quale ultimare i lavori o di efficacia, come invece previsto per Permesso di Costruire e SCIA. In questo senso mi riservo di annotare che possa esistere una normativa regionale che abbia integrato la procedura e introdotto termini ulteriori.

Diciamo pure che se ogni intervento e trasformazione edilizia ha un inizio, dovrà pur avere una fine lavori, a prescindere dal silenzio della norma.

Se da una parte non è prevista una durata massima per CILA e CILAS, ritengo corretto applicare per analogia e in via prudenziale lo stesso termine triennale già previsto per SCIA e PdC.

Tuttavia un obbligo implicito di depositare la fine lavori ad ultimazione opere sembra emergere dal comma 3 art. 6-bis DPR 380/01. Infatti esso dispone l’obbligo di inviare al Catasto (AdE) la variazione catastale qualora questa sia allegata alla comunicazione di fine lavori per opere soggette a CILA.

E’ vero che l’obbligo in questa frase riguarda l’invio del Docfa al Catasto, ma è anche vero che sussiste l’adempimento formale di comunicazione la fine lavori.
Se il legislatore intendeva considerare facoltativa la Fine Lavori per le CILA, avrebbe inserito la classica dizione “ove prevista” o “ove necessaria”.

DPR 380/01 Art. 6-bis Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata

(omissis)
3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest’ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate.
(omissis)

[ VIDEO ] CILAS, LE VERIFICHE EDILIZIE OBBLIGATORIE

Fine Lavori anche per concludere Superbonus e bonus minori

A maggior ragione la dichiarazione di Fine Lavori si rende necessaria, e perfino indispensabile, quando si svolgono interventi supportati da detrazioni fiscali, con sconto in fattura e cessione del credito.

La comunicazione di ultimazioni opere diventa essenziale per conclamare formalmente e con data certa l’avvenuta conclusione delle opere, e per chiudere positivamente il “non-procedimento” della CILA e CILAS.

Ritengo infatti che per fornire ufficialmente un termine di chiusura formale e sostanziale dell’intervento assistito da Superbonus, Bonus minori o meno, sia obbligatorio depositare la fine lavori.

Infatti il deposito di questa comunicazione potrebbe servire per conclamare la conclusione dell’opera Superbonus entro i relativi termini di legge per accedere alle detrazioni. Certamente, stiamo parlando di un termine formale, che deve corrispondere allo stato effettivo dell’opera conclusa.

Guardiamola dalla responsabilità professionale del Tecnico abilitato

Immagino già le obiezioni dei colleghi Tecnici, a sbraitare “che non è obbligatoria la Fine Lavori in CILA”, soltanto per evitare di perdere tempo. E prevedo anche l’obiezione che “non è obbligatorio il Direttore dei Lavori”.

Premesso che faccio fatica a pensare ad un intervento edilizio e cantiere legittimato con CILA senza la figura e operatività di un Direttore dei Lavori, che accompagni nel migliore dei modi il committente in ogni processo edilizio.

A meno che il rapporto di incarico stipulato tra Committente e Progettista sia espressamente limitato a redigere e depositare la CILA, non ritengo che a livello deontoligico e professionale si renda un bel servizio “abbandonando” il cliente un istante dopo aver depositato la CILA allo Sportello Unico Edilizia. E non è consigliato neppure svolgere il ruolo di Direttore Lavori “apparente”, cioè senza figurare nella CILA o vari documenti.

Diciamoci la verità: con quel groviglio di normative che ci sono adesso, è impossibile che un cittadino qualunque sia in possesso delle nozioni minime per condurre o gestire un cantiere edilizio, anche il più semplice solo in apparenza. Pensiamo agli impianti, sicurezza cantieri, parti strutturali, eccetera.

Sennò noi professionisti Tecnici cosa ci stiamo a fare? Vogliamo piuttosto mutare la figura di “angelo custode” del committente ?

l’Asseverazione e Visto di conformità: richiedere copia della Dichiarazione di ultimazione lavori?

Ritengo di dare risposta affermativa. Infatti il deposito della comunicazione di ultimazione opere allo Sportello Unico Edilizia da parte del Direttore Lavori sia l’atto formale che chiude ufficialmente l’efficacia e periodo di intervento della CILA e CILAS.

A maggior ragione, i professionisti che depositano l’Asseverazione e Visto di conformità per Superbonus e Bonus edilizi farebbero bene a farsi consegnare una copia della Fine lavori.

Infatti non deve esistere la possibilità che il Fisco possa contestare l’ipotetica prosecuzione delle opere oltre i termini di legge previsti per accedere ai vari bonus, o di effettuare vari adempimenti presenti o sopravvenuti.

Nel caso del Sismabonus è più probabile che ciò avvenga spontaneamente nei casi in cui le opere antisismiche prevedano il collaudo statico, che comprende la Fine lavori “strutturale” all’ufficio tecnico regionale (ex Genio Civile). Tuttavia faccio presente che la Fine lavori strutturale non equivale o sostituisce la comunicazione di Fine lavori relativa alla CILA e CILAS, da depositare al SUE.

Pertanto, raccomando agli asseveratori e ai “vistatori” di farsi sempre consegnare la fine lavori in tutte le ipotesi di bonus edilizi. Questo per garantirvi un naturale istinto di sopravvivenza.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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