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Sono distanze imposte per evitare la costruzione di edifici e manufatti ai fini della sicurezza stradale

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Viaggiando per l’Italia è possibile constatare che la crescita urbana postbellica sia addossata alle infrastrutture

Anche in questo ambito la mancata pianificazione non ha reso un bel servizio alla realizzazione dei tessuti insediativi, che siano in zone urbane che in territorio aperto.

Il Codice della Strada, Decreto Legislativo n. 285/1992, ha riordinato la complessa materia cercando di fare anche una specie di “testo unico” per le distanze stradali e fasce di rispetto.

Effettivamente era necessario per coordinare le diverse leggi e provvedimenti sparsi nel corso della storia. Certamente si può affermare che ha prevalso sempre una distinzione per strade situate negli agglomerati urbani e quelle in territorio agricolo; per le prime è stata consentita da sempre una maggiore flessibilità, attraverso l’imposizione di distanze minime e fasce di rispetto ridotte rispetto a quelle in territorio aperto.

Se facciamo caso, troppo spesso gli edifici costruiti attorno alle strade e infrastrutture non rispettavano un allineamento ordinato e continuo, concretizzando un vero effetto “a scacchiera” del fronte edificato sulle strade.

Nella pianificazione urbanistica e territoriale è mancata la volontà di imporre allineamenti edilizi ordinati rispetto alle strade

Toccò alla Legge ponte n. 765/1967 il compito ingrato di imporre alcuni limiti all’edificazione attorno alle strade fuori dai centri abitati, in particolare l’articolo 19, che provvide a perfezionare con successivo decreto D.M. 1404/1968.

Il riferimento da cui prendere le distanze per le fasce di rispetto fu il ciglio stradale, definito in diverse modalità per cercare di eliminare dubbi interpretativi nel tracciamento.

Questo Decreto 1404/1968 risulta ancora efficace, e pertanto viene a sovrapporsi con le norme sopravvenute in materia, primo tra tutti il Codice della Strada D.L.gs. 285/1992 e relativo regolamento attuativo emanato con D.P.R. 495/1992, e relative modifiche apportate con D.P.R. 610/1996.

In questa sovrapposizione stratificata si vengono a creare ovviamente situazioni di incompatibilità, da evidenziare di volta in volta con una lettura e applicazione coordinata. Un lavoraccio, detto in termini poveri.

I pianificatori territoriali e urbanisti devono porre molta attenzione in questo senso, perchè corrono il rischio di far adottare strumenti urbanistici e piani regolatori con fasce di rispetto potenzialmente incompatibili coi suddetti ultimi provvedimento legislativi.

Il riferimento da cui calcolare la fascia di rispetto viene spesso rappresentato nelle cartografie

Con l‘urbanista Andrea Pantaleo abbiamo parlato di un caso concreto in questa diretta Facebook, dove un proprietario si trovò nella situazione di incertezza circa l’effettivo tracciamento della fascia di rispetto stradale e del relativo allineamento dell’immobile.

Le fasce di rispetto dentro e fuori dai centri abitati: facciamo il punto

Il Codice della Strada, tramite il regolamento, ha operato una netta distinzione per effettuare interventi edilizi nelle fasce di rispetto stradali, in base al loro collocamento interno o esterno ai centri abitati.

Pertanto si ricalca la distinzione dello stesso regolamento emanato con D.P.R. 495/1992, comprensivo delle modifiche del D.P.R. 610/1996 nella versione vigente ad oggi 24 settembre 2018.

Per prima cosa si riporta la classificazione generale delle tipologie di strade secondo il vigente art. 2 comma 2 del Codice della Strada (versione  settembre 2018), in quanto le successive definizioni delle fasce di rispetto sono scritte in funzione di queste classificazioni.

Classificazione delle tipologie di strade. 

2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A – Autostrade;
B – Strade extraurbane principali;
C – Strade extraurbane secondarie;
D – Strade urbane di scorrimento;
E – Strade urbane di quartiere;
F – Strade locali;
F-bis Itinerari ciclopedonali.

Fasce di rispetto stradale fuori dai centri abitati: art. 26 D.P.R. 495/1992 

Si riporta integralmente le opere e manufatti realizzabili, relative distanze e definizioni estrapolandole a partire dal comma 2 e seguenti del Regolamento:

2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell’articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

  1. 60 m per le strade di tipo A;
  2. 40 m per le strade di tipo B;
  3. 30 m per le strade di tipo C;
  4. 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle “strade vicinali” come definite dall’articolo 3, comma 1, n. 52 del codice;
  5. 10 m per le “strade vicinali” di tipo F.

3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell’articolo 4 del codice, ma all’interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

  1. 30 m per le strade di tipo A;
  2. 20 m per le strade di tipo B;
  3. 10 m per le strade di tipo C.

4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

  1. 5 m per le strade di tipo A, B;
  2. 3 m per le strade di tipo C, F.

5.  Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

Fasce di rispetto per l’edificazione nei centri abitati: art. 28 D.P.R. 495/1992 

In questo caso si riporta integralmente l’articolo nella versione vigente ad oggi.

1. Le distanze dal confine stradale all’interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

  1. 30 m per le strade di tipo A;
  2. 20 m per le strade di tipo D.

2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:

  1. 30 m per le strade di tipo A;
  2. 20 m per le strade di tipo D ed E;
  3. 10 m per le strade di tipo F.

4. Le distanze dal confine stradale, all’interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

  1. m 3 per le strade di tipo A;
  2. m 2 per le strade di tipo D.

5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite, distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

Distanze da valutare con attenzione coordinandosi col vigente Piano Regolatore

Occorre prestare molta attenzione sopratutto quando si deve operare in presenza di un piano regolatore o strumento urbanistico dirsi voglia, perchè potrebbe riportare definizioni superate o riferite ancora alla previgente disciplina del D.M. 1404/1968, si ripete tutt’ora operativo e sovrapposto ai dettami del Codice della Strada.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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