Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
Fascicolo completo degli emendamenti ancora in discussione presso Commissione Ambiente per D.L. 69/2024
Si pubblicano le proposte di modifica al decreto legge n. 69/2024, in versione aggiornata alla sessione del 3 luglio 2024 tenutasi presso Commissione Ambiente alla Camera. Un breve commento l’ho effettuato su precedente post.
ALLEGATO 7
DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo.
PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE
ART. 1.
Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
0a) all’articolo 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-quater. Il recupero dei sottotetti, qualora previsto dalla legge regionale, è sempre consentito nell’ambito delle dimensioni dell’area di sedime dell’edificio esistente, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini.».
1.1. Pierro, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
0a) all’articolo 3, comma 1, lettera d), terzo periodo, dopo la parola «sedime» sono aggiunte le seguenti: «purché nel medesimo lotto» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «L’articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 è interpretato nel senso che esso si applica agli interventi di nuova costruzione e non agli interventi di cui alla presente lettera».
Conseguentemente:
a) al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all’articolo 23, comma 01, lettera b), le parole: «in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate» sono sostituite dalle seguenti: «in difetto, è sempre possibile la legittima realizzazione degli interventi di cui alla presente lettera, di quelli di cui alla successiva lettera c), nonché degli interventi previsti dall’articolo 3, lettera d), anche tramite accorpamento di volumetrie ubicate su aree di sedime diverse, già realizzati o in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, tramite richiesta di permesso di costruire, da presentarsi entro il termine di 180 giorni, che dovrà essere rilasciato previa corresponsione degli oneri per legge dovuti».
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All’articolo 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le opere di cui al presente articolo possono essere altresì realizzate con interventi diretti ove il titolo edilizio attesti la sussistenza delle urbanizzazioni primarie e con atto d’obbligo sia sottoscritto l’impegno a realizzare quota parte delle urbanizzazioni secondarie, ai sensi dell’articolo 16, commi 2 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
1.3. Pastorella, Ruffino.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all’articolo 3, comma 1, lettera d), dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: «È da intendersi ricompreso nella suddetta definizione qualsiasi intervento di ripristino di edifici o parti di essi crollati o demoliti anche antecedentemente all’entrata in vigore del presente testo unico e delle sue modifiche, purché non oggetto nel frattempo di interventi edilizi».
1.4. Testa.
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Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) all’articolo 3, comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente: «d-bis) interventi che comportano parziale difformità, gli interventi contemplati dal titolo autorizzatorio rilasciato dall’autorità amministrativa realizzati secondo modalità diverse da quelle previste e autorizzate dal progetto che incidono su elementi particolari e non essenziali della costruzione».
1.5. Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) All’articolo 3, comma 1, lettera e), lettera e.5) dopo le parole: «in strutture ricettive all’aperto» sono inserite le seguenti: «ovvero nell’ambito di aziende agrituristiche».
1.6. Mattia.
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) all’articolo 5, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente: «4-ter. Lo sportello unico dell’edilizia si dota di strumenti informatici e di procedure digitali ai fini dell’avvio, dell’istruttoria e della decisione sulle pratiche edilizie ed urbanistiche garantendo la tracciabilità dell’attività amministrativa e dei tempi di gestione».
1.7. Bonelli.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all’articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-ter. Lo sportello unico dell’edilizia si dota di strumenti informatici e di procedure automatizzate ai fini dell’avvio, dell’istruttoria e della decisione sulle pratiche edilizie ed urbanistiche».
1.9. Morfino, Ilaria Fontana, L’Abbate, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:
0a) al fine di semplificare e uniformare le modalità di assolvimento degli obblighi di pubblicità in materia urbanistica, di agevolare le attività di governo del territorio e di assicurare la trasparenza in ordine agli interventi edilizi, dopo l’articolo 5, è inserito il seguente:
«5-bis. (Digitalizzazione e trasparenza in materia di pianificazione e governo del territorio, urbanistica ed edilizia)
1. Le amministrazioni e gli enti pubblici assolvono gli obblighi di pubblicazione in materia di pianificazione e governo del territorio e urbanistica di cui all’articolo 39 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, mediante utilizzo della Piattaforma unica della trasparenza istituita ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, presso l’Autorità nazionale anticorruzione. La piattaforma di cui al precedente periodo raccoglie e rende pubblici tutti i dati, ivi inclusi i dati personali, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013. L’obbligo di pubblicazione delle amministrazioni e degli enti si intende assolto quando i dati sono pubblicati nella Piattaforma unica della trasparenza, anche mediante collegamento informatico con il proprio sito web istituzionale. Con proprio provvedimento l’ANAC disciplina le modalità di trattamento dei dati di cui al presente comma.
2. Al fine di assicurare la trasparenza delle procedure relative al titolo abilitativo e all’intervento edilizio oggetto dello stesso, di cui al presente Testo unico, ciascuna amministrazione individua specifiche misure volte a garantire la tracciabilità dell’attività amministrativa e dei tempi di gestione, anche attraverso la pubblicazione di provvedimenti, dati e documenti, nonché mediante l’utilizzo di strumenti digitali.».
*1.10. Morfino, Ilaria Fontana, L’Abbate, Santillo, Iaria.
*1.12. Braga, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa.
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Al comma 1, lettera a), numero 1, premettere il seguente:
01) alla lettera a-bis) le parole: «12 Kw» sono sostituite dalle seguenti: «40 Kw».
**1.14. Pavanelli, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
**1.15. Cortelazzo, Battistoni.
Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) alla lettera b-bis), primo periodo, le parole: «o di logge o di porticati rientranti all’interno dell’edificio» sono sostituite dalle seguenti: «, di logge rientranti all’interno dell’edificio o di porticati, ad eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti aree pubbliche».
1.16. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.
Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: e dopo le parole «all’interno dell’edificio,» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei porticati gravati da servitù di uso pubblico e di quelli collocati nei fronti esterni dell’edificio prospicienti la viabilità pubblica o altri spazi pubblici,».
*1.17. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa.
*1.18. Mattia.
*1.21. Ruffino.
*1.23. Manes, Steger.
*1.24. Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine, le parole: e dopo le parole: «all’interno dell’edificio» sono inserite le seguenti: «ovvero realizzati in aderenza allo stesso».
1.20. Rotelli.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso b-ter), sostituire le parole da: principale fino alla fine del capoverso con le seguenti: sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera devono consistere in strutture leggere, integralmente e agevolmente amovibili, non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche;.
*1.25. Manes, Steger.
*1.26. Ruffino.
*1.27. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso b-ter), dopo le parole: tende a pergola aggiungere la seguente: bioclimatiche.
**1.28. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.
**1.29. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso b-ter), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero da pergole coperte da elementi di vetro o di altro materiale totalmente trasparente, installate su terrazze, addossate o annesse al muro perimetrale del fabbricato o ad elementi costruttivi legittimamente sussistenti e con un’altezza non superiore agli stessi, senza chiusure laterali e a condizione che non fuoriescano dalla superficie coperta dell’edificio o dell’unità immobiliare.
1.32. Schullian, Manes, Gebhard, Steger.
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Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso b-ter), secondo periodo, dopo le parole: le opere di cui alla presente lettera aggiungere le seguenti:, di modeste dimensioni e facilmente rimovibili,.
1.34. Bonelli.
Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso b-ter), aggiungere, in fine, le parole: oltre che garantire la sicurezza e la stabilità delle opere, nel rispetto del regolamento di condominio e di eventuali regolamenti edilizi comunali:.
1.35. Bonelli.
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso b-ter), aggiungere i seguenti:
b-quater) gli interventi di installazione di finestre per tetti in aggiunta a quelle esistenti;
b-quinquies) gli interventi di sostituzione di finestre per tetti esistenti con altre finestre di dimensioni diverse, con conseguente adeguamento del foro architettonico;.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso articolo 36-bis (L), comma 2, secondo periodo, dopo la parola: salubrità aggiungere le seguenti: , ventilazione e illuminazione naturale,.
*1.42. Benzoni, Ruffino.
*1.43. Boschi, Del Barba, Gadda.
Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il capoverso b-ter), aggiungere il seguente:
b-quater) la realizzazione di strutture indipendenti, autoportanti dirette ad assolvere a funzioni temporanee di servizio d’intrattenimento, di attività didattiche, di ristorazione, sportive, o ludiche per aziende agricole e agrituristiche.
1.38. Fabrizio Rossi.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2.1) alla lettera e) la parola: «stagionali» è soppressa.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di tenere conto delle specifiche caratteristiche delle serre funzionali allo svolgimento delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, per gli interventi relativi alle serre realizzati entro il 24 maggio 2024 in assenza del titolo abilitativo previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformità da esso, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario della serra, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento è conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.
1.41. Mattia.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2.1) dopo la lettera e-sexies) è aggiunta la seguente:
«e-septies) il cambio di destinazione d’uso di volumi già esistenti ai fini dell’ottimizzazione delle attività Agrituristiche di aziende agricole, nonché lo spostamento di volumi inutilizzati ovvero da recuperare qualora siano presenti all’interno dello stesso centro aziendale e dello stesso comune».
1.39. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1.45. Bonelli.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
1.46. L’Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Iaria.
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Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio o dal certificato di abitabilità od agibilità che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, rilasciato all’esito di un procedimento idoneo a verificare l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.»;.
Conseguentemente, dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:
3.1) al quarto periodo, dopo le parole: «i documenti d’archivio» sono aggiunte le seguenti: «il certificato di abitabilità od agibilità»;
3.2 ) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il certificato di abitabilità o agibilità costituisce elemento di prova se il documento è antecedente alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985 n. 47.».
1.48. Tosi, Cortelazzo, Battistoni.
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’immobile ovvero l’unità immobiliare, corredato dall’attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha disciplinato l’intervento o che lo ha legittimato, a cui non siano seguiti accertamenti di incongruenze del titolo stesso, o nel caso in cui siano stati accertati, regolarizzati o accolti da parte degli organi competenti, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali».
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: 36-bis e sostituire la parola: concorre con la seguente: concorrono.
1.49. Ruffino.
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1), con il seguente:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, o da quello stabilito dai titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, o dalle tolleranze costruttive ed esecutive di cui all’articolo 34-bis, o dalla regolarizzazione delle difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste ai sensi del presente Testo unico, attestato dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie, ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali».
1.50. Ciaburro, Caretta, Mattia.
Al comma 1, lettera b), numero 1), primo periodo, sostituire la parola: o con la seguente: ovvero e le parole: rilasciato all’esito di un procedimento idoneo a verificare l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa con le seguenti: corredato dall’attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che l’ha legittimata.
Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b), al numero 2 sopprimere le
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parole: 36-bis e sostituire la parola: concorre con la seguente: concorrono.
*1.51. Manes, Steger.
*1.52. Ruffino.
Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: la stessa o da quello aggiungere le seguenti: , rilasciato o assentito.
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
a) alla lettera b), numero 1) sostituire le parole: rilasciato all’esito di un procedimento idoneo a verificare l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa, con le seguenti: a condizione che l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, non abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi;
b) alla lettera b), numero 2), sostituire le parole: 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6 con le seguenti: 37, commi 1, 3, 5 e 6;
c) alla lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o gli estremi»;
d) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all’articolo 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell’edificio di cui all’articolo 1117 del codice civile. Ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell’edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.».
1.53. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine del numero.
1.54. Schullian, Manes, Gebhard, Steger.
Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: rilasciato all’esito con le seguenti: legittimamente presentato o rilasciato nell’ambito.
Conseguentemente, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) all’articolo 9-bis, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. Nella presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili e i relativi accertamenti dello Sportello unico per l’edilizia, sono riferiti esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi, rimanendo impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità delle restanti parti dei medesimi edifici.».
*1.55. Cortelazzo, Battistoni.
*1.56. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa con le seguenti: consentito la costruzione rispetto alla parte legittimamente realizzata.
1.59. Santillo, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Iaria.
Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dal titolo di abitabilità o agibilità, ovvero dalle planimetrie catastali di primo impianto, per gli edifici costruiti in data antecedente all’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10,.
1.61. Gusmeroli, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso la legittimità dell’immobile o dell’unità immobiliare
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per edifici soggetti a tutela, con provvedimento di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Parte II, deve essere supportata da un preventivo titolo autorizzativo della Soprintendenza.».
1.63. Bonelli.
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2), con il seguente:
2) Dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36, 36-bis, 37 e 38, i titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni, e, inoltre, costituiscono riferimenti atti a stabilire lo stato legittimo dell’immobile o dell’unita immobiliare, a propria volta ciascuno dei quali idoneo a determinare lo stato legittimo ai sensi del primo periodo, le tolleranze costruttive ed esecutive di cui all’articolo 34-bis, le varianti in corso d’opera ai sensi dell’art. 35-bis, nonché la regolarizzazione delle difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste ai sensi del presente Testo unico. Alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare concorre, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui al comma 1-ter del presente articolo e di cui all’articolo 34-bis ed all’articolo 35-bis.»
Conseguentemente,
a) al medesimo comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
«3-bis) Dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
“1-ter Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è attestato, ai sensi del comma 1-bis del presente articolo, dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie, ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.”»
Conseguentemente,
b) al medesimo comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
«35-bis. Gli interventi realizzati in corso d’opera in parziale difformità dal titolo rilasciato prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e non riconducibili ai casi di cui all’articolo 34-bis, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarati dal tecnico abilitato, ai fini della attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.».
1.64. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza.
Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36, 36-bis, 37 e 38, i titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni, e, inoltre, costituiscono riferimenti atti a stabilire lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare, a propria volta ciascuno dei quali idoneo a determinare lo stato legittimo ai sensi del primo periodo, le tolleranze costruttive ed esecutive di cui all’articolo 34-bis, la regolarizzazione delle difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste ai sensi del presente Testo unico. Alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare concorre, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38.».
1.65. Ciaburro, Caretta, Mattia.
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Al comma 1, lettera b), numero 2), alle parole: Sono ricompresi premettere le seguenti: Fatta salva l’acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,.
1.66. Santillo, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Iaria.
Al comma 1, lettera b), numero 2), alle parole: Sono ricompresi premettere le seguenti: Fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui al titolo III della parte I,.
1.67. Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: previsioni di cui agli articoli inserire le seguenti: 34-ter.
Conseguentemente:
a) al medesimo comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:
f-bis) dopo l’articolo 34-bis è inserito il seguente:
«Art. 34-ter.
(Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo)
1. Gli interventi realizzati come varianti in corso d’opera in parziale difformità dal titolo rilasciato prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e non riconducibili ai casi di cui all’articolo 34-bis possono essere regolarizzati con le modalità di cui ai commi 2 e 3, sentite le amministrazioni competenti secondo la normativa di settore.
2. L’epoca di realizzazione della variante è provata mediante la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, quarto e quinto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione della variante mediante la documentazione indicata nel primo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Nei casi di cui al comma 1, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono regolarizzare l’intervento mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento, a titolo di oblazione, di una somma determinata ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 5. L’amministrazione competente adotta i provvedimenti di cui all’articolo 19, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 241, anche in caso in cui accerti il contrasto delle opere con l’interesse pubblico concreto e attuale alla loro rimozione. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 36-bis, commi 4 e 6.
4. Le parziali difformità, realizzate durante l’esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, rispetto alle quali non sia seguito un ordine di demolizione o riduzione in pristino e sia stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità nelle forme previste dalla legge non annullabile ai sensi dell’articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono soggette, in deroga a quanto previsto dall’articolo 34, alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all’articolo 34-bis.
b) al comma 2, dopo le parole: ultimo periodo inserire le seguenti: , all’articolo 34-ter».
1.69. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
Al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: di cui agli articoli aggiungere le seguenti: 34-ter,.
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Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
f-bis) dopo l’articolo 34-bis è inserito il seguente:
«Art. 34-ter (L)
(Varianti in corso d’opera a titoli edilizi rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 34-bis, al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, le opere edilizie eseguite in parziale difformità durante i lavori per l’attuazione dei titoli abilitativi rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 possono essere regolarizzate attraverso la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria e il pagamento di una sanzione pecuniaria pari al contributo di costruzione dovuto per le opere realizzate, fatti salvi i casi di gratuità a norma di legge per i quali tale pagamento non è dovuto. Si applica la disciplina di cui all’articolo 34-bis alle parziali difformità in esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, l’agibilità nelle forme previste dalla legge nonché alle parziali difformità, rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l’amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell’ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell’agibilità dell’immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all’articolo 21-novies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste.».
1.70. Cortelazzo, Battistoni.
Al comma 1, lettera b), numero 2) dopo le parole: articoli 33, 34, 37, commi 1 inserire la seguente: 2,.
1.72. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Scarpa.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3.1) dopo il terzo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini del riconoscimento dello stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare, realizzati nei centri abitati o comunque all’interno del territorio oggetto di regolamentazione edilizia, il rilascio del preventivo titolo abilitativo deve intendersi obbligatorio a far data dall’entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765. Per gli immobili e le unità immobiliari realizzati in data anteriore all’entrata in vigore della predetta legge, non possono trovare applicazione, con riferimento alle prescrizioni per il rilascio dei titoli abilitativi, le disposizioni dei regolamenti edilizi comunali antecedenti, salva la vigenza, all’epoca della loro realizzazione, di vincoli idrogeologici, paesaggistici ed ambientali ostativi al rilascio dei detti titoli abilitativi e, comunque, con l’espressa esclusione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere a), c) e d), e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
*1.74. Bicchielli, Semenzato.
*1.75. Manes, Steger.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
3.1) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:
«1-ter. Sono da considerarsi legittime le variazioni dal progetto licenziato prima del 1° settembre 1967 e coeve alla realizzazione per quegli edifici sorti in parti del territorio, laddove la licenza, benché richiesta e rilasciata, non fosse all’epoca obbligatoria in base alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e al Regolamento edilizio comunale vigente.
1-quater. Sono da considerarsi legittime le difformità dal progetto assentito di carattere non essenziale, coeve alla costruzione di immobili realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 28.01.1977, n. 10, e che si caratterizzano come “varianti in corso d’opera”, a condizione che sia presente almeno uno dei seguenti requisiti:
a) l’immobile sia dotato di licenza edilizia ovvero dell’equivalente comunicazione sindacale del rilascio del parere favorevole
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della Commissione edilizia comunale, qualora il titolo abilitativo edilizio fosse obbligatorio ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o del Regolamento edilizio comunale vigente in quel periodo;
b) sia presente il certificato di abitabilità tecnica rilasciato ai sensi dell’articolo 221 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.».
1.76. Coppo.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3.1) dopo il comma 1-bis) è inserito il seguente: «1-ter) Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è attestato, ai sensi del comma 1-bis del presente articolo, dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie, ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.»
1.77. Ciaburro, Caretta, Mattia.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
3.1) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Nella presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili e i relativi accertamenti dello Sportello unico per l’edilizia, sono riferiti esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi, rimanendo impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità delle restanti parti dei medesimi edifici.».
1.79. Santillo, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Iaria.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all’articolo 9-bis, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
«1-ter. Nella presentazione dei titoli abilitativi riguardanti gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili e i relativi accertamenti dello Sportello unico per l’edilizia, sono riferiti esclusivamente alle parti degli edifici interessate dai medesimi interventi, rimanendo impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità delle restanti parti dei medesimi edifici.».
*1.84. Manes, Steger.
*1.85. Curti, Simiani, Braga, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) all’articolo 10, comma 2, sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23-ter, comma 1-quinquies,».
Conseguentemente, alla lettera c):
a) al numero 1), premettere il seguente: 01) al comma 1 è premesso il seguente periodo: «Ai fini del presente articolo, il mutamento della destinazione d’uso di un immobile o di una singola unità immobiliare si considera senza opere se non comporta l’esecuzione di opere edilizie ovvero se le opere da eseguire sono riconducibili agli interventi di cui all’articolo 6.».
b) al numero 1), capoverso 1-bis, e ovunque ricorrono nel numero 1), sopprimere le parole: senza opere;
c) al numero 1), capoverso 1-bis, e ovunque ricorrono nel numero 1), dopo le parole: specifiche condizioni aggiungere le seguenti: volte a salvaguardare esigenze di sicurezza, salute pubblica e decoro urbano;
d) al numero 1), capoverso 1-quater:
1) sopprimere il primo periodo;
2) al secondo periodo, sostituire le parole: Il mutamento con le seguenti: Nelle ipotesi di cui al comma 1-ter, il mutamento di destinazione d’uso;
3) sostituire il terzo periodo con il seguente: Resta fermo, nei limiti di quanto previsto dalla legislazione regionale, laddove
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rilevante, il pagamento del contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione secondaria;
e) al numero 1), sostituire il capoverso 1-quinquies con il seguente: 1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d’uso è soggetto al rilascio dei seguenti titoli:
a) nelle ipotesi di cui comma 1, primo periodo, alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) nelle altre ipotesi, al titolo richiesto per l’esecuzione delle opere necessarie al mutamento di destinazione d’uso, fermo restando che, per i mutamenti accompagnati dalla esecuzione di opere riconducibili all’articolo 6-bis, si procede ai sensi della lettera a).
f) sostituire il numero 2) con i seguenti:
2) al comma 3, il primo e secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi di cui al presente articolo, che trovano in ogni caso applicazione diretta, fatta salva la possibilità per le Regioni di prevedere livelli ulteriori di semplificazione.»;
2.1) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «il mutamento della destinazione d’uso» sono aggiunte le seguenti: «di un intero immobile» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «mediante la presentazione di segnalazione certificata di inizio attività».
1.86. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) all’articolo 15, comma 2, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«Tale ultimo termine inizia a decorrere a seguito della formale comunicazione di inizio lavori da parte del committente, da effettuarsi entro un anno dal rilascio del titolo concessorio. La stessa comunicazione costituisce presupposto sufficiente a determinare concretamente l’inizio dei lavori ai fini della validità del titolo concessorio.».
1.87. Cortelazzo, Battistoni.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all’articolo 22, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7-bis. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), al fine di favorire il recupero a fini produttivi di spazi esistenti inutilizzati e non computati nel volume o nella superficie utili di fabbricati esistenti, senza ulteriore consumo di suolo, i locali interrati e seminterrati di fabbricati destinati a attività ricettivo-alberghiere possono essere utilizzati per servizi offerti alla clientela e complementari alle stesse attività ricettivo-alberghiere, previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 23, con l’osservanza delle altre condizioni previste dalla disciplina in materia.»;.
*1.91. Cortelazzo, Battistoni.
*1.92. Pietrella, Caramanna.
Al comma 1, lettera c), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
1) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare con o senza opere all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore.
1-ter. Sono altresì sempre ammessi il mutamento di destinazione d’uso con o senza opere tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite
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dalle leggi regionali in materia, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferme restando specifiche condizioni regionali e comunali in materia di corresponsione del contributo di costruzione, ove dovuto, comprese le relative riduzioni e esoneri.
1-quater. Il mutamento di cui al comma 1-ter non è assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra il passaggio alla destinazione residenziale è ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio.
1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d’uso senza opere è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 22, ferme restando le leggi regionali più favorevoli anche con riferimento alla disciplina generale dei mutamenti di destinazione d’uso. Il mutamento di destinazione d’uso con opere è soggetto al titolo richiesto per eseguire le stesse.
1-sexies. Ai fini del presente articolo si intendono eseguiti in assenza di opere edilizie anche mutamenti della destinazione d’uso accompagnati da interventi edilizi non eccedenti la manutenzione ordinaria, di eliminazione di barriere architettoniche, nonché da adeguamenti impiantistici o igienico-sanitari.
1-septies. Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d’uso di un intero immobile all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.»
2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione diretta, fatta comunque salva la possibilità per le Regioni di prevedere livelli ulteriori di semplificazione e incentivazione ove non già previsti.»
**1.95. Cortelazzo, Battistoni.
**1.96. Lupi, Alessandro Colucci, Semenzato.
Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1), con il seguente:
1) Il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Costituiscono categorie funzionali degli immobili quelle sottoelencate:
a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva, direzionale, logistica e commercio all’ingrosso;
c) commerciale;
d) rurale.».
Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera c):
a) sostituire il numero 2) con il seguente: 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Fatte salve le normative regionali e locali di maggior favore, è sempre ammessa la modifica di destinazione d’uso anche di un intero immobile ed ancorché accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, nell’ambito di ciascuna delle categorie di cui al comma 1 o delle eventuali categorie più dettagliate individuate dalle leggi regionali, con prevalenza sulle eventuali previsioni più restrittive degli strumenti urbanistici comunque denominati e anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dagli strumenti urbanistici»;
b) dopo il numero 2) aggiungere il seguente: 2.1) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Nelle zone urbane consolidate, comunque classificate dagli strumenti urbanistici e nelle zone A), B) e C) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, inclusi i locali al piano terra, è sempre consentito il mutamento di destinazione d’uso ancorché accompagnato dall’esecuzione
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di opere edilizie, tra le diverse categorie funzionali urbanisticamente rilevanti.
3-ter. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d’uso di cui al comma 3-bis è sempre consentito ancorché accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie e non è assoggettato all’obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150.
3-quater. Le Regioni adeguano la propria legislazione ai principi di cui al comma 3-ter entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore; le disposizioni regionali di cui al periodo che precede delegano i Comuni ad indicare nei propri strumenti urbanistici comunque denominati, entro i sei mesi successivi, eventuali destinazioni specifiche ritenute incompatibili per circoscritti ambiti territoriali, per ragioni di ordine pubblico, sicurezza, igiene pubblica e mobilità. Decorsi i termini sopra indicati assegnati alle Regioni e ai Comuni, trova diretta applicazione il comma 3-bis.
3-quinquies. Il mutamento di destinazione d’uso senza opere è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le leggi regionali più favorevoli».
*1.98. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.
*1.99. Lupi, Alessandro Colucci, Semenzato.
Al comma 1, lettera c), numero 1, capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: unità immobiliare aggiungere le seguenti: con o.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1:
a) al capoverso 1-ter, dopo le parole: destinazione d’uso aggiungere le seguenti: con o;
b) al capoverso 1-quinquies, primo periodo, dopo le parole: destinazione d’uso aggiungere le seguenti: senza opere;
c) al capoverso 1-quinquies, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il mutamento di destinazione d’uso con opere è soggetto al titolo richiesto per eseguire le stesse.
**1.101. Manes, Steger.
**1.102. Ruffino.
**1.103. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-bis, dopo le parole: singola unità immobiliare aggiungere le seguenti: o di parte della stessa con opere e.
1.104. Romano, Semenzato.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: senza opere.
Conseguentemente, al medesimo numero 1), capoverso 1-ter, sopprimere le parole: senza opere.
*1.105. Lupi, Alessandro Colucci, Semenzato.
*1.106. Gadda, Del Barba.
Al comma 1, lettera c), numero 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: all’interno fino a: settore con le seguenti: ovvero realizzato con sole tramezzature interne all’interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle norme igienico sanitarie equivalenti per le destinazioni d’uso da attuarsi e delle normative tecniche applicabili,.
1.111. Manes, Steger.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-bis sostituire le parole da: è sempre consentito fino alla fine del capoverso con le seguenti: è consentito nel rispetto delle normative di settore solo nel caso in cui venga garantito il rispetto degli standard urbanistici
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definiti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
1.100. Traversi, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1), al capoverso 1-ter:
a) sostituire le parole: e c) con le seguenti: , c) e d);
b) sostituire le parole: e C) con le seguenti: , C) e E);
c) sopprimere le parole: e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
1.113. Schiano di Visconti.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-bis, e ovunque ricorrano nel numero 1), sopprimere le parole: ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
1.114. Cattaneo, Cortelazzo, Battistoni.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-bis sostituire le parole: ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni con le seguenti: ferma restando la piena ed immediata applicabilità della presente disposizione e la sua prevalenza sulle difformi previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, i comuni possono fissare specifiche condizioni di applicabilità della norma.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1):
a) al capoverso 1-ter, sostituire le parole: ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni con le seguenti: ferma restando la piena ed immediata applicabilità della presente disposizione e la sua prevalenza sulle difformi previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, i comuni possono fissare specifiche condizioni di applicabilità della norma;
b) al capoverso 1-quater, sostituire le parole: ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni con le seguenti: ferma restando la piena ed immediata applicabilità della presente disposizione e la sua prevalenza sulle difformi previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, i comuni possono fissare specifiche condizioni di applicabilità della norma.
*1.115. Bicchielli.
*1.116. Manes, Steger.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-bis, sostituire le parole: ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, con le seguenti: nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle eventuali specifiche limitazioni da essi fissati.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c):
a) al numero 1), capoversi 1-ter e 1-quater sostituire le parole: ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, con le seguenti: nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle eventuali specifiche limitazioni da essi fissati.
b) sopprimere il numero 2).
1.117. Scarpa, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-bis, sostituire le parole: ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, con le seguenti: nel rispetto degli
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strumenti urbanistici comunali e delle eventuali specifiche limitazioni da essi fissati.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c) numero 1), capoversi 1-ter e 1-quater sostituire le parole: ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, con le seguenti: nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle eventuali specifiche limitazioni da essi fissati.
1.118. Bonelli.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-bis, dopo la parola: specifiche aggiungere le seguenti: limitazioni o.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1):
a) al capoverso 1-ter dopo la parola: specifiche aggiungere le seguenti: limitazioni o;
b) al capoverso comma 1-quater dopo la parola: specifiche aggiungere le seguenti: limitazioni o.
1.120. Alfonso Colucci, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e limitazioni anche in relazione al crescente ricorso alla trasformazione in locazioni turistiche brevi delle locazioni di durata e per assicurare compatibilità con le specifiche previsioni da parte del regolamento di condominio.
1.121. Scarpa, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e limitazioni.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c) numero 1), capoversi 1-ter e 1-quater dopo le parole: specifiche condizioni, aggiungere le seguenti: e limitazioni.
1.123. Braga, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l’applicazione della procedura di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 in caso di mutamento di destinazione d’uso su beni vincolati.
1.124. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Scarpa.
Al comma 1, lettera c), numero 1, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il mutamento di destinazione d’uso, qualora richiesto, è altresì concesso allorquando l’immobile abbia ottenuto la sanatoria.
1.125. Benvenuti Gostoli, Fabrizio Rossi.
Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
1-bis.1. In deroga all’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il mutamento della destinazione d’uso di edifici degradati o abbandonati in aree sottoposte a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non si configura come rilevante qualora l’esecuzione di opere edilizie è finalizzata alla ristrutturazione edilizia, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera d), di edifici funzionali al miglioramento economico, sociale e ambientale del territorio.
1.126. Rampelli, Milani.
Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
1-bis.1. Salva diversa previsione da parte delle Regioni, il mutamento della destinazione d’uso di edifici non si configura come rilevante qualora l’esecuzione di opere edilizie è finalizzata alla ristrutturazione edilizia,
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secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera d), di edifici a energia quasi zero ai sensi dell’Allegato 1, paragrafo 3.4 del Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015 sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
1.127. Rampelli, Milani.
Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
1-bis.1. Il mutamento della destinazione d’uso in abitativo di immobili ad uso diverso è sempre possibile se gli immobili rispettano i rapporti aeroilluminanti (R.A.I.) ai sensi del Decreto Ministeriale 5 luglio 1975.
1.128. Rampelli, Milani.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-ter, sostituire le parole: e c) con le seguenti: c), d) ed f);
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c) numero 1), capoverso 1-quater aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È sempre consentito il mutamento di destinazione d’uso anche per interi immobili sempre che la nuova destinazione sia prevista dalle norme tecniche di attuazione (NTA) dello strumento Urbanistico Generale come destinazioni d’uso compatibile. Se il mutamento della destinazione d’uso avviene da una categoria all’altra è soggetto a permesso di costruire e alla applicazione degli oneri concessori nelle forme dovute e al rispetto degli standard previsti dal Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; nella ipotesi di impossibilità di reperimento delle superfici di standard da cedere al Comune , si potrà procedere alla loro monetizzazione.
1.132. Patriarca, D’Attis, Cortelazzo.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-ter, sostituire le parole: e c) con le seguenti: c) e d)
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-ter, sostituire le parole: e C) con le seguenti: C) e E).
1.133. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-ter, sostituire le parole: nelle zone A), B) e C) con le seguenti: nelle zone A), B), C), D) ed F).
1.134. Tosi, Cortelazzo, Battistoni.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-ter, dopo le parole: normative di settore aggiungere le seguenti: , fermo restando comunque l’obbligo di richiesta dell’atto comunale di assenso per il mutamento di destinazione d’uso nel caso di categoria funzionale turistico-ricettiva per immobili ricadenti all’interno delle zone A), di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia.
1.137. Bonelli.
Al comma 1, lettera c), numero 1, capoverso 1-ter, dopo le parole : normative di settore aggiungere le seguenti: e delle norme igienico sanitarie equivalenti per le destinazioni d’uso da attuarsi e delle normative tecniche applicabili,.
1.138. Manes, Steger.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-ter, dopo le parole: normative di settore aggiungere le seguenti: ivi incluse quelle sulla protezione dal rischio radon.
1.139. Rotelli.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in ottemperanza degli obblighi definiti dei requisiti minimi di spazi pubblici e servizi di interesse generale, espresse
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in metri quadrati per abitante, come previsto dal decreto del ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
1.141. Traversi, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-ter, aggiungere in fine il seguente periodo: Il mutamento di destinazione per la categoria funzionale di cui al comma 1, lettera e) è ammesso anche per gli edifici residenziali o non residenziali, purché strettamente connessi alla produzione agricola, sulla base di un progetto che sia funzionale alla pianificazione di attività destinate allo sviluppo del settore agricolo.
1.142. Cortelazzo, Battistoni.
Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente: 1-ter.1. È inoltre sempre ammesso il mutamento di destinazione d’uso con o senza opere tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis) e d), delle unità immobiliari ubicate in immobili ricompresi nelle zone E) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia, purché il fabbricato sia stato realizzato in data antecedente, ovvero per i fabbricati inclusi nelle zone E) realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.
1.131. Manes, Steger.
Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il capoverso 1-quater.
1.143. Alfonso Colucci, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Santillo, Traversi, Iaria.
Al comma 1, lettera c), numero 1) capoverso 1-quater, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini del computo della forma di utilizzo dell’unità immobiliare prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell’immobile si tiene conto della sola superficie utile assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intero immobile, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o delle unità immobiliari eseguiti nel corso del tempo.
1.147. L’Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quater, sopprimere il secondo periodo.
1.148. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quater, secondo periodo, sostituire le parole: Il mutamento non è assoggettato, con le seguenti: Qualora non determini un aumento del carico urbanistico, il mutamento non è assoggettato.
1.149. Bonelli.
Al comma 1, lettera c), numero 1, capoverso 1-quater, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole : per le sole zone A) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1, capoverso 1-quater, terzo periodo, dopo le parole: fuori terra aggiungere le seguenti: ovvero per le unità immobiliari poste con accesso direttamente dal livello stradale o da spazio pubblico.
1.150. Manes, Steger.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quater, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: fatti salvi i parcheggi
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pertinenziali al servizio dell’unità immobiliare.
1.152. Bonelli.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quater, terzo periodo sostituire le parole: il passaggio alla destinazione residenziale è ammesso nei soli casi espressamente previsti con le seguenti: il mutamento di destinazione d’uso è ammesso nei limiti di quanto stabilito.
*1.154. Squeri, Cortelazzo, Battistoni.
*1.155. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quater, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , con particolare riferimento alla salvaguardia degli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi.
1.151. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quinquies, primo periodo, dopo le parole: è soggetto, aggiungere le seguenti: alle disposizioni delle normative regionali di cui all’articolo 10, comma 2 o, in assenza delle stesse,.
1.157. Bonelli.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quinquies, primo periodo, dopo le parole: le leggi regionali più favorevoli, aggiungere le seguenti: e fatte salve le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 82.
1.158. Bonelli.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quinquies, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso per edifici soggetti a tutela, con provvedimento di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, parte II, il mutamento di destinazione d’uso è assoggettato all’obbligo di un preventivo titolo autorizzativo della Soprintendenza.
1.159. Bonelli.
Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso 1-quinquies, sostituire il secondo periodo con il seguente: L’esecuzione di opere edilizie all’interno della medesima unità immobiliare è consentita nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico decorsi tre anni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività per il mutamento della destinazione d’uso senza opere di cui ai commi 1-bis e 1-ter.
1.160. Iaria, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
*1.165. L’Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Iaria.
*1.166. Bonelli.
*1.167. Scarpa, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
c-bis) all’articolo 24:
1) al comma 1, dopo le parole: «mediante segnalazione certificata» aggiungere le seguenti: «per i soli interventi edilizi realizzati successivamente al 30 giugno 2003»;
2) al comma 2, dopo le parole: «lavori di finitura dell’intervento» aggiungere le seguenti: «realizzato successivamente al 30 giugno 2003»;
3) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
«7-bis. La segnalazione certificata può altresì essere presentata, in assenza di lavori,
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per gli immobili legittimamente realizzati successivamente al 30 giugno 2003 o regolarizzati mediante rilascio di concessione edilizia in sanatoria, privi di agibilità e che presentano i requisiti definiti dal decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, salvo quanto dal medesimo decreto previsto con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché per gli immobili realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975 e ubicati nelle zone territoriali omogenee di tipo A e B, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone ad esse assimilabili in base alla legislazione regionale e ai piani urbanistici comunali, ovvero dai regolamenti edilizi comunali, attestati da apposita dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato.»;
4) dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:
«7-ter. È abrogata ogni altra disposizione in materia di procedura finalizzata al rilascio del certificato di abitabilità ovvero alla certificazione dei requisiti di agibilità emanata precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto in quanto incompatibile con i commi 2 e 7-bis.».
1.169. Del Barba, Gadda.
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) all’articolo 24, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1, il tecnico progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:
a) locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri, fino al limite massimo di 2,40 metri;
b) alloggio monostanza, per una persona, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati e, per due persone, inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati.
5-ter. L’asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa laddove sia soddisfatto il requisito dell’adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
a) i locali siano situati in edifici sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria trasversali e dall’impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.
5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente.».
1.170. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.
Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
c-bis) all’articolo 24 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-ter. Per gli immobili realizzati prima del 1975 e per quelli sanati con provvedimenti derivanti da condoni edilizi o autorizzati con provvedimenti derivanti da leggi regionali derogatorie, l’agibilità di cui al presente articolo può essere rilasciata anche
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per altezze interne inferiori alle disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190.».
1.171. Cortelazzo, Battistoni.
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) all’articolo 31, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, le variazioni dell’organismo edilizio che non sono variazioni essenziali, determinate dall’articolo 32, non sono da considerarsi difformità del permesso di costruire.».
1.172. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
c-bis) all’articolo 31, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con atto motivato del Comune fino ad un massimo di 240 giorni nei casi di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell’immobile all’epoca di adozione dell’ordinanza o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico, che rendano inesigibile il rispetto di tale termine.»;.
1.173. Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1.174. Bonelli.
Al comma 1, lettera d), numero 1) dopo le parole: dell’assetto idrogeologico aggiungere le seguenti: e sismico.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: dell’assetto idrogeologico aggiungere le seguenti: e sismico.
1.175. Santillo, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Iaria.
Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: previo parere con le seguenti: previa acquisizione di nulla osta, assensi e concerti comunque denominati.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: previo parere con le seguenti: previa acquisizione di nulla osta, assensi e concerti comunque denominati.
1.176. Morfino, Ilaria Fontana, L’Abbate, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera d), numero 2), sostituire le parole: in cui l’opera con le seguenti: di cui al primo periodo in cui il comune dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e l’opera.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), numero 2):
a) sopprimere la parola: , altresì,;
b) dopo le parole: effettiva rimozione aggiungere le seguenti: o demolizione.
1.177. Bof, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Pizzimenti.
Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: il comune aggiungere le seguenti: ovvero gli Enti Parco Nazionali.
1.178. Ciancitto, Vietri.
Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: legge n. 241 del 1990, aggiungere le seguenti: da inviare entro 30 giorni dalla richiesta,.
1.179. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.
Al comma 1, lettera d), numero 2), sopprimere le parole: , condizionando sospensivamente
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il contratto alla effettiva rimozione da parte dell’acquirente delle opere abusive.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), numero 2, sopprimere il terzo periodo.
*1.180. Manes, Steger.
*1.181. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.
*1.182. Ruffino.
Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli immobili oggetto di acquisizione al patrimonio comunale e non ancora trascritti si deve garantire l’utilizzo esclusivamente al nucleo familiare della persona che ha realizzato l’immobile abusivo senza alcuna possibilità di trasferimento a terzi.
1.184. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all’articolo 31, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Per gli immobili acquisiti ai sensi del presente articolo e per i quali sia stata assunta la determinazione di non demolizione secondo quanto disposto al comma 5, è data facoltà all’acquirente di presentare la domanda di sanatoria ai sensi della legge 24 novembre 2003, n. 326 entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile, a condizione che il medesimo soggetto acquirente si impegni alla loro destinazione a finalità di edilizia sociale, entro diciotto mesi dal trasferimento. La destinazione d’uso ad edilizia sociale è oggetto di apposito atto d’obbligo, da trascrivere a norma di legge. La mancata realizzazione dell’intervento di trasformazione in edilizia sociale entro il termine determina la risoluzione del contratto di compravendita.».
1.191. Ruffino.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all’articolo 31, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Per gli immobili ad uso produttivo ubicati parzialmente in zona vincolata la sanatoria delle difformità edilizie può essere proposta ove sia rilasciato nulla osta dell’ente preposto al rilascio del vincolo».
1.196. Cortelazzo, Battistoni.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all’articolo 31, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Fermo il disposto dei commi precedenti, al titolare dell’immobile abusivo è sempre consentito, previa acquisizione dei relativi pareri ed autorizzazioni, sanare le irregolarità edilizie nell’ipotesi in cui esse siano conformi agli strumenti di pianificazione, anche paesaggistica, vigenti al momento della loro realizzazione»;.
1.194. Pierro, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) all’articolo 31, comma 9, le parole: «di condanna per il reato» sono sostituite dalle seguenti: «di accertamento del reato».
Conseguentemente, all’articolo 3, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. All’articolo 181, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, le parole: «Con la sentenza di condanna» sono sostituite dalle seguenti: «Con la sentenza di accertamento dei reati di cui ai commi precedenti».
1.190. Braga, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa.
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Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all’articolo 31, dopo il comma 9-bis, è inserito il seguente:
«9-ter. L’ordine di demolizione impartito dal giudice penale ha natura di pena accessoria. A tale sanzione si applica con efficacia retroattiva l’articolo 173 del codice penale. La presente disposizione non trova applicazione nelle ipotesi indicate al comma 4 dell’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
Conseguentemente,
all’articolo 3, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All’articolo 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. L’ordine di rimessione in pristino di cui al presente articolo ha natura di pena accessoria. A tale sanzione si applica con efficacia retroattiva l’articolo 173 del codice penale. La presente disposizione non trova applicazione nelle ipotesi indicate al comma 4 dell’articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
1.188. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) l’articolo 32 è sostituito dal seguente:
«Art. 32.
(Determinazione delle variazioni essenziali)
1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 31, l’essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:
a) mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d’uso che comporti un incremento del carico urbanistico ai sensi dell’articolo 26;
b) aumento della volumetria complessiva in misura superiore al 20 per cento rispetto al progetto allegato al titolo abilitativo, escludendo dal calcolo le cubature accessorie ed i volumi tecnici;
c) aumento della superficie utile in misura superiore al 30 per cento rispetto al progetto allegato al titolo abilitativo;
d) aumento della superficie coperta in misura superiore al 30 per cento rispetto al progetto allegato al titolo abilitativo;
e) incrementi di altezza tali da rendere possibile la realizzazione di piani aggiuntivi dell’edificio;
f) modifica sostanziale della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza rispetto a quella prevista dal progetto allegato al titolo abilitativo, tale da comportare una traslazione superiore al 50 per cento nella sovrapposizione tra la sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato. La modifica della localizzazione del fabbricato non è comunque considerata difformità totale quando, a prescindere dai limi sopra indicati, restano invariati il volume, le superfici, le destinazioni d’uso, l’altezza della costruzione;
g) modifica della tipologia di intervento edilizio rispetto a quella prevista dal progetto allegato al titolo abilitativo, tale da comportare il passaggio ad una categoria edilizia superiore, con riferimento alla fattispecie di intervento di cui all’articolo 3;
h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica e strutturale, quando non attenga a fatti procedurali.
2. Le regioni, nel rispetto delle soglie indicata al comma 1 e delle altre prescrizioni recate dal presente articolo, possono prevedere indicazioni tecniche di dettaglio.
3. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative»;.
1.185. Rampelli, Milani.
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Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all’articolo 32, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici, sulla distribuzione interna delle singole unità abitative, sul cambio di destinazione d’uso, sulla superficie utile non residenziale anche se scoperta e in ogni caso gli interventi previsti dalla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3»;.
1.192. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all’articolo 32, comma 3, il secondo periodo è soppresso.
*1.199. Manes, Steger.
*1.200. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*1.201. Cortelazzo, Battistoni.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all’articolo 32, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per la definizione di variazioni essenziali»;.
1.193. Cortelazzo, Battistoni.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all’articolo 33, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. La disposizione di cui al comma 3 non si applica laddove il tecnico abilitato attesti che la difformità riscontrata, per tipologia e entità, non contrasti con le ragioni di tutela alla cui salvaguardia è apposto il vincolo; in tal caso, trova applicazione il comma 2 dell’articolo 34»;.
1.195. Benigni, Cortelazzo, Battistoni.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1.203. Ruffino.
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: triplo del costo di produzione aggiungere le seguenti: determinato con riferimento alla data di ultimazione dei lavori.
1.207. Bonelli.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all’articolo 34, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Nel caso in cui la sanzione alternativa alla demolizione, di cui al comma 2, sia applicata con riferimento ad una parziale difformità posta in essere su un immobile interessato da vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è dovuta una sanzione pecuniaria da determinarsi secondo quanto disposto dall’articolo 167, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Laddove il vincolo sia intervenuto successivamente alla realizzazione dell’intervento in parziale difformità la sanzione di cui al periodo che precede non trova applicazione.
2-quater. L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, di cui al comma 2-ter, produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all’articolo 36»;.
1.208. Rampelli, Milani.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all’articolo 34, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Quando gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità del permesso
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di costruire sono effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti su parchi o in aree protette nazionali e regionali si applica la disciplina di cui all’articolo 36-bis comma 4»;.
1.209. Michelotti.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all’articolo 34, comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: «La sanzione è limitata al doppio del costo di produzione senza attualizzazione, nel caso in cui l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito a prima casa e il reddito complessivo del nucleo familiare, computato ai fini ISEE, sia inferiore a euro 30.000,00»;.
1.210. Angelo Rossi, Palombi, Volpi.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all’articolo 34, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici, o loro parti, recano gli estremi dell’integrale pagamento delle sanzioni previste al comma 2, la cui congruità e rispondenza ai soli interventi indicati ai commi 1 e 2-bis, sono attestate da dichiarazione asseverata redatta da un tecnico qualificato da allegare, a pena di nullità, ai suddetti atti»;.
*1.204. Del Barba, Gadda.
*1.205. Benvenuti Gostoli, Fabrizio Rossi.
Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) all’articolo 34, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. Nell’ipotesi di fabbricati condominiali, il comma 2 trova applicazione anche in riferimento alle sole parti comuni, essendone consentita la regolarizzazione, ricorrendo i presupposti ivi indicati, anche separatamente dalle unità di proprietà individuale.»;.
1.206. Benigni, Cortelazzo, Battistoni.
Al comma 1, lettera f), al numero 1) premettere il seguente:
01) il comma 1 è soppresso.
Conseguentemente:
a) al medesimo comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024,;
b) al medesimo comma 1, lettera f), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1.1) al comma 2, dopo le parole: «ai sensi» sono inserite le seguenti: «della Parte II del»;
c) al medesimo comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, dopo la parola: dimensionamento aggiungere le seguenti: o la roto-traslazione di modesta entità e dopo le parole: irregolarità esecutive aggiungere le seguenti: di parti comuni dell’edificio nonché;
d) al medesimo comma 1, lettera f), numero 2) dopo il capoverso 2-bis aggiungere il seguente:
2-ter. Nell’osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell’affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità realizzate nel passato durante i lavori per l’esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, l’agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità, rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l’amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell’ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato o che non abbia considerato
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rilevanti ai fini dell’agibilità dell’immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste.
e) al medesimo comma 1, lettera f), numero 3), dopo le parole: al presente articolo aggiungere le seguenti: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi in cui le previsioni legislative o regolamentari individuano misure minime, comprese le disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari.»;
f) al medesimo comma 1, lettera f), numero 4), capoverso 3-ter, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo;
g) all’articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: realizzati entro il 24 maggio 2024.
*1.211. Cortelazzo, Battistoni.
*1.214. Lupi, Alessandro Colucci, Semenzato.
Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) al comma 1 sostituire le parole da: «non costituisce» fino alla fine del comma con le seguenti: «determinato in sede di esecuzione dei lavori abilitati dal titolo che ha previsto la costruzione della singola unità immobiliare stessa non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:
a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie totale superiore ai 500 metri quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie totale compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie totale compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie totale inferiore ai 100 metri quadrati».
Conseguentemente:
a) al medesimo comma 1, lettera f), dopo il numero 1 aggiungere il seguente:
1.1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini del computo della superficie totale di cui al comma 1, si tiene conto della sola superficie totale assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell’intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell’immobile o dell’unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo. Gli scostamenti di cui al comma 1 rispetto alle misure progettuali valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari.»;
b) al medesimo comma 1, lettera f), sostituire il numero 2), con il seguente:
2) al comma 2 sostituire le parole da: «del decreto legislativo» fino alla fine del comma con le seguenti: «della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive il minore dimensionamento o la roto-traslazione di modesta entità dell’edificio, la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, le irregolarità esecutive di parti comuni dell’edificio, nonché di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne, la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, inclusa la diversa collocazione di impianti e opere interne eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli immobili sottoposti a tutela ai sensi della Parte III del decreto legislativo 22 gennaio
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2004, n. 42 limitatamente alle irregolarità che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici. Per le rimanenti irregolarità sugli immobili di cui al secondo periodo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 36-bis, comma 4.»;
c) al medesimo comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3);
d) al medesimo comma 1, lettera f), numero 4), capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: Tale attestazione, aggiungere le seguenti: riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell’intervento e;
e) al medesimo comma 1, lettera f), numero 4), capoverso 3-ter, sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo;
f) all’articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: realizzati entro il 24 maggio 2024;
g) al medesimo articolo 3, comma 1, sostituire le parole: comma 1-bis con le seguenti: comma 1;
h) al medesimo articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: commi 1-bis, 2-bis con le seguenti: commi 1, 2 e 3-bis;
i) al medesimo articolo 3, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: commi 1-bis e 2-bis con le seguenti: commi 1 e 2.
1.220. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.
Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
1-bis. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:
a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 500 metri quadrati;
c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre con la seguente: Costituiscono.
1.222. Santillo, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Iaria.
Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1-bis, premettere le seguenti parole: Fatti salvi i limiti delle distanze minime tra edifici legittimamente preesistenti,.
1.224. Bonelli.
Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1-bis, alinea, sopprimere le parole: Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024,.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f):
a) al numero 1), capoverso 1-bis, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero per gli interventi ultimati prima dell’entrata in vigore della legge 24 novembre 2003, n. 326;
b) al numero 1), capoverso 1-bis, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero per gli interventi ultimati prima dell’entrata in vigore della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
c) al numero 1), capoverso 1-bis, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero per gli interventi ultimati prima dell’entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
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d) numero 1), dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente:
«1-bis.1. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) di cui al comma 1-bis, si considera in ogni caso e in prima istanza, ai fini del computo della percentuale, la superficie utile dell’unità immobiliare.»;
e) al numero 4), capoverso comma 3-ter, sopprimere il terzo e il quarto periodo;
f) all’articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: entro il 24 maggio 2024.
1.225. Ruffino.
Al comma 1, lettera f), numero 1), al capoverso comma 1-bis, alinea, sopprimere le parole: Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), numero 2), capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole: Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio,
1.226. Santillo, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Iaria.
Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1-bis, alinea, sostituire le parole: entro il 24 maggio 2024 con la seguente: con.
Conseguentemente:
a) al medesimo comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati;
b) al medesimo comma 1, lettera f), numero 2) capoverso 2-bis, sopprimere le parole: Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024;
c) all’articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: realizzati entro il 24 maggio 2024.
1.228. Montemagni, Pizzimenti, Zinzi, Benvenuto, Bof.
Al comma 1, lettera f), numero 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: entro il 24 maggio 2024.
1.229. Manes, Steger.
Al comma 1, lettera f), numero 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: 24 maggio 2024 aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dal comma 1-quater,.
1.230. Deidda, Lampis.
Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1-bis, alinea, sopprimere la parola: singole.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), numero 1), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
1-bis.1. Le tettoie, i porticati e le opere simili realizzati entro il 24 maggio 2024 nelle corti interne delle proprietà immobiliari private, non costituiscono violazione edilizia se contenuti entro i limiti:
a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
c) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 200 e i 300 metri quadrati;
d) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 150 e i 300 metri quadrati;
e) del 8 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 150 metri quadrati.
1.231. Buonguerrieri.
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Al comma 1, lettera f), numero 1, capoverso 1-bis, dopo le parole: unità immobiliari aggiungere le seguenti: e/o edifici costituiti da più unità immobiliari con stessa proprietà.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), numero 1) capoverso 1-bis, dopo le parole: non costituisce violazione edilizia aggiungere le seguenti: in deroga al decreto ministeriale 5 luglio 1975 recante «Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d’abitazione».
1.232. Bicchielli, Semenzato.
Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1-bis, sopprimere la lettera a).
1.234. Curti, Simiani, Braga, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1-bis, lettera a), dopo la parola: misure aggiungere la seguente: lineari.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f) numero 1), capoverso 1-bis:
a) alla lettera b) dopo la parola: misure aggiungere la seguente: lineari;
b) alla lettera c) dopo la parola: misure aggiungere la seguente: lineari;
c) alla lettera d) dopo la parola: misure aggiungere la seguente: lineari.
1.235. Mattia, Michelotti.
Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.
1.238. Buonguerrieri.
Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso 1-ter, dopo le parole: realizzazione dell’intervento aggiungere le seguenti: e non a superfetazioni o comunque a manufatti non presenti nel titolo edilizio.
1.239. Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera f), numero 1, dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente:
1-quater) per i fabbricati realizzati con licenza di costruzione antecedente all’entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 non si applicano i commi 1 e 1-bis della presente disposizione e sono considerate tolleranze edilizie, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di parziale difformità, le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 10 per cento delle misure progettuali.
1.242. Lampis, Deidda.
Al comma 1, lettera f), numero 1), dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente:
1-quater. Per le unità immobiliari realizzate fino al 1985 il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti del 10 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
1.243. Cortelazzo.
Al comma 1, lettera f), numero 1), dopo il capoverso comma 1-ter, inserire il seguente:
1-quater. Il limite di cui alla lettera d) del comma 1-bis è elevato al 15 per cento, per unità immobiliari destinate ad abitazione principale, qualora l’ampliamento è dovuto alla nascita di figli.
1.245. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
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Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1.1) al comma 2, le parole: «, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» sono soppresse.
1.249. Schullian, Manes, Gebhard, Steger.
Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: entro il 24 maggio 2024.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 2-bis, sopprimere le parole da: , gli errori progettuali fino alla fine del capoverso.
1.251. Manes, Steger.
Al comma 1, lettera f), numero 2, capoverso 2-bis, dopo le parole: minore dimensionamento dell’edificio, aggiungere le seguenti: il frazionamento e/o fusione di unità immobiliari,.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera f), numero 2, capoverso 2-bis:
a) dopo le parole: e la difforme ubicazione aggiungere le seguenti: e/o nuova realizzazione;
b) dopo le parole: delle aperture interne aggiungere le seguenti: ed esterne.
1.252. Bicchielli, Semenzato.
Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: delle aperture interne con le seguenti: , forma e dimensione delle aperture interne ed esterne.
1.254. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.
Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere con le seguenti: che abbiano ottenuto l’abitabilità e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere desumibili dal confronto tra gli elaborati di progetto.
1.255. Rampelli, Milani.
Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente:
2-ter. Nell’osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell’affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l’esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l’amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell’ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell’agibilità dell’immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste.
1.257. Rampelli, Milani.
Al comma 1, lettera f), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo la parola: «allegata» sono aggiunte le seguenti: «, a pena di nullità,».
1.260. Del Barba, Gadda.
Al comma 1, lettera f), numero 4, capoverso 3-bis, sostituire le parole da: attesta fino alla fine del capoverso con le seguenti: , fatti gli opportuni accertamenti, può sanare le difformità strutturali con certificato di idoneità statica ai sensi dell’articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 da trasmettere agli uffici regionali competenti.
1.262. Bicchielli, Semenzato.
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Al comma 1, lettera f), numero 4), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:
3-ter. Le disposizioni contenute nel presente articolo attengono esclusivamente alle tolleranze costruttive che non costituiscono violazione edilizia; si intendono pertanto fatti salvi gli eventuali diritti di terzi.
1.265. Cortelazzo, Battistoni.
Al comma 1, lettera f), numero 4), capoverso 3-ter, sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.
1.266. Schullian, Manes, Gebhard, Steger.
Al comma 1, lettera f), numero 4), dopo il capoverso 3-ter aggiungere il seguente:
3-quater. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare, in nessun caso, limitazioni all’accessibilità e alla sicurezza degli spazi costruiti.
1.267. L’Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) dopo l’articolo 34-bis, è aggiunto il seguente:
«Art. 34-ter.
(Varianti in corso d’opera a titoli edilizi rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10)
1. Al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei soggetti interessati e fatti salvi gli effetti civili e penali dell’illecito, non si procede alla demolizione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità durante i lavori per l’attuazione dei titoli abilitativi rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e le stesse possono essere regolarizzate attraverso la presentazione di una SCIA e il pagamento delle sanzioni pecuniarie da euro 1.032 a euro 30.987. Resta ferma l’applicazione della disciplina sanzionatoria di settore, tra cui la normativa antisismica, di sicurezza, igienico sanitaria e quella contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Al fine di assicurare l’agibilità dell’immobile, la SCIA in sanatoria può prevedere la preventiva attuazione, entro il congruo termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi edilizi che, senza riguardare i parametri urbanistici ed edilizi cui è subordinata la sanatoria delle opere, siano necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche.».
1.268. Ruffino.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) dopo l’articolo 34-bis, è aggiunto il seguente:
«Art. 34-ter.
(Varianti in corso d’opera a titoli edilizi rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge n. 10 del 1977)
1. Al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei soggetti interessati e fatti salvi gli effetti civili e penali dell’illecito, non si procede alla demolizione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità durante i lavori per l’attuazione dei titoli abilitativi rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e le stesse possono essere regolarizzate attraverso la presentazione di una SCIA e il pagamento delle sanzioni pecuniarie da euro 250,00 ad euro 25.000,00. Resta ferma l’applicazione della disciplina sanzionatoria di settore, la normativa antisismica, di sicurezza, igienico sanitaria e quella di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
2. Al fine di assicurare l’agibilità dell’immobile, la SCIA in sanatoria può prevedere la preventiva attuazione, entro il
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congruo termine assegnato dallo Sportello unico, degli interventi edilizi che, senza riguardare i parametri urbanistici ed edilizi cui è subordinata la sanatoria delle opere, siano necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche.».
1.269. Rampelli, Milani.
Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) dopo l’articolo 35, è inserito il seguente:
«Art. 35-bis.
(Varianti in corso d’opera a titoli edilizi rilasciati prima dell’entrata in vigore della legge n. 10 del 1977)
1. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 34-bis, al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, gli interventi realizzati in corso d’opera in parziale difformità dal titolo rilasciato prima dell’entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10 possono essere regolarizzati, ove ciò non contrasti con un interesse pubblico concreto e attuale alla loro rimozione, accertato dall’amministrazione competente con provvedimento adeguatamente motivato.
2. Alla regolarizzazione di cui al comma 1 si procede mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività e il pagamento, a titolo di sanzione pecuniaria, del doppio del contributo di costruzione dovuto per le opere realizzate ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo. 16. Trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 36, commi 4, 5 e 6».
*1.270. Manes, Steger.
*1.271. Ruffino.
Al comma 1, sopprimere le lettere g), h) ed i).
1.273. Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, sopprimere le lettere g) ed h).
1.274. Scarpa, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) l’articolo 36 è sostituito dal seguente:
«Art. 36.
(Accertamento di conformità)
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso di costruire in sanatoria o presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. L’epoca di realizzazione dell’intervento è provata mediante la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, terzo e quarto periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione mediante la documentazione indicata nel precedente periodo, il tecnico incaricato l’attesta con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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2. Su istanza dell’interessato, il permesso di costruire e la SCIA presentati ai sensi del comma 1 possono essere subordinati alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati e al superamento delle barriere architettoniche.
3. Il permesso di costruire di costruire in sanatoria e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria seguono la procedura ordinaria di cui, rispettivamente, agli articoli 20 del presente testo unico e dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La richiesta del permesso di costruire in sanatoria o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità.
4. Nel caso di unità immobiliari ubicate in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al titolo in sanatoria è allegato l’accertamento della compatibilità paesaggistica, effettuato ai sensi dell’articolo 167, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 167, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Nei casi di cui al presente comma, l’accertamento della compatibilità paesaggistica è svolto nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) decorso il termine di novanta giorni di cui all’articolo 167, comma 5, secondo periodo, il parere negativo emesso dalla Soprintendenza è inefficace e l’Autorità competente è autorizzata a pronunciarsi sulla domanda;
b) decorso il termine di centottanta giorni di cui all’articolo 167, comma 5, secondo periodo senza che l’autorità competente si sia pronunciata, sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica si intende formato il silenzio-assenso; eventuali successive determinazioni dell’autorità competente sono inefficaci. Il tecnico abilitato è autorizzato ad attestare la formazione della valutazione positiva di compatibilità paesaggistica.
5. Nei casi in cui il vincolo paesaggistico sia stato apposto in data successiva alla realizzazione delle opere oggetto della sanatoria, l’accertamento di conformità è subordinato all’acquisizione dell’assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, espresso con le modalità previste per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che deve essere allegato alla richiesta di titolo in sanatoria. In tale caso, non si applica la sanzione di cui all’articolo 167, comma 5, terzo periodo, del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, nella dichiarazione di cui al comma 3 il tecnico assevera altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettano le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II, allegando una asseverazione che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell’edificio o agli effetti dell’azione sismica sulle stesse o che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione. Fuori dai casi di cui al primo periodo, l’efficacia della dichiarazione di cui al comma 3 è subordinata alla avvenuta realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della dichiarazione, previa acquisizione in sanatoria dell’autorizzazione di cui all’articolo 94 o della denuncia dei lavori ai sensi dell’articolo 94-bis, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza.
7. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia maggiorato del 20 per cento, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quanto
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previsto dall’articolo 16 maggiorato del 20 per cento. Nei casi in cui l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento sia al momento della presentazione della domanda l’oblazione di cui al primo periodo è pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, a quanto previsto dall’articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata secondo i criteri del primo e secondo periodo, con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso o dalla segnalazione di inizio attività.».
Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera h).
1.276. Sottanelli, Ruffino.
Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 1 con il seguente:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali nelle ipotesi di cui all’articolo 31, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa o con variazioni essenziali fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda, a condizione che la stessa non sia stata modificata nell’ultimo triennio».
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera g), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2.1) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro novanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta».
1.279. Ciocchetti.
Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali nelle ipotesi di cui all’articolo 31, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa o con variazioni essenziali, fino alla scadenza dei termini di cui agli articolo 31, comma 3, 33, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative e fino a quando non è stato ripristinato lo stato dei luoghi il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia al momento della presentazione della domanda».
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2.1) al comma 3, le parole: «sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata» sono sostituite dalle seguenti: «i termini previsti dall’articolo 20».
1.280. Vietri.
Al comma 1, lettera g), numero 1), dopo le parole: sono sostituite dalle seguenti aggiungere le seguenti: successivamente al 1° settembre 1967.
1.281. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire le parole da: , in totale difformità o
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con variazioni essenziali fino alla fine del numero con le seguenti: o in totale difformità nelle ipotesi di cui all’articolo 31, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa e le parole: 34, comma 1 sono soppresse.
Conseguentemente:
a) alla medesima lettera g), numero 3), sostituire le parole: , totale difformità o variazioni essenziali con le seguenti: o totale difformità;
b) alla lettera h), capoverso Art. 36-bis:
1) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all’articolo 32.;
2) al comma 2, secondo periodo sopprimere le parole: igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche;
3) al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: secondo e terzo con le seguenti: quarto e quinto;
4) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 34-bis, comma 3-bis.
5) al comma 4, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
6) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: secondo periodo, aggiungere le seguenti: si intende formato il silenzio-assenso e;
7) al comma 5, sostituire le parole da: una somma pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile fino alla fine del comma con le seguenti: una somma:
a) pari al contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16, incrementato del venti per cento, in caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire nelle ipotesi di cui all’articolo 34, e in caso di variazioni essenziali ai sensi dell’articolo 32. Non si applica l’incremento del venti per cento nei casi in cui l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;
b) pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio, in una misura determinata dal responsabile del procedimento, non inferiore a euro 1.032 e non superiore a euro 10.328 ove l’intervento sia eseguito in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 37 e in misura non inferiore a euro 516 e non superiore a euro 5.164, nei casi in cui l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
8) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima e equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all’articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
9) sostituire la rubrica con la seguente: Accertamento di conformità nelle
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ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali.
c) alla lettera i), numero 1) premettere il seguente:
01) al comma 1, la parola: «doppio» è sostituita dalla seguente: «triplo» e le parole: «516 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.032 euro»;
d) al comma 2, sostituire le parole: comma 5, primo periodo, con le seguenti: commi 5 e 5-bis;
e) all’articolo 3, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del comma 5 con le seguenti: dei commi 5 e 5-bis.
1.282. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
Al comma 1, lettera g), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Tale doppia conformità non è richiesta per gli interventi relativi a serre agricole fisse e temporanee necessarie allo svolgimento dell’attività agricola e delle attività connesse, facendo riferimento esclusivamente alla conformità della disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.».
1.283. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.
Al comma 1, lettera g), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le parole: «sia al momento della realizzazione dello stesso, sia» sono soppresse.
1.284. Furgiuele, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1.1) al comma 1, le parole: «» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione».
Conseguentemente, al medesimo comma 1:
a) alla lettera g), dopo il numero 2) aggiungere i seguenti:
2-bis) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il permesso di costruire di costruire in sanatoria e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria seguono la procedura ordinaria di cui, rispettivamente, all’articolo 20 del presente testo unico e all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
2-ter) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Nel caso di unità immobiliari ubicate in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della Parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al titolo in sanatoria è allegato l’accertamento della compatibilità paesaggistica, effettuato ai sensi dell’articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 167, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Nei casi di cui al presente comma, l’accertamento della compatibilità paesaggistica è svolto nel rispetto delle seguenti disposizioni:
a) decorso il termine di novanta giorni di cui all’articolo 167, comma 5, secondo periodo, il parere negativo emesso dalla Sovrintendenza è inefficace e l’Autorità competente è autorizzata a pronunciarsi sulla domanda;
b) decorso il termine di centottanta giorni di cui all’articolo 167, comma 5, secondo periodo senza che l’Autorità competente si sia pronunciata, sulla istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica si intende formato il silenzio-assenso; eventuali successive determinazioni dell’Autorità competente sono inefficaci. Il tecnico abilitato è autorizzato ad attestare la formazione della valutazione positiva di compatibilità paesaggistica.
3-ter. Nei casi in cui il vincolo paesaggistico sia stato apposto in data successiva alla realizzazione delle opere oggetto della
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sanatoria, l’accertamento di conformità è subordinato all’acquisizione dell’assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, espresso con le modalità previste per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, che deve essere allegato alla richiesta di titolo in sanatoria. In tale caso, non si applica la sanzione di cui all’articolo 167, comma 5, terzo periodo, del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3-quater. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, nella dichiarazione di cui al comma 3 il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettano le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II, allegando una asseverazione che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell’edificio o agli effetti dell’azione sismica sulle stesse o che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione. Fuori dai casi di cui al primo periodo, l’efficacia della dichiarazione di cui al comma 3 è subordinata alla avvenuta realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della dichiarazione, previa acquisizione in sanatoria dell’autorizzazione di cui all’articolo 94 o della denuncia dei lavori ai sensi dell’articolo 94-bis, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza.»;
b) alla lettera h), capoverso articolo 36-bis (L):
1) sostituire il comma 2 con il seguente:
Al fine di assicurare l’agibilità dell’immobile, il permesso di costruire e la SCIA presentati ai sensi del comma 1, su istanza dell’interessato, possono prevede la preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi anche strutturali, necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche;
2) al comma 3, sopprimere il quarto e il quinto periodo;
3) al comma 4 sostituire le parole da: il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede fino alla fine del comma con le seguenti: trova applicazione quanto previsto dai commi 4 e 5 dell’articolo 36;
4) sostituire il comma 5 con il seguente:
Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, trova applicazione quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 36.;
5) sostituire il comma 6 con il seguente:
Nelle procedure di permesso di costruire di costruire in sanatoria e segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 36. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura tripla, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari al doppio di quella prevista dall’articolo 16. Nei casi in cui l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento sia al momento della presentazione della domanda l’oblazione di cui al primo periodo è pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, a quanto previsto dall’articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata secondo i criteri del primo e secondo periodo, con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso o dalla segnalazione di inizio attività.;
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6) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Nelle procedure di permesso di costruire di costruire in sanatoria e segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 36. Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia maggiorato del 20 per cento, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quanto previsto dall’articolo 16 maggiorato del 20 per cento. Nei casi in cui l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento sia al momento della presentazione della domanda l’oblazione di cui al primo periodo è pari al doppio del contributo di costruzione ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, a quanto previsto dall’articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata secondo i criteri del primo e secondo periodo, con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso o dalla segnalazione di inizio attività.
1.285. Sottanelli, Ruffino.
Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1.1) al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni trova applicazione quanto disposto dall’articolo 94-ter e l’acquisizione del titolo in sanatoria ivi disciplinato, ove necessario, costituisce condizione per il rilascio del permesso di cui al presente articolo. Ove, nell’ambito del suindicato procedimento vengano prescritte opere di adeguamento, l’esecuzione delle stesse costituisce condizione ai fini del rilascio del titolo in sanatoria di cui al presente articolo».
Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) dopo l’articolo 94-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 94-ter.
(Autorizzazione in sanatoria)
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 93 e 94, è possibile acquisire il relativo titolo in sanatoria finalizzato alla verifica della conformità delle strutture al momento della domanda di sanatoria.
2. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria la titolarità è attribuita alla medesima Amministrazione competente, in base alla disciplina vigente, a concedere l’autorizzazione ovvero a ricevere il deposito di cui agli articoli 93 e 94.
3. L’ottenimento del titolo di cui al presente articolo costituisce atto presupposto per l’accertamento di conformità ai sensi degli articoli 36 e 36-bis, ove richiesto.
4. Nel caso vengano prescritte opere di adeguamento ai fini della sanatoria prevista ai sensi del comma 1, restano ferme le sanzioni penali di cui alla Sezione III del presente Capo, ove applicabili. Nel caso di sanatoria rilasciata senza necessità di esecuzione di opere di adeguamento, è dovuta esclusivamente una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.064, con esclusione dell’applicazione delle sanzioni penali.
5. Le regioni, con proprie leggi e regolamenti, disciplinano competenze e procedimenti, nell’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.».
1.287. Fabrizio Rossi.
Al comma 1, lettera g), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1.1) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il permesso in sanatoria può essere ottenuto per le opere realizzate prima del 24 maggio 2024, rientranti nella tipologia di servizi e/o pertinenze della abitazione principale la cui superficie non superi il 25 per cento della stessa abitazione
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e che non hanno un valore autonomo rispetto alla detta abitazione.».
1.290. Cortelazzo, Battistoni.
Al comma 1, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2.1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La domanda di cui al comma 1 e 1-bis può essere accompagnata dal progetto delle opere necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di conformità. Tali opere riguardano unicamente gli interventi per l’eliminazione delle parti o degli elementi incongrui e comunque non accertabili, e gli interventi volti alla modifica dell’esistente per ricondurlo alle soluzioni tipologico-architettoniche previste dallo strumento urbanistico vigente al momento della domanda di accertamento di conformità.
2-ter. In esito alle verifiche sulla domanda di cui al comma 2-bis, il responsabile del competente ufficio comunale, emana un permesso di costruire per i lavori necessari al ripristino delle condizioni di conformità, con eventualmente le ulteriori altre prescrizioni necessarie; nel permesso di costruire sono indicati i tempi necessari per l’esecuzione delle opere, che non possono essere superiori a un anno dalla data del rilascio, non prorogabili. L’accertamento di conformità di cui al comma 1 si forma solo a seguito della successiva verifica, con sopralluogo, dell’esecuzione delle opere nei tempi previsti dal permesso di costruire di cui al primo periodo.».
1.291. Lampis, Deidda.
Al comma 1, lettera g), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
2.1) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
3-bis. Fermo quanto previsto ai commi che precedono, in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente alla data del 24 maggio 2024, nonché ai requisiti tecnici prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.
3-ter. Il permesso di cui all’istanza presentata ai sensi del comma 3-bis, può essere rilasciato dallo sportello unico edilizia di cui all’articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo Sportello unico, degli interventi di cui al periodo che segue. In sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo Sportello unico edilizia può condizionare il rilascio del provvedimento alla realizzazione, da parte del richiedente, degli interventi edilizi, anche strutturali, indispensabili per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità.
3-quater. La richiesta del permesso di costruire è accompagnata dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento. L’epoca di realizzazione dell’intervento è provata mediante la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo. Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione dell’intervento mediante la documentazione indicata nel terzo periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1 sono eseguiti su immobili soggetti a vincolo paesaggistico, il dirigente
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o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, il dirigente o responsabile dell’ufficio provvede autonomamente.
3-sexies. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro. Nelle ipotesi di cui al comma 3-quinquies, qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all’articolo 167, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3-septies. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta. Nelle ipotesi di cui al comma 3-quinquies, i termini di cui al primo e secondo periodo sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l’ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni del presente Testo unico.
1.292. Lupi, Alessandro Colucci, Semenzato.
Al comma 1, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2.1) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, nella dichiarazione di cui al comma 3 il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettano le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II, allegando una asseverazione che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell’edificio o agli effetti dell’azione sismica sulle stesse o che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione. Fuori dai casi di cui al primo periodo, l’efficacia della dichiarazione di cui al comma 3 è subordinata alla avvenuta realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della dichiarazione, previa acquisizione in sanatoria dell’autorizzazione di cui all’articolo 94 o della denuncia dei lavori ai sensi dell’articolo 94-bis, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza.».
1.294. Bonelli.
Al comma 1, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2.1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. L’accertamento di conformità è estendibile anche agli aspetti sismici, purché le strutture realizzate in assenza della denuncia preventiva o della mancata richiesta di autorizzazione sismica di cui agli articoli 65, 93 e 94 siano conformabili
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anche in via postuma alle norme tecniche vigenti sia al momento dell’adozione del provvedimento sanante sia al momento della realizzazione dell’opera. In tal caso il permesso in sanatoria non può essere rilasciato prima della realizzazione dell’adeguamento necessario come autorizzato dal competente ufficio tecnico della regione.».
1.295. Cortelazzo, Battistoni.
Al comma 1, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2.1) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso di unità immobiliari ubicate in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della Parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al titolo in sanatoria è allegato l’accertamento della compatibilità paesaggistica, effettuato ai sensi dell’articolo 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 167, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo n. 42 del 2004.».
1.296. Bonelli.
Al comma 1, sopprimere la lettera h).
1.297. Scarpa, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), sopprimere il comma 1.
1.299. Bonelli.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 1, dopo le parole: interventi realizzati aggiungere le seguenti: per il superamento delle barriere architettoniche.
1.301. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, lettera h), capoverso 36-bis, comma 1, sostituire le parole da: in parziale fino a: e comunque con le seguenti: in difformità dal permesso di costruire, licenza, concessione edilizia o dalla segnalazione certificata di inizio attività ovvero in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 37,
1.302. Patriarca, D’Attis, Cortelazzo.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis, comma 1, sopprimere la parola: presentare.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 6:
a) sostituire il primo periodo con il seguente: Sulla richiesta di permesso e di segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.;
b) sopprimere il secondo e il quarto periodo.
1.305. Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 1, sostituire le parole da: alla disciplina urbanistica fino alla fine del comma con le seguenti: , alternativamente, alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione, oppure alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché, alternativamente, ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione oppure ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , oppure alle norme tecniche vigenti al momento della presentazione
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della domanda, nonché, alternativamente, ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione oppure ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della presentazione della domanda.
1.306. Ciaburro, Caretta, Mattia.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis, comma 1, dopo le parole: conforme alla disciplina urbanistica aggiungere le seguenti: ed edilizia.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis, comma 1, sopprimere le seguenti parole: , nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.
1.307. Lupi, Alessandro Colucci, Semenzato.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 1, dopo le parole: disciplina urbanistica aggiungere le seguenti: ed edilizia.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 1:
a) sostituire la parola: nonché con le seguenti: o in alternativa;
b) dopo le parole: requisiti prescritti dalla disciplina aggiungere le seguenti: urbanistica e.
1.308. Lampis, Deidda.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 1, dopo le parole: disciplina urbanistica aggiungere le seguenti: ed edilizia.
1.309. Gusmeroli, Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Furgiuele, Andreuzza.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 1, sopprimere le parole da: , nonché ai requisiti fino alla fine del comma.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: , igiene fino a: installati con le seguenti: strutturale, igienici e sanitari, nonché.
1.310. Manes, Steger.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e comunque nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,.
1.311. Santillo, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Iaria.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , intendendo per tali requisiti il rispetto della normativa tecnica delle costruzioni e delle norme di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie vigenti all’epoca.
1.312. Curti, Simiani, Braga, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1 , lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui all’articolo 82.
1.313. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Scarpa.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 1, aggiungere, in fine, le
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parole: , anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 3.
1.314. Rampelli, Milani.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Resta fermo che con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni trova applicazione quanto disposto dall’articolo 94-ter. Il rilascio ovvero la formazione dell’accertamento di conformità di cui al presente articolo è subordinata alla sanatoria di cui all’articolo 94-ter nonché, ove prescritte, all’esecuzione delle opere di adeguamento prescritte nell’ambito di detta sanatoria.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) dopo l’articolo 94-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 94-ter.
(Autorizzazione in sanatoria)
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 93 e 94, è possibile acquisire il relativo titolo in sanatoria finalizzato alla verifica della conformità delle strutture al momento della domanda di sanatoria.
2. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria la titolarità è attribuita alla medesima Amministrazione competente, in base alla disciplina vigente, a concedere l’autorizzazione ovvero a ricevere il deposito di cui agli articoli 93 e 94.
3. L’ottenimento del titolo di cui al presente articolo costituisce atto presupposto per l’accertamento di conformità ai sensi degli articoli 36 e 36-bis, ove richiesto.
4. Nel caso vengano prescritte opere di adeguamento ai fini della sanatoria prevista ai sensi del comma 1, restano ferme le sanzioni penali di cui alla Sezione III del presente Capo, ove applicabili. Nel caso di sanatoria rilasciata senza necessità di esecuzione di opere di adeguamento, è dovuta esclusivamente una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.064, con esclusione dell’applicazione delle sanzioni penali.
5. Le regioni, con proprie leggi e regolamenti, disciplinano competenze e procedimenti, nell’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.».
1.317. Benvenuti Gostoli, Fabrizio Rossi.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 è rilasciato dallo sportello unico per l’edilizia di cui all’articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva attuazione, entro il termine assegnato dallo sportello unico, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l’osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, al superamento delle barriere architettoniche e alla rimozione delle opere che non possono essere sanate ai sensi del presente articolo. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al secondo periodo le misure da prescrivere ai sensi dell’articolo 19, commi 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.
1.323. Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis, sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Il permesso presentato ai sensi del comma 1 è rilasciato dallo sportello unico per l’edilizia di cui all’articolo 5, comma 4-bis, subordinatamente alla preventiva verifica, da parte del professionista incaricato, della possibilità di adeguamento ai requisiti minimi necessari di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, e al superamento delle barriere architettoniche.
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I lavori di adeguamento non possono superare i limiti previsti dalle tipologie di intervento di cui all’art. 3 comma 1 lettera a), b) e c). Per comprovate esigenze tecniche e qualora un’eventuale demolizione o ripristino non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il professionista incaricato può adeguare le difformità di cui al presente comma senza superare i limiti della tipologia della ristrutturazione leggera di cui all’articolo comma 1 lettera d), primo periodo. Per le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua tra gli interventi di cui al primo periodo le misure da prescrivere ai sensi dell’articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che costituiscono condizioni per la formazione del titolo.
1.324. Santillo, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Iaria.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 2, secondo periodo sostituire le parole da: In sede di esame fino a: può condizionare con le seguenti: Fermo quanto previsto dal comma 1 e dall’articolo 94-ter, in sede di esame delle richieste di permesso in sanatoria lo sportello unico può sottoporre a condizione sospensiva.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) dopo l’articolo 94-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 94-ter.
(Autorizzazione in sanatoria)
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 93 e 94, è possibile acquisire il relativo titolo in sanatoria finalizzato alla verifica della conformità delle strutture al momento della domanda di sanatoria.
2. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria la titolarità è attribuita alla medesima Amministrazione competente, in base alla disciplina vigente, a concedere l’autorizzazione ovvero a ricevere il deposito di cui agli articoli 93 e 94.
3. L’ottenimento del titolo di cui al presente articolo costituisce atto presupposto per l’accertamento di conformità ai sensi degli articoli 36 e 36-bis, ove richiesto.
4. Nel caso vengano prescritte opere di adeguamento ai fini della sanatoria prevista ai sensi del comma 1, restano ferme le sanzioni penali di cui alla Sezione III del presente Capo, ove applicabili. Nel caso di sanatoria rilasciata senza necessità di esecuzione di opere di adeguamento, è dovuta esclusivamente una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.064, con esclusione dell’applicazione delle sanzioni penali.
5. Le regioni, con proprie leggi e regolamenti, disciplinano competenze e procedimenti, nell’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.».
1.325. Fabrizio Rossi.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, il rilascio del permesso di costruire in sanatoria e la formazione della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria di cui al comma 1 sono, in ogni caso, subordinati alla preventiva verifica di conformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della presentazione della domanda.
1.327. Santillo, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Iaria.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La mancata comunicazione asseverata da parte del tecnico abilitato che attesti l’avvenuta realizzazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine fissato dallo sportello unico comporta la decadenza del permesso e della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria e non dà diritto alla ripetizione
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delle somme versate a titolo di oblazione ai sensi del comma 4.
1.328. Iaria, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis, comma 3, sopprimere il quarto periodo.
1.330. L’Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera h), capoverso 36-bis, comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: il tecnico incaricato con le seguenti: il responsabile dell’abuso, ovvero l’attuale proprietario dell’immobile,.
1.331. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti, Andreuzza.
Al comma 1, lettera h), capoverso 36-bis, comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: il tecnico incaricato con le seguenti: il proprietario dell’immobile.
1.332. Mattia, Michelotti.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis, comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: il tecnico incaricato con le seguenti: il proprietario o soggetto avente titolo.
1.333. Cortelazzo, Battistoni.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis, comma 3, quarto periodo, dopo le parole: tecnico incaricato aggiungere le seguenti: o il proprietario.
1.334. Volpi, Palombi, Angelo Rossi.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 3, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Per gli immobili di cui al suddetto comma 1-bis, secondo periodo, le difformità tra lo stato di fatto degli stessi e la documentazione alternativa al titolo abilitativo edilizio, da cui desumere il relativo stato legittimo, possono essere regolarizzate con perizia giurata di un tecnico attestante che la difformità dipende da una errata graficizzazione dell’immobile in ragione di elementi oggettivi quali le tecniche di costruzione, gli elementi costruttivi ed i materiali impiegati all’epoca della costruzione dell’immobile, nonché l’assenza di successivi interventi edilizi,.
1.335. Bicchielli, Semenzato.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L):
a) al comma 5, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo;
b) al comma 6, sopprimere il terzo e quarto periodo.
1.336. Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis, comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: Agli interventi di cui al comma 1, eseguiti su immobili sottoposti a tutela paesaggistica, non si applica l’articolo 32, comma 3, ultimo periodo. In deroga all’articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è ammissibile il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma. A tal fine il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento.
1.337. Schullian, Manes, Gebhard, Steger.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis, comma 4, sostituire le parole da: il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede fino alla fine del comma con le seguenti: trova applicazione quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 167, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
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Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis, comma 6, sopprimere il terzo, quarto e quinto periodo.
1.338. Bonelli.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I pareri di compatibilità paesaggistica non devono essere richiesti laddove gli interventi sono eseguiti su immobili legalmente destinati ad attività turistico-ricettive-produttive.
1.340. Rotelli.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis, comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Il rilascio del permesso in sanatoria e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria di cui al comma 1 sono subordinati al pagamento della relativa aliquota del contributo di costruzione calcolato sulle parti realizzate in difformità in misura doppia conseguente alla realizzazione degli interventi, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16, in una cifra compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro.
1.341. Cortelazzo, Battistoni.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: altresì fino alla fine del periodo con le seguenti: una sanzione pecuniaria il cui importo viene definito dagli enti preposti alla gestione del vincolo e al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 5 , sopprimere il terzo periodo.
1.342. Manes, Steger.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 6, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: duecentosettanta.
*1.343. L’Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Iaria.
*1.344. Bonelli.
*1.345. Braga, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 6, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: centottanta.
1.346. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 6, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: novanta.
*1.348. Almici.
*1.349. Cortelazzo.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 6, primo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: sessanta.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 6, primo periodo, sostituire la parola: accolta con la seguente: respinta.
**1.352. Bonelli.
**1.354. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 6, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: sessanta.
*1.355. Cortelazzo.
*1.356. Palombi, Volpi, Angelo Rossi.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 6, sopprimere le parole:
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decorsi i quali la richiesta si intende accolta.
1.357. Curti, Simiani, Braga, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis, comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Nei casi di formazione del provvedimento di sanatoria tramite silenzio assenso a norma del presente comma, trova applicazione il disposto di cui all’articolo 20, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
1.358. Rampelli, Milani.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 6, sopprimere il quarto periodo.
1.359. L’Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Traversi, Iaria.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 6, sostituire le parole: le sanzioni prevista dal presente testo unico con le seguenti: le disposizioni di cui all’articolo 34 del presente testo unico.
1.360. L’Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché le disposizioni sanzionatorie di cui all’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
1.361. Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 36-bis» (L), dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modificazioni che rientrano nelle ipotesi di parziale difformità.
1.362. Santillo, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Iaria.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 per l’individuazione degli interventi che consentono il rilascio del provvedimento di cui al comma 2.
1.363. Iaria, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Santillo.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. I comuni individuano specifiche misure volte ad assicurare la trasparenza della procedura di cui al presente articolo, anche attraverso la pubblicazione di provvedimenti, dati e documenti, nonché mediante l’utilizzo di strumenti digitali che garantiscano la tracciabilità dell’attività amministrativa e dei tempi di gestione.
1.364. Bonelli.
Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni del presente articolo e dell’articolo 34-bis si applicano anche all’interno di vincolo cimiteriale.
1.366. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.
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Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 36-bis (L), dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento alle leggi urbanistiche vigenti all’epoca della costruzione dell’edificio ad eccezione delle norme di cui agli articoli 31 e seguenti di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
1.11. Patriarca, D’Attis, Cortelazzo.
Al comma 1, lettera h), dopo il capoverso Art. 36-bis aggiungere il seguente:
«Art. 36-ter.
1. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 36-bis si applicano anche agli interventi realizzati entro il 12 maggio 2006 per i quali il titolo legittimante è stato rilasciato da parte degli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica.».
1.367. Cangiano, Vietri, Mattia.
Al comma 1, lettera i), al numero 1) premettere il seguente:
01) al comma 1, le parole da: «dell’aumento del valore venale» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «della relativa aliquota del contributo di costruzione conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro. In alternativa, ai fini della determinazione della sanzione è consentita la facoltà ai singoli Comuni di adottare apposita delibera di consiglio comunale al fine di parametrare l’importo delle sanzioni da applicare per una cifra compresa da euro 516,00 ad euro 10.329,00».
1.368. Cortelazzo, Battistoni.
Al comma 1, lettera i) al numero 1) premettere il seguente:
01) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dalla richiesta,» sono inserite le seguenti: «si intende favorevole e».
1.369. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
Al comma 1, lettera i), sostituire il numero 1) con i seguenti:
1) al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fatti salvi i casi di difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici di cui all’articolo 27, comma 2,»;
1.1) al comma 2, sostituire le parole: «consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo 3,» con le seguenti: «risultino».
Conseguentemente:
a) al numero 2) sostituire le parole: articolo 36-bis con le seguenti: articoli 36 e 36-bis;
b) sopprimere il numero 3).
1.370. Alfonso Colucci, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) all’articolo 38, al comma 1, dopo le parole: «rimozione dei vizi» aggiungere le seguenti: «, formali e sostanziali,» e dopo le parole: «competente ufficio comunale» aggiungere le seguenti: «, nei termini previsti dal comma 6 dell’articolo 36-bis,».
Conseguentemente, al comma 2:
a) sostituire le parole: e all’articolo 36-bis, comma 5, primo periodo con le seguenti: all’articolo 36-bis, comma 5, primo periodo e all’articolo 38;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le istanze di applicazione dell’articolo 38 comma 1 del citato testo unico n. 380 del 2001, già respinte alla data di entrata in vigore della presenta disposizione possono essere rinnovate.
1.372. Cattaneo, Cortelazzo, Battistoni.
Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) all’articolo 38, dopo il comma 2-bis sono aggiunti i seguenti:
«2-ter. In caso di intervento eseguito o in corso di esecuzione in conformità al
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permesso di costruire per il quale, pur sussistendo vizi di natura procedurale o di sopravvenuta diversa interpretazione alla disciplina urbanistico edilizia e paesaggistica vigente al momento del rilascio del titolo edilizio, qualora il dirigente non abbia esercitato il potere di annullamento, è possibile procedere alla convalida del titolo, su richiesta del titolare o di chi ne abbia diritto.
2-quater. Alla convalida del titolo si procedere allegando alla istanza del titolare una attestazione del tecnico direttore dei lavori o, in alternativa, quella di un professionista abilitato che assevera la conformità delle opere eseguite al permesso a costruire rilasciato e che sussistono le condizioni previste dall’articolo 21-nonies della 7 agosto 1990, n. 241.
2-quinquies. Alla convalida del permesso di costruire si procede con provvedimento del dirigente il quale è tenuto unicamente a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990 e la conformità delle opere eseguite rispetto al permesso a costruire rilasciato.
2-sexies. Il procedimento di convalida è gratuito e deve essere concluso entro 30 giorni dalla presentazione della istanza. In caso di decorso del termine di 30 gg senza che si sia provveduto, si forma il silenzio approvazione che è attestato dal soggetto che ha presentato la istanza e trasmesso all’Ufficio competente.
2-septies. Il procedimento di convalida sana ogni vizio di cui è affetto il permesso di costruire e sortisce lo stesso effetto indicato al comma 2.».
1.373. Patriarca, D’Attis, Cortelazzo, Battistoni.
Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) all’articolo 38 aggiungere, in fine, il seguente comma:
«2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche qualora il potere di annullamento sia stato esercitato oltre il termine di cui all’articolo 21-nonies della legge n. 241 del 90, nei confronti di terzi in buona fede che non abbiano partecipato al procedimento di rilascio del titolo.».
1.374. Patriarca, D’Attis, Cortelazzo.
Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) all’articolo 39:
1) al comma 1, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
2) al comma 2, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
3) al comma 3, le parole: «, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile,» sono soppresse, le parole: «e da comunicare al comune» sono sostituite dalle seguenti: «, dandone comunicazione al comune» e le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;
4) al comma 4, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
1.375. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
Al comma 1, dopo lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) all’articolo 41:
1) al comma 1 sostituire le parole: «in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dell’accertamento dell’abuso» con le seguenti: «in caso di mancata realizzazione della demolizione entro il termine di diciotto mesi dall’accertamento dell’abuso»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Se i provvedimenti di repressione dell’abuso edilizio da parte del Comune sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1, il ricorrente, pena l’improcedibilità,
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notifica il ricorso all’ufficio del Prefetto territorialmente competente. L’ufficio del Prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso, procede ai sensi dei commi 1 e 2.
2-ter. Quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 si applica a tutti gli abusi edilizi già accertati e oggetto di ordinanze di demolizione non ancor eseguite, indipendentemente dalla data di emanazione dell’ordinanza».
1.376. Bonelli.
Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) all’articolo 41:
1) al comma 1, le parole: «In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di mancata realizzazione della demolizione entro il termine di diciotto mesi dall’accertamento dell’abuso»;
b) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:
2-bis. «Quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 si applica a tutti gli abusi edilizi già accertati e oggetto di ordinanze di demolizione non ancora eseguite, indipendentemente dalla data di emanazione dell’ordinanza».
1.377. Braga, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa.
Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) all’articolo 46:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 30 giugno 2003, o nei quali sono stati realizzati interventi edilizi mediante segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell’articolo 23, comma 01, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o della segnalazione di inizio attività ovvero dell’eventuale permesso in sanatoria ottenuto ai sensi dell’articolo 36 e del parere favorevole espresso dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale attestante la completezza e la rispondenza documentale e la corretta liquidazione dei connessi oneri. Ai fini dell’attestazione dello stato legittimo, l’alienante provvede alla consegna di apposita dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato da allegare, a pena di nullità, ai suddetti atti»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per gli edifici la cui costruzione è iniziata tra il 1° settembre 1967 e il 29 giugno 2003, gli atti di cui al comma 1, devono recare, a pena di nullità, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria ovvero gli estremi della domanda di condono edilizio e dell’avvenuto versamento di tutte le somme richieste a titolo di oblazione nonché dell’avvenuto deposito di tutta la documentazione tecnica e amministrativa richiesta per il rilascio del permesso in sanatoria. L’alienante provvede alla consegna di apposita dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato da allegare, a pena di nullità, agli atti di cui al comma 1, attestante lo stato legittimo ovvero la completezza della domanda di condono, l’osservanza delle prescrizioni di legge e l’assenza di cause ostative al rilascio della relativa concessione.
1-ter. Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia, può essere prodotta, a cura dell’alienante, una apposita dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato, da allegare, a pena di nullità, agli atti di cui al comma 1, attestante che l’opera risulta iniziata in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo edilizio abilitativo in quanto non previsto
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da leggi statali o da regolamenti edilizi vigenti all’epoca della costruzione o trasformazione di un fabbricato esistente. Diversamente, trova applicazione il disposto dell’ultimo periodo del comma 1. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.»;
3) al comma 4, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e che rechi allegate le medesime dichiarazioni asseverate di cui ai commi 1-bis e 1-ter.»;
4) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «costruire in sanatoria» sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 36» e le parole «notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «data di conseguita consegna dell’immobile per effetto dell’esecuzione dell’ordine di rilascio».;
5) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter). Se nel termine prescritto non è presentata la domanda di cui all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I della medesima legge. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non viene effettuata l’oblazione dovuta.».
Conseguentemente, dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Articolo 1-bis.
1. L’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 è abrogato.
1.379. Del Barba, Gadda.
Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) all’articolo 46:
1) al comma 1, dopo le parole: «diritti reali,» sono inserite le seguenti: «con esclusione della divisione negoziale o giudiziale della comunione ereditaria,»;
2) al comma 5, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Le nullità di cui al presente articolo non si applicano, altresì, agli atti derivanti da procedure giudiziali di divisione di comunione ereditaria qualora gli immobili, o loro parti, rientrino nelle previsioni di sanabilità. In tal caso, il richiedente la divisione dovrà presentare la relativa domanda per la regolarizzazione, anche disgiuntamente dagli altri comproprietari, entro l’udienza di discussione del progetto di divisione di cui all’articolo 789 del codice di procedura civile, o, comunque, non oltre l’udienza fissata ai sensi dell’articolo 189 del codice di procedura civile».
1.380. Giorgianni.
Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) dopo l’articolo 48 è inserito il seguente:
Art. 48-bis.
(Proventi dei titoli abilitativi e delle sanzioni).
1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal presente decreto sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche. Le risorse
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eventualmente non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l’obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l’adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d’obbligo da parte degli operatori.
2. I proventi derivanti dall’applicazione dell’articolo 36-bis del presente decreto sono destinati prioritariamente al rafforzamento della capacità tecnico amministrativa degli enti locali per l’esercizio delle funzioni in materia di edilizia e urbanistica. A tal fine gli enti locali che abbiano carenze di organico sono autorizzati a procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2026.
3. I proventi derivanti dall’alienazione dei beni ai sensi dell’articolo 31 del presente decreto sono destinati esclusivamente alla realizzazione di interventi di demolizione delle costruzioni abusive.
4. Il comma 460 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è abrogato.
1.382. Santillo, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Iaria.
Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) all’articolo 78, al comma 1, è premesso il seguente:
«01. I progetti edilizi, di nuova edificazione o di adeguamento di immobili esistenti alle norme e prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità, presentati da soggetti pubblici o privati e concernenti immobili da destinare ad abitazione, anche non principale, di un soggetto, anche se convivente con il proprietario dell’immobile, dichiarato disabile nella misura, accertata dall’autorità sanitaria competente, almeno del settantacinque per cento, sono subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività e possono essere realizzati in deroga alle disposizioni del presente testo unico, delle leggi regionali, dei piani regolatori, dei regolamenti edilizi locali, e delle norme paesaggistiche e ambientali, nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie, antisismiche, di prevenzione incendi e di statica degli edifici. Nei casi di cui al presente comma non necessita la preventiva deliberazione del consiglio comunale.».
1.383. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) dopo l’articolo 94-bis, è aggiunto il seguente:
«Art. 94-ter.
(Autorizzazione in sanatoria)
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 93 e 94, è possibile acquisire il relativo titolo in sanatoria. Tale titolo è finalizzato alla verifica della conformità delle strutture al momento della realizzazione delle opere oggetto di sanatoria, ferma restante la conformità del progetto strutturale del fabbricato alle disposizioni vigenti al momento della realizzazione dello stesso.
2. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria la competenza è attribuita alla medesima amministrazione competente, in base alla disciplina vigente, anche regolamentare, a rilasciare l’autorizzazione ovvero a ricevere il deposito di cui agli articoli 93 e 94.
3. L’ottenimento del titolo di cui al presente articolo costituisce atto presupposto per l’accertamento di conformità ai sensi degli articoli 36 e 36-bis.
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4. Nel caso vengano prescritte opere di adeguamento ai fini della sanatoria prevista ai sensi del comma 1, restano ferme le sanzioni penali di cui alla Sezione del presente Capo, ove applicabili. Nel caso di sanatoria rilasciata senza necessità di esecuzione di opere di adeguamento, è dovuta esclusivamente una sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 30.987, con esclusione dell’applicazione delle sanzioni penali.
5. Le regioni, con proprie leggi e regolamenti, disciplinano competenze e procedimenti, nell’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.».
1.386. Ruffino.
Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
i-bis) dopo l’articolo 94-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 94-ter.
(Autorizzazione in sanatoria)
1. In caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 93 e 94, è possibile acquisire il relativo titolo in sanatoria finalizzato alla verifica della conformità delle strutture al momento della domanda di sanatoria.
2. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria la titolarità è attribuita alla medesima Amministrazione competente, in base alla disciplina vigente, a concedere l’autorizzazione ovvero a ricevere il deposito di cui agli articoli 93 e 94.
3. L’ottenimento del titolo di cui al presente articolo costituisce atto presupposto per l’accertamento di conformità ai sensi degli articoli 36 e 36-bis, ove richiesto.
4. Nel caso vengano prescritte opere di adeguamento ai fini della sanatoria prevista ai sensi del comma 1, restano ferme le sanzioni penali di cui alla Sezione III del presente Capo, ove applicabili. Nel caso di sanatoria rilasciata senza necessità di esecuzione di opere di adeguamento, è dovuta esclusivamente una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.064, con esclusione dell’applicazione delle sanzioni penali.
5. Le regioni, con proprie leggi e regolamenti, disciplinano competenze e procedimenti, nell’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.».
1.387. Fabrizio Rossi.
Al comma 2, sostituire le parole: ad un terzo con le seguenti: a due terzi.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le entrate sono devolute ai comuni, previa presentazione di progetti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell’ambiente e della sovranità energetica, di concerto con il Ministero della cultura, il Ministero dell’istruzione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata Stato-città ed autonomie locali.
1.390. Rampelli, Milani.
Al comma 2, sostituire le parole: ad un terzo con le seguenti: a due terzi.
1.391. Scarpa, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Al comma 2, sostituire le parole: ad un terzo con le seguenti: al cinquanta per cento.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti: di realizzazione di opere per incrementare l’offerta abitativa di edilizia residenziale pubblica e edilizia sociale.
1.392. Scarpa, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.
Al comma 2, sostituire le parole: ad un terzo con le seguenti: al cinquanta per cento.
*1.393. Bonelli.
*1.394. Curti, Simiani, Braga, Ferrari, Scarpa.
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Al comma 2 sopprimere le parole da: e per la realizzazione di opere fino alla fine del comma.
1.395. Bonelli.
Al comma 2, dopo le parole: opere e di interventi aggiungere le seguenti: per la mitigazione del rischio idrogeologico,.
1.396. Rotelli.
Al comma 2, sostituire le parole: di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale con le seguenti: di riqualificazione energetica degli edifici pubblici.
1.397. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa.
Al comma 2, dopo le parole: rigenerazione urbana, aggiungere le seguenti: anche finalizzati all’incremento dell’offerta abitativa,.
*1.398. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
*1.399. Cortelazzo, Battistoni.
*1.400. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Scarpa.
*1.401. Manes, Steger.
Al comma 2, dopo le parole: rigenerazione urbana aggiungere le seguenti: in chiave inclusiva e sostenibile.
Conseguentemente, al medesimo comma 2:
a) dopo le parole: di riqualificazione aggiungere le seguenti: in ottica di accessibilità strutturale e percettiva;
b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: progettate secondo i principi della progettazione universale, della tecnologia assistiva e della mobilità urbana inclusiva.
1.402. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Scarpa.
Al comma 2 dopo le parole: rigenerazione urbana, aggiungere le seguenti: di riqualificazione energetica degli edifici pubblici,.
1.403. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa.
Al comma 2, sostituire le parole da: e valorizzazione fino alla fine del comma con le seguenti: del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale e per iniziative di mitigazione del rischio idrogeologico e di recupero ambientale.
1.404. Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e in misura pari ad un terzo alla demolizione o al completamento di opere infrastrutturali incompiute di competenza comunale, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, ove esistenti.
1.405. Cortelazzo, Battistoni.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: progettate secondo i principi della progettazione universale, della tecnologia assistiva e della mobilità urbana inclusiva.
1.406. Morfino, Ilaria Fontana, L’Abbate, Santillo, Iaria.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per la riduzione dei fenomeni di disagio abitativo in particolare nell’ottica di aumentare l’offerta abitativa.
*1.407. Pizzimenti, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof.
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*1.408. Cortelazzo, Battistoni.
*1.409. Serracchiani, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di interventi da parte dei comuni con misure di sostegno alle situazioni di grave disagio abitativo.
1.410. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Scarpa.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per la redazione e l’aggiornamento dei piani di protezione civile comunali.
1.411. Rotelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili ai procedimenti in materia di verifica di stato legittimo, assenza o difformità del permesso di costruire, mutamenti di destinazione d’uso e di accertamento di conformità ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ivi compresi i casi di casi di silenzio rifiuto non formalizzato. I procedimenti sulle medesime materie, conclusisi negativamente prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge, possono essere rinnovati.
1.414. Cortelazzo, Battistoni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per gli immobili ubicati in zona vincolata da interessi urbanistici, culturali, paesaggistici e ambientali, la concessione della sanatoria può essere rilasciata previo parere favorevole dell’ente preposto alla tutela del vincolo. Tale disposizione si applica anche alle domande di condono presentate nel 2003 ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
1.415. Cesa.
Dopo l’articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis.
(Interventi in assenza di pianificazione attuativa ai sensi dell’articolo 41-quinquies, comma 6, della 17 agosto 1942, n. 1150 e degli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444)
1. Gli interventi non preceduti dall’approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata di cui all’articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dagli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ad eccezione di quelli per i quali sia stata disposta la demolizione o riduzione in pristino con provvedimento definitivo, sono conformi alla disciplina urbanistica nei casi di edificazione di nuovi immobili su singoli lotti ricadenti in ambiti edificati e urbanizzati, sostituzione di edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata e interventi su edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall’articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ferma restando l’osservanza della normativa tecnica delle costruzioni, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e degli standard urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali;
b) rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all’interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.
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2. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazioni dei diritti dei terzi.
3. Restano ferme le disposizioni, comprese quelle emanate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, delle regioni a Statuto ordinario e di quelle a Statuto speciale che, ai sensi degli articoli 116 e 117 della Costituzione, nell’esercizio delle rispettive competenze legislative, concorrenti o esclusive in materia di governo del territorio, disciplinano direttamente ovvero indirettamente, attribuendone la potestà agli strumenti urbanistici locali, le altezze degli edifici, le densità fondiarie, i rapporti tra destinazione d’uso e dotazioni territoriali, anche attraverso il ricorso alla monetizzazione delle dotazioni di standard e le modalità attuative degli interventi edilizi, a decorrere dalla data di emanazione delle medesime leggi regionali ovvero dei medesimi strumenti urbanistici locali.
Art. 1-ter.
(Disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane coordinano l’esercizio delle rispettive competenze al fine di individuare, nell’ambito dei vincoli desumibili dalla normativa nazionale, gli interventi di demolizione e ricostruzione che possono essere qualificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, tenuto conto delle esigenze di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.
2. Nelle more del perfezionamento dell’accordo di cui al comma 1 e fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative conseguenti all’accordo di cui al comma 1, rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quelli di totale o parziale demolizione e ricostruzione, a decorrere dall’entrata in vigore dell’articolo 30, comma 1, lettera a) del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che portino alla realizzazione, all’interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali e ferma restando la verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e degli standard urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali. Resta salvo quanto previsto dal sesto periodo dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del comma 2 gli interventi per i quali sia stata disposta la demolizione o riduzione in pristino con provvedimento definitivo.
4. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.
1.03. Cattaneo, Cortelazzo, Battistoni.
Dopo l’articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis.
(Interventi in assenza di pianificazione attuativa ai sensi dell’articolo 41-quinquies, comma 6, della 17 agosto 1942, n. 1150 e degli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444)
1. Gli interventi non preceduti dall’approvazione preventiva di un piano particolareggiato
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o di lottizzazione convenzionata di cui all’articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dagli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ad eccezione di quelli per i quali sia stata disposta la demolizione o riduzione in pristino con provvedimento definitivo, sono conformi alla disciplina urbanistica nei casi di:
a) edificazione di nuovi immobili su singoli lotti ricadenti in ambiti edificati e urbanizzati;
b) sostituzione di edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata;
c) interventi su edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall’articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ferma restando l’osservanza della normativa tecnica delle costruzioni;
2. Nei casi di cui al comma 1, la conformità alla disciplina urbanistica è soggetta a:
a) la verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e degli standard urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali;
b) il rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all’interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.
3. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazioni dei diritti dei terzi.
4. L’articolo 41 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, nonché gli articoli da 1 a 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 trovano applicazione esclusivamente sino all’entrata in vigore delle leggi regionali in materia di governo del territorio successive alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Restano ferme le disposizioni, comprese quelle emanate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, delle Regioni a Statuto ordinario e di quelle a Statuto speciale che, ai sensi degli articoli 116 e 117 della Costituzione, nell’esercizio delle rispettive competenze legislative concorrenti o esclusive in materia di governo del territorio, disciplinano direttamente ovvero indirettamente, attribuendone la potestà agli strumenti urbanistici locali, le altezze degli edifici, le densità fondiarie, i rapporti tra destinazione d’uso e dotazioni territoriali, anche attraverso il ricorso alla monetizzazione delle dotazioni di standard e le modalità attuative degli interventi edilizi, a decorrere dalla data di emanazione delle medesime leggi regionali ovvero dei medesimi strumenti urbanistici locali.
Art. 1-ter.
(Disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane coordinano l’esercizio delle rispettive competenze al fine di individuare, nell’ambito dei vincoli desumibili dalla normativa nazionale, gli interventi di demolizione e ricostruzione che possono essere qualificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, tenuto conto delle esigenze di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.
2. Nelle more del perfezionamento dell’accordo di cui al comma 1 e fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative conseguenti all’accordo di cui al comma 1, rientrano negli interventi di ristrutturazione
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edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quelli di totale o parziale demolizione e ricostruzione, a decorrere dall’entrata in vigore dell’articolo 30, comma 1, lettera a) del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che portino alla realizzazione, all’interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali e ferma restando la verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e degli standard urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali. Resta salvo quanto previsto dal sesto periodo dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del comma 2 gli interventi per i quali sia stata disposta la demolizione o riduzione in pristino con provvedimento definitivo.
4. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazioni dei diritti dei terzi.
1.05. Lupi, Alessandro Colucci, Semenzato.
Dopo l’articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis.
(Interventi in assenza di pianificazione attuativa ai sensi dell’articolo 41-quinquies, comma 6, della 17 agosto 1942, n. 1150 e degli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444)
1. Gli interventi non preceduti dall’approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata di cui all’articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dagli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ad eccezione di quelli per i quali sia stata disposta la demolizione o riduzione in pristino con provvedimento definitivo, sono conformi alla disciplina urbanistica nei casi di:
a) edificazione di nuovi immobili su singoli lotti ricadenti in ambiti edificati e urbanizzati;
b) sostituzione di edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata;
c) interventi su edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall’articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ferma restando l’osservanza della normativa tecnica delle costruzioni.
2. Nei casi di cui al comma 1, la conformità alla disciplina urbainistica è soggetta alle seguenti condizioni:
a) la verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e degli standard urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali;
b) il rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all’interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.
3. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.
4. Restano ferme le disposizioni, comprese quelle emanate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, delle Regioni a Statuto ordinario e di quelle a Statuto speciale che, ai sensi degli articoli 116 e 117 della Costituzione, nell’esercizio delle rispettive competenze legislative, concorrenti o esclusive in materia di governo del territorio, disciplinano direttamente ovvero indirettamente, attribuendone la potestà agli strumenti urbanistici locali, le altezze degli edifici, le
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densità fondiarie, i rapporti tra destinazione d’uso e dotazioni territoriali, anche attraverso il ricorso alla monetizzazione delle dotazioni di standard e le modalità attuative degli interventi edilizi, a decorrere dalla data di emanazione delle medesime leggi regionali ovvero dei medesimi strumenti urbanistici locali.
Art. 1-ter.
(Disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane coordinano l’esercizio delle rispettive competenze al fine di individuare, nell’ambito dei vincoli desumibili dalla normativa nazionale, gli interventi di demolizione e ricostruzione che possono essere qualificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, tenuto conto delle esigenze di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.
2. Nelle more del perfezionamento dell’accordo di cui al comma 1 e fino all’entrata in vigore delle disposizioni legislative conseguenti all’accordo di cui al comma 1, rientrano negli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quelli di totale o parziale demolizione e ricostruzione, a decorrere dall’entrata in vigore dell’articolo 30, comma 1, lettera a) del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che portino alla realizzazione, all’interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali e ferma restando la verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e degli standard urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali. Resta salvo quanto previsto dal sesto periodo dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del comma 2 gli interventi per i quali sia stata disposta la demolizione o riduzione in pristino con provvedimento definitivo.
4. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazioni dei diritti dei terzi.
1.06. Osnato.
Dopo l’articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis.
(Interventi realizzati in deroga all’articolo 41-quinquies, comma 6, della 17 agosto 1942, n. 1150 e all’articolo 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444)
1. Gli interventi realizzati o assentiti fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione in deroga al requisito dell’approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata di cui all’articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e all’articolo 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ad eccezione di quelli per i quali sia stata disposta la demolizione o riduzione in pristino con provvedimento definitivo, sono considerati conformi alla disciplina urbanistica, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 2, nei casi di:
a) edificazione di nuovi immobili su singoli lotti ricadenti in ambiti edificati e urbanizzati;
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b) sostituzione di edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata;
c) interventi su edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall’articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ferma restando l’osservanza della normativa tecnica delle costruzioni.
2. La conformità alla disciplina urbanistica nei casi di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta al rispetto delle seguenti condizioni:
a) la verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e degli standard urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali;
b) il rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all’interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.
3. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.
Art. 1-ter.
(Disposizioni in materia di ristrutturazione edilizia)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Governo, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane coordinano l’esercizio delle rispettive competenze al fine di individuare, nell’ambito dei vincoli desumibili dalla normativa nazionale, gli interventi che possono essere qualificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, tenuto conto delle esigenze di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.
2. Nelle more del perfezionamento dell’accordo di cui al comma 1, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di totale o parziale demolizione e ricostruzione realizzati o assentiti a decorrere dall’entrata in vigore dell’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che portino alla realizzazione, all’interno del medesimo lotto di intervento, di organismi edilizi che presentino sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche, funzionali e tipologiche anche integralmente differenti da quelli originari, purché rispettino le procedure abilitative e il vincolo volumetrico previsti dalla legislazione regionale o dagli strumenti urbanistici comunali e ferma restando la verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e degli standard urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali. Resta salvo quanto previsto dal sesto periodo dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del comma 2 gli interventi per i quali sia stata disposta la demolizione o riduzione in pristino con provvedimento definitivo.
4. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazioni dei diritti dei terzi.
1.07. Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti.
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Dopo l’articolo 1, aggiungere i seguenti:
Art. 1-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell’articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dell’articolo 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444)
1. L’articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e l’articolo 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, devono essere interpretati nel senso che l’approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di realizzazione di immobili su singoli lotti ricadenti in ambiti edificati e urbanizzati ovvero di sostituzione di edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata, ferma restando la verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e degli standard sulla base dei piani urbanistici comunali.
2. L’interpretazione di cui al comma 1 si applica altresì in caso di interventi su edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall’articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ferma restando l’osservanza della normativa tecnica delle costruzioni.
Art. 1-ter.
(Disposizioni in materia di Pianificazione Attuativa)
1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari regionali, di intesa con la Conferenza unificata, è istituito un tavolo tecnico incaricato di definire, nell’ambito delle disposizioni di cui all’articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e all’articolo 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, la disciplina di assoggettamento a pianificazione attuativa. Al tavolo tecnico partecipano rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero degli affari regionali, del Ministero della cultura, delle regioni, delle province e dei comuni.
2. Il tavolo tecnico istituito ai sensi del comma 1 predispone, entro il termine di sei mesi dalla relativa istituzione, una relazione, da sottoporre all’approvazione della Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Per gli interventi efficaci o autorizzati con titoli già rilasciati alla data di approvazione della presente disposizione, il requisito dell’approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata o altre forme di pianificazione attuativa di cui all’articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e all’articolo 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, non è necessario ove lo strumento urbanistico comunale ne abbia escluso la necessità nei casi di:
a) edificazione di nuovi immobili su singoli lotti ricadenti in ambiti edificati e urbanizzati;
b) sostituzione di edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata;
c) interventi su edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall’articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ferma restando l’osservanza della normativa tecnica delle costruzioni.
4. Gli interventi di cui al comma 3 sono considerati conformi alla disciplina urbanistica nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e degli standard urbanistici sulla base della legislazione regionale e degli strumenti urbanistici comunali vigenti al momento dell’efficacia del titolo abitativo;
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b) il rispetto, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, della distanza minima tra fabbricati, derogabile tra fabbricati inseriti all’interno di piani attuativi e di ambiti con previsioni planivolumetriche oggetto di convenzionamento unitario.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 si applicano anche agli interventi presentati nelle more all’approvazione della Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 della relazione di cui al comma 2.
6. L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare limitazioni dei diritti dei terzi.
1.08. Osnato.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell’articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dell’articolo 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444)
1. L’articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e l’articolo 8 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, devono essere interpretati nel senso che l’approvazione preventiva di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non è obbligatoria nei casi di realizzazione di immobili su singoli lotti ricadenti in ambiti edificati e urbanizzati ovvero di sostituzione di edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata, ferma restando la verifica di adeguatezza delle dotazioni territoriali e degli standard sulla base dei piani urbanistici comunali.
2. L’interpretazione di cui al comma 1 si applica altresì in caso di interventi su edifici esistenti in ambiti caratterizzati da una struttura urbana definita e urbanizzata che determinino la creazione di altezze e volumi eccedenti i limiti massimi previsti dall’articolo 41-quinquies, comma 6, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ferma restando l’osservanza della normativa tecnica delle costruzioni.
*1.010. Del Barba, Gadda.
*1.011. Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Scarpa, Roggiani, Peluffo, Mauri, Cuperlo, Girelli, Quartapelle Procopio, Forattini.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni di interpretazione autentica in materia di urbanistica ed edilizia)
1. A decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l’articolo 3, comma 1, lett. d), terzo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si interpreta nel senso che negli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati anche mediante integrale demolizione e ricostruzione non si rende necessario conservare alcuna traccia degli edifici preesistenti e tali interventi possono prevedere la realizzazione di nuovi edifici aventi caratteristiche, conformazione e funzioni differenti rispetto a quelle preesistenti e così anche la sostituzione di un edificio con più di un edificio o viceversa.
2. L’articolo 41-quinquies, comma 6 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e l’articolo 8 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 si interpretano nel senso che l’adozione preventiva di piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata comunque denominata si rende necessaria esclusivamente qualora gli interventi si collochino in una zona non già adeguatamente urbanizzata. Nelle zone e per le fattispecie per le quali gli strumenti urbanistici generali dei comuni non prevedano espressamente la necessità di piani attuativi comunque denominati o di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, lo stato di adeguata urbanizzazione si presume. Resta ferma la competenza dei comuni a valutare espressamente
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ovvero a confermare lo stato di adeguata urbanizzazione del contesto secondo quanto più ampiamente stabilito nei propri strumenti urbanistici generali.
3. I commi 1 e 1-bis dell’articolo 2-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si interpretano nel senso e chiariscono che, in virtù del riparto di competenza tra Stato e regioni in materia di governo del territorio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno la facoltà di prevedere, dovendo in ogni caso al contempo garantire un unitario e ordinato assetto del territorio, disposizioni derogatorie al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 ovvero disposizioni che permettano agli strumenti urbanistici generali dei comuni di derogare o di non applicare, in relazione ad interventi edilizi diretti, anche relativi a singoli edifici, e/o a interventi subordinati a previa pianificazione attuativa comunque denominata, una o più delle norme del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, a condizione che tali disposizioni non incidano sulla competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, ove necessario, le proprie disposizioni derogatorie o volte alla disapplicazione del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 in conformità all’interpretazione autentica di cui al precedente periodo.
1.09. Lupi, Alessandro Colucci, Semenzato.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. L’articolo 41-quinquies, comma 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e l’articolo 8 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 si interpretano nel senso che l’adozione preventiva di piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata comunque denominata si rende necessaria esclusivamente qualora gli interventi si collochino in una zona non già adeguatamente urbanizzata. Nelle zone e per le fattispecie per le quali gli strumenti urbanistici generali dei comuni non prevedano espressamente la necessità di piani attuativi comunque denominati o di permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, lo stato di adeguata urbanizzazione si presume. Resta ferma la competenza dei comuni a valutare espressamente ovvero a confermare lo stato di adeguata urbanizzazione del contesto secondo quanto più ampiamente stabilito nei propri strumenti urbanistici generali.
1.012. Mascaretti.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di definizione agevolata delle violazioni edilizie)
1. Il limite dei 750 metri cubi di cui all’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 non si applica agli immobili aventi destinazione commerciale-industriale, purché l’opera nel suo complesso non ecceda i 3.000 metri cubi.
1.015. Milani, Rampelli.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di definizione degli illeciti edilizi)
1. Al fine di agevolare la definizione delle istanze di condono presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, trovano esclusiva applicazione, su tutto il territorio nazionale, le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono definite, in caso di vincolo paesaggistico relativo ed introdotto successivamente all’edificazione
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dell’immobile di cui si chiede la sanatoria, previo rilascio del parere favorevole da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.
1.016. Milani, Rampelli.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in favore delle residenze per studenti)
1. Alle residenze per studenti, anche non destinatarie di finanziamenti pubblici, non si applicano le previsioni dell’art. 9 della legge 24 marzo 1989 n. 122 e dell’articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942 n. 1150, ferma restando la facoltà delle regioni di individuare una dotazione minima funzionale alla tipologia di intervento, che tenga conto della presenza di servizi di trasporto pubblico.
1.025. Lupi, Alessandro Colucci, Semenzato.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Snellimento delle procedure di definizione delle pratiche edilizie)
1. Al fine di consentire la sollecita definizione delle istanze di natura edilizia, gli enti locali possono attivare la procedura di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 riguardante la verifica della modalità di gestione del relativo servizio pubblico, anche a fronte di strutturali carenze tecniche o nella consistenza dei propri organici.
2. Nei casi in cui l’ente opti di affidare il servizio a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, l’atto di affidamento delimita l’ambito dei poteri amministrativi comunque conferiti, i quali possono comprendere anche l’adozione di atti provvedimentali rilevanti verso l’esterno, e determina i tempi di esecuzione e l’aggio spettante. L’affidamento può comportare anche funzioni e compiti esercitati dagli enti locali in base a norme statali o regionali che ne prevedono a loro favore il trasferimento, la delega o l’attribuzione. L’attività dei soggetti affidatari è svolta nel rispetto dei criteri stabiliti e delle direttive impartite dai responsabili di settore dell’ente locale. È fatta salvo il potere dell’ente di procedere all’annullamento degli atti ritenuti illegittimi ovvero alla loro correzione.
1.027. Pella, Cortelazzo, Battistoni.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di accelerazione della riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali)
1. Al fine di agevolare la definizione delle istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, i comuni, entro il 31 dicembre 2024, mediante avviso pubblico di selezione, conferiscono incarichi esterni ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 2001, n. 165 finalizzati allo svolgimento degli accertamenti istruttori da eseguire ai sensi degli articoli 35 e seguenti della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. La definizione delle istanze ai sensi del comma 1 è soggetta a controlli, anche a posteriori e a campione, da parte dei comuni.
1.028. Rampelli, Milani.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. Al fine di agevolare la definizione delle istanze di condono presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nel rispetto di quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 6 febbraio 2006, trovano esclusiva applicazione, per le medesime
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domande, le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le procedure sono definite, in caso di vincolo paesaggistico relativo, previo rilascio del parere favorevole da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo stesso.
1.029. D’Alessio, Ruffino.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni per la regolarizzazione edilizia della località Testimonzos nel comune di Nuoro)
1. Per i privati proprietari di manufatti residenziali e relative pertinenze individuati all’articolo 43 del Piano urbanistico comunale del comune di Nuoro è sospesa l’applicazione dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 per un periodo di 60 mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. Le aree individuate ai sensi del comma 1 rispetto alle quali, alla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge, si è già perfezionata la procedura acquisitiva di cui all’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono classificati come patrimonio disponibile del Comune di Nuoro. Su di essi grava un’opzione di acquisto da parte del precedente proprietario o da un suo avente causa, che la esercita entro il termine di 120 mesi decorrenti dalla data di cui al primo periodo.
3. Entro il termine di cui al comma 1, i soggetti individuati ai sensi dei commi 1 e 2 presentano al Comune di Nuoro un Piano attuativo di iniziativa privata, anche mediante forma consortile. Tale piano attuativo, previa progettazione unitaria estesa all’intero ambito territoriale, potrà anche prevedere l’attuazione per stralci funzionali, da disciplinare mediante convenzione e da concludersi entro il termine massimo di dieci anni, nell’ambito dei quali sono assicurati i servizi di livello cittadino e i collegamenti viari. Il Piano attuativo è approvato con delibera del consiglio comunale, nell’ambito della quale è individuato il costo di acquisto delle particelle interessate.
1.030. Pittalis, Cortelazzo, Battistoni.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni per i Comuni del cratere sismico 2009)
1. I manufatti residenziali temporanei ubicati nei comuni della Regione Abruzzo ricompresi nel cratere sismico 2009, come definito dalle disposizioni statali in materia, possono essere oggetto di sanatoria ai sensi del presente articolo purché ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
a) siano stati realizzati sulla base della normativa emergenziale emanata a livello statale e locale per fronteggiare il fabbisogno abitativo della popolazione a seguito degli eventi sismici del 2009, anche in difformità dalla predetta normativa;
b) non siano stati stabilizzati in attuazione dell’articolo 23 della legge regionale 13 ottobre 2020, n. 29.
2. La domanda per il rilascio del provvedimento di sanatoria è presentata al Comune territorialmente competente dai proprietari dei manufatti di cui al comma 1 che risultino ultimati entro il periodo di vigenza della normativa emergenziale sulla base della quale sono stati realizzati.
3. Ai fini delle disposizioni del comma 2, si intendono ultimati i manufatti nei quali siano stati eseguiti e completati la copertura, la muratura portante ed i tamponamenti esterni, gli intonaci, le finiture ed i servizi.
4. Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo, ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a richiedere il permesso di costruire nonché, salvo rivalsa nei confronti del proprietario,
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ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.
5. Ai manufatti costruiti su aree sottoposte a vincolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 in quanto compatibili.
6. I soggetti di cui ai commi 2 e 4 hanno titolo, fermo quanto disposto al comma 11, a conseguire il provvedimento di sanatoria delle opere abusive previo versamento all’erario, a titolo di oblazione, di una somma determinata secondo le modalità previste dal comma 5 dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, se il manufatto è realizzato in conformità con la normativa emergenziale, e del doppio della medesima somma se il manufatto è realizzato in difformità con la normativa emergenziale.
7. La somma dovuta a titolo di oblazione di cui al comma 6 è moltiplicata:
a) per 1,2 se i manufatti abusivi hanno superficie complessiva superiore a 100 metri quadrati;
b) per 2 se i manufatti abusivi hanno superficie complessiva superiore a 200 metri quadrati;
c) per 3 se i manufatti abusivi hanno superficie complessiva superiore a 300 metri quadrati.
8. La domanda del titolo abilitativo in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. La domanda è corredata dalla prova dell’eseguito versamento dell’oblazione, nella misura dovuta ai sensi dei commi 6 e 7, ovvero di una somma pari ad un terzo dell’oblazione, quale prima rata.
9. Alla domanda devono essere allegati:
a) una descrizione delle opere per le quali si chiede il provvedimento in sanatoria contenete tutti i riferimenti utili a determinarne le reali dimensioni e l’estensione dell’area di sedime;
b) una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi.
10. Quando l’opera abusiva supera i 350 metri cubi devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante l’idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l’opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte dell’amministrazione comunale.
11. Il versamento dell’oblazione non esime i soggetti di cui ai commi 2 e 4, alla corresponsione al comune, ai fini del rilascio della concessione, del contributo previsto dall’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001, ove dovuto.
12. L’esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l’impugnazione, non impedisce il conseguimento della sanatoria. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo si considerano inoppugnabili i provvedimenti per i quali è intervenuta sentenza del Consiglio di Stato ancorché sia pendente il termine per il ricorso alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. In ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse e restano ferme le altre sanzioni già eseguite, ancorché in forza di provvedimenti non ancora inoppugnabili. Le somme versate si scomputano dal contributo di concessione.
13. Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di commissione dell’abuso e quello di riferimento per la determinazione dell’oblazione sarà individuato nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale. La medesima disposizione per determinare l’oblazione è applicabile in ogni altro caso in cui i suddetti provvedimenti abbiano interrotto le attività edificatorie.
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14. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, ivi incluse quelle che riguardano il procedimento, gli effetti dell’oblazione e della concessione in sanatoria e gli effetti del diniego di sanatoria.
1.031. Nazario Pagano, Cortelazzo, Battistoni.
Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all’articolo 29 della Legge 27 febbraio 1985, n. 52 sulla dichiarazione di conformità)
1. Al comma 1-bis, primo periodo, dell’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, le parole da: «dichiarazione, resa in atti dagli intestatari» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, resa dagli intestatari mediante un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale sulla base degli elaborati grafici allegati al titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’immobile, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali».
2. Al comma 1-bis dell’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, il secondo periodo è soppresso.
1.038. Del Barba, Gadda.
ART. 2.
Al comma 1, sostituire le parole: Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali con le seguenti: Nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali e delle specifiche condizioni fissate.
*2.1. Traversi, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
*2.2. Scarpa, Simiani, Braga, Curti, Ferrari, Boldrini.
Al comma 1, dopo la parola: educative aggiungere le seguenti: e commerciali.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese quelle sociali, economiche e commerciali.
2.3. Manes, Steger.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: cessate le quali l’interessato provvede alla rimozione delle strutture entro un termine non superiore a trenta giorni previa comunicazione all’amministrazione comunale competente.
2.7. Alfonso Colucci, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Santillo, Iaria.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le modalità previste dal comma 1 si applicano anche alle Strutture provvisorie ed alle delocalizzazioni per attività economiche realizzate a seguito del sisma del Centro Italia del 2016-2017 mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.
Conseguentemente:
a) al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: e 1-bis;
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b) alla rubrica, dopo le parole Covid-19 aggiungere le seguenti: e dal sisma del Centro Italia del 2016-2017.
2.8. Curti, Simiani, Braga, Ferrari, Scarpa, Manzi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Comuni individuano specifiche misure volte ad assicurare la trasparenza della procedura, anche attraverso la pubblicazione di provvedimenti, dati e documenti, nonché mediante l’utilizzo di strumenti digitali che garantiscano la tracciabilità dell’attività amministrativa e dei tempi di gestione.
*2.10. Morfino, Ilaria Fontana, L’Abbate, Santillo, Iaria.
*2.11. Braga, Simiani, Curti, Ferrari, Scarpa.
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Fascicolo del fabbricato)
1. Al fine di individuare le qualità tecnico-prestazionali e di sicurezza degli immobili privati, nonché di consentire il monitoraggio e la programmazione nel tempo degli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento antisismico, manutenzione e ristrutturazione edilizia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema-tipo del «Fascicolo del fabbricato», recante:
a) la descrizione dell’intero immobile sotto il profilo tecnico e amministrativo, ivi compresa la documentazione amministrativa che ne attesti lo stato legittimo ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) il complesso delle informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza dell’immobile sotto il profilo statico, dell’impiantistica, della manutenzione, dei materiali utilizzati, dei parametri di efficienza energetica, degli interventi che ne hanno modificato le caratteristiche tipologiche e costruttive e di quelli necessari a garantirne il corretto stato di manutenzione e sicurezza.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento del fascicolo del fabbricato.
2.06. Santillo, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Iaria.
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Ulteriori interventi realizzati durante l’emergenza sanitaria da Covid-19)
1. Tutti i soggetti che, usufruendo della deroga prevista dall’articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, hanno realizzato interventi edilizi per assicurare l’ottemperanza alle misure di sicurezza e di distanziamento sociale, hanno facoltà di presentare istanza per la regolarizzazione ed il definitivo mantenimento delle opere realizzate.
2. L’istanza di cui al precedente comma è presentata dall’interessato ai competenti uffici del Comune entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L’approvazione dell’istanza di regolarizzazione da parte dei competenti uffici del Comune è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al previo reperimento di tutte le prescritte dotazioni di standard urbanistici di cui al
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decreto ministeriale n. 1444/68 e parcheggi pertinenziali di cui all’articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, necessari per far fronte all’aumento del carico urbanistico indotto dall’intervento.
4. Qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire, ad adeguata distanza rispetto all’immobile oggetto dell’intervento, gli standard di cui al comma precedente, gli stessi possono essere monetizzati. In tal caso l’importo della monetizzazione va calcolato in misura pari al 50 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativo alla volumetria che determina la quota di standard urbanistici non reperiti; sono fatte salve diverse modalità di calcolo eventualmente già deliberate dalle amministrazioni comunali.
5. L’interessato produce, unitamente all’istanza ed alla documentazione di cui ai commi precedenti, un atto d’obbligo con cui si impegna a mantenere immutata la destinazione d’uso dell’immobile oggetto degli interventi da regolarizzare ed a provvedere al ripristino dello stato dei luoghi nel caso in cui l’immobile dovesse essere adibito a diverse funzioni rispetto alla destinazione esistente al momento della presentazione dell’istanza di regolarizzazione.
6. Sull’istanza di regolarizzazione i competenti uffici del Comune provvedono entro il termine di 90 giorni decorso il quale, senza che il competente ufficio comunale si sia pronunciato, l’istanza di regolarizzazione si intende accolta.
2.014. Ciocchetti.
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Manufatti temporanei realizzati nel territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici del 2009)
1. I manufatti temporanei realizzati nel comune de L’Aquila durante il periodo di emergenza dichiarato con ordinanza di Protezione civile in relazione agli eventi sismici del 2009 possono ottenere la sanatoria nel rispetto dei criteri e secondo le procedure disciplinate dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
2. Ai fini di cui al comma 1, i manufatti di cui al primo periodo possono ottenere il permesso di costruire in sanatoria se l’intervento risulti conforme:
a) ai provvedimenti comunali adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile che hanno regolato l’emergenza e alle norme tecniche per le costruzioni vigenti all’epoca della realizzazione del manufatto;
b) alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda per il rilascio del permesso in sanatoria.
3. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 36-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai manufatti realizzati nel rispetto dei vincoli culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico vigenti al momento di presentazione della domanda per il rilascio del permesso in sanatoria fino al primo aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.
5. I manufatti di cui al comma 1 non possono essere oggetto delle procedure di cui all’articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, e su di essi possono effettuarsi, per un tempo pari ad anni quindici dal rilascio del titolo di cui al comma 3, esclusivamente gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), b), e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2.017. Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Montemagni, Foti, Mattia, Rotelli, Benvenuti
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Gostoli, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri.
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963)
1. Per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, il rilascio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero l’accertamento dello stato dei lavori sulla base dei quali è stata erogata la rata di saldo del contributo, tiene luogo, a tutti gli effetti, del certificato di abitabilità o di agibilità, ferma restando la conformità delle opere realizzate alla disciplina edilizia e urbanistica vigente al momento di realizzazione dell’intervento edilizio.
2.018. Lazzarini, Pizzimenti, Bof, Montemagni, Zinzi, Benvenuto.
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Disposizioni per il recupero e la ricostruzione delle bilance da pesca e dei ricoveri per barchini del lago di Massaciuccoli e del Padule settentrionale)
1. Ai fini della tutela e in coerenza con la loro naturale destinazione, il presente articolo si applica alle bilance da pesca, ai ricoveri per barchini e alle attrezzature galleggianti storicizzate e antropomorfizzate con particolari caratteristiche ambientali e costruttive coerenti con il contesto ambientale, presenti nel lago di Massaciuccoli e nel Padule settentrionale e nei relativi canali, già censite dall’Ente Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli o realizzate fino al 31 dicembre 1993, e utilizzate per l’esercizio della pesca, promuovendo altresì il loro recupero e la loro utilizzazione.
2. A tutti gli interventi, anche edilizi, finalizzati al recupero e alla ricostruzione delle strutture e delle attrezzature di cui al comma 1, si applica la disciplina in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La SCIA è firmata da un tecnico abilitato ed è depositata allo sportello unico per l’edilizia territorialmente competente. Agli interventi di cui al presente articolo si applicano le deroghe all’osservanza delle norme tecniche previste dall’articolo 88 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai fini della preminente salvaguardia delle particolari caratteristiche ambientali e costruttive.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono eseguiti in deroga alle disposizioni previste dal testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dalle leggi regionali, dai piani regolatori e dai regolamenti edilizi locali, ferme restando le certificazioni di legge per gli impianti eventualmente presenti e fatto salvo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 6.
4. Fatte salve le opportune verifiche effettuate da tecnico abilitato e dagli enti competenti, al fine di assicurare la non compromissione di eventuali sistemi arginali, le strutture e le attrezzature di al presente articolo, in quanto strumenti da pesca, non sono assoggettati alle limitazioni di cui all’articolo 96, comma 1, lettera f), del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.
5. Gli interventi finalizzati al recupero e alla ricostruzione delle bilance da pesca, dei ricoveri per barchini e delle attrezzature galleggianti di cui al comma 2 sono eseguiti ai sensi dell’articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 4 della presente legge.
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6. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero e alla ricostruzione delle bilance da pesca, dei ricoveri per barchini e delle attrezzature galleggianti di cui al presente articolo sono eseguiti secondo le prescrizioni di un regolamento da adottare da parte della regione Toscana, di concerto con l’Ente Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli e gli enti locali interessati, previa intesa con il Ministero della cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
a) elaborazione del quadro generale dello stato attuale delle bilance da pesca e dei ricoveri dei barchini nonché dei luoghi in cui gli stessi sono ubicati;
b) individuazione e descrizione delle criticità e degli interventi più urgenti al fine di promuovere il celere recupero delle strutture e delle attrezzature;
c) individuazione di un abaco delle tipologie di materiali ammessi negli interventi di recupero o di ricostruzione, nel rispetto dei valori ambientali e naturali dell’area afferente al lago di Massaciuccoli e al Padule settentrionale.
2.021. Montemagni, Ziello, Barabotti, Nisini, Zinzi, Benvenuto, Bof, Pizzimenti, Ottaviani, Pretto, Zoffili.
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Revisione dei requisiti relativi alle altezze e alle dimensioni minime)
1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto emana un decreto per la revisione dell’altezza e della superficie minima degli ambienti da adibire a civile abitazione, al fine di consentire il recupero di superfici utili evitando un maggior consumo di suolo.
*2.025. Pizzimenti, Montemagni, Zinzi, Benvenuto, Bof.
*2.026. Cortelazzo, Battistoni.
ART. 3.
Sopprimere il comma 1.
3.2. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Scarpa.
Al comma 1, sopprimere la parole: entro il 24 maggio 2024.
*3.3. Manes, Steger.
*3.4. Lupi, Alessandro Colucci, Semenzato.
*3.5. Gadda, Del Barba.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Nel caso delle tolleranze costruttive previste dal comma 1-bis dell’articolo 34-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, che interessino unità immobiliari ubicate in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alla dichiarazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 34-bis è allegato l’accertamento della compatibilità paesaggistica, effettuato ai sensi dell’articolo 167, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora i lavori abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi, o aumento di quelli legittimamente realizzati, ovvero abbiano alterato l’aspetto esteriore degli edifici. Nei casi in cui il vincolo paesaggistico sia stato apposto in data successiva alla realizzazione delle opere per i quali ci si avvale del comma 1-bis dell’articolo 34-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la dichiarazione è accompagnata dall’acquisizione dell’assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, espresso con le modalità previste per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che deve essere allegato alla dichiarazione medesima.
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In tale caso non si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 167, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
1-bis. Gli interventi di cui all’articolo 34-bis, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono soggetti al regime di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
3.6. Ruffino.
Al comma 1, sostituire le parole: sono soggetti al regime di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 con le seguenti: che interessino unità immobiliari ubicate in aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi della parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora i lavori abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi, o aumento di quelli legittimamente autorizzati, ovvero abbiano alterato l’aspetto esteriore degli edifici sono sottoposti all’accertamento della compatibilità paesaggistica, effettuata ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3.8. Bonelli.
Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed alle disposizioni relative all’eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati.
3.9. Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Scarpa.
Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 82 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico.
3.11. Bonelli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi eseguiti in parziale difformità su edifici facenti parte del patrimonio dell’ente pubblico, anche sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, compatibili con la normativa vigente, sono autorizzati a seguito di parere positivo da parte di tutti gli enti coinvolti.
3.12. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
3.13. L’Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Iaria.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per il cambio di destinazione d’uso di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1, relativo a beni vincolati, si applica il comma 4 dell’articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3.15. Curti, Simiani, Braga, Ferrari, Scarpa.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in attuazione di legge regionale, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abusi edilizi, numeri da 1 a 6».
b) al comma 27, alla lettera d), le parole: «dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle
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norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici» sono soppresse.
3.17. Giagoni, Zinzi, Loizzo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Sono riaperti i termini di avvio e di ultimazione di lavori, ricadenti nel periodo dal 1° febbraio 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la realizzazione di iniziative edilizie originariamente munite di regolari titoli abilitativi, rilasciati ai sensi della normativa vigente all’epoca della relativa richiesta. La disposizione si applica anche in caso di mutamento di destinazione dell’area, sopravvenuto nello stesso periodo, a seguito dell’approvazione di nuovi strumenti di pianificazione urbanistica.
3.21. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I comuni provvedono alla regolarizzazione delle lottizzazioni realizzate prima della data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, qualora i terreni siano stati acquisiti mediante atto pubblico o successione, sia stata presentata istanza di sanatoria edilizia sui manufatti ivi insistenti e i relativi terreni rientrino nel Piano urbanistico comunale.
3.22. Giagoni, Zinzi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche nelle aree vincolate dal punto di vista paesaggistico, tranne per gli edifici sottoposti a vincolo architettonico, artistico, monumentale, culturale.
3.25. Fabrizio Rossi.
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Abusi eseguiti su immobili vincolati)
1. All’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le fattispecie previste dall’articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, preesistente alla realizzazione dell’abuso, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il parere si intende rilasciato favorevole. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari che non eccedano le percentuali di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o qualora si tratti di abusi compiuti prima dell’apposizione del vincolo.».
2. All’articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il diciottesimo comma è sostituito dal seguente:
«Fermo il disposto del primo comma dell’articolo 40 e con l’esclusione dei casi di cui all’articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel caso in cui il comune non abbia provveduto al rilascio o al rigetto esplicito della domanda, il richiedente può ritenere accolta la stessa ove abbia provveduto al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio, alla presentazione all’Agenzia delle Entrate, sezione Territorio, della documentazione necessaria all’accatastamento ed al pagamento di euro
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cinquanta per metro quadro di superficie utile, come dichiarata nella domanda di condono. Ai fini della commerciabilità dell’immobile, in sede di redazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, deve essere allegata una dichiarazione di un tecnico che, per quanto di competenza, asseveri il completamento della procedura di legge, il pagamento di quanto dovuto e la dichiarazione della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.».
3.02. Zinzi.
Dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
3.09. Manes, Steger.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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