La mera rappresentazione di abusi edilizi in precedenti titoli abilitativi rilasciati dal Comune non genera alcun legittimo affidamento.
Analizzo la bozza ufficiosa dei 522 emendamenti depositati per modificare il Decreto Legge 69/2024 Salva Casa.
Tutto come previsto: era partito come una revisione del regime di sanatoria edilizia, escludendo ogni forma di condono edilizio, e invece alcuni emendamenti proposti e che potrebbero allargare moltissimo le maglie. Non è il mio stile pubblicare questi documenti e pertanto, in attesa della loro ufficiale pubblicazione istituzionale, esprimo commenti con ampia riserva.
AGGIORNAMENTO: Emendamenti ufficiali depositati e inammissibili in Commissione Ambiente
Effettivamente in questi 522 emendamenti è stato inserito di tutto, e come di consueto per lo stesso obbiettivo sono state proposte versioni leggermente diverse: lo scopo è di aumentare le possibilità di avanzamento della proposta di modifica del Decreto Legge n. 69/2024 Salva Casa.
Se non sono stato informato male il calendario prevede l’approvazione degli emendamenti al 12 luglio, poi la discussione alla Camera il 15 Luglio per giungere in approvazione definitiva al Senato entro il 28 luglio 2024. Staremo a vedere.
Intanto riassumo per sommi capi le principali proposte di modifica espresse in ben 178 pagine, senza poter evidenziare le varie sfumature ed escludendone 63 per inammissibilità (in quanto non attinenti all’argomento generale del Decreto). Quasi tutte le modifiche andrebbero a incidere sul Testo Unico Edilizia DPR 380/01, ma anche sul Codice del Paesaggio e Beni culturali D.Lgs. 42/2004 e norme strutturali antisismiche. Addirittura qualcuno ha proposto di riaprire i termini del Terzo Condono D.L. 269/2003, con certe condizioni.
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Indice
- Edilizia Libera, espansione per pergole, tettoie e modeste opere pertinenziali
- Requisiti sanitari Abitabilità ridotti
- Stato Legittimo, di tutto e di più (fino al Giubileo dell’urbanistica)
- Tolleranze costruttive ed esecutive ampliate ancora
- Mutamento destinazione d’uso
- Sanatoria edilizia e abusi edilizi
- Sanatoria paesaggistica
- Salva Milano, diverse versioni
- Ne parlerò anche in diretta in video commento:
Edilizia Libera, espansione per pergole, tettoie e modeste opere pertinenziali
Va premesso che il regime di edilizia libera, come tutti gli altri regimi edilizi, presuppone il rispetto di tutte le restanti normative urbanistiche ed edilizia, dei vincoli e norme di settore.
In più passaggi si possono leggere proposte di modifica per ampliare ancora l’ambito dell’edilizia libera alla realizzazione o esecuzione di:
- copertura di pergole (tramutandole in tettoie);
- precisazioni sulle VEPA
- integrare i sistemi di coperture o pergole coi frangisole o frangivento
- tettoie di modeste dimensioni
- innalzamento potenza fino a 40 kW per pompe di calore aria-aria
- installazione finestre a tetto o lucernari, sostituzione di quelle esistenti con dimensioni diverse
- adeguamento prescrizioni o limitazioni dei PRG comunali entro sei mesi dalla conversione in legge
Requisiti sanitari Abitabilità ridotti
Come annunciato, hanno previsto la riduzione dei requisiti minimi richiesti per alloggi
- monolocali, riduzione superfici minime a 20 mq per una persona, a 28 per due persone
- altezze minime da 2,70 m a 2,40, rispettando alcune compensazioni di maggior aerazione e ampiezza stanze rispetto a superfici minime vani
- immobili urbanisticamente già condonati o sanati sarebbe prevista una deroga ai requisiti senza limitazioni, un’altra versione invece ridurrebbe fino a 2,40 metri;
- deroga riduzione altezze minime per sottotetti resi abitazione (mansarde), seguendo le attuali norme regionali sul recupero dei sottotetti
Stato Legittimo, di tutto e di più (fino al Giubileo dell’urbanistica)
Nell’ambito dello Stato Legittimo, strettamente connesso alle tolleranze edilizie, si sono scatenate le più disparate proposte, alcune delle quali erano annunciate e attese da tempo. Da una rapida lettura si spazia da:
- Precisazione della definizione di Stato Legittimo revisionata col DL 69/2024, sul punto dell’ultima pratica edilizia “sanante”, individuando più chiaramente quali permessi edilizi e quali condizioni potrebbero consentire ciò.
- Ultima pratica edilizia “sanante” all’esito di un procedimento idoneo, sarebbe sufficiente la menzione degli estremi dei titoli abilitativi legittimanti preesistenti.
- Legittimazione automatica o condono automatico per varianti a licenze edilizie ante L. 10/1977 dimostrabili con documenti probanti
- Stessa versione punto precedente, ma con procedura di SCIA in sanatoria e pagamento sanzione pecuniaria da 1032 a 30.984 euro.
- Legittimazione automatica anche verso ogni normativa di settore quali paesaggistiche, igienico sanitarie
- Legittimazione edifici Ante 1967 esterni ai centri abitati e zone di espansione a prescindere ai Piani Regolatori o strumenti attuativi.
- Giubileo urbanistica per immobili Ante 1967, a prescindere dalla pianificazione e strumenti urbanistici del Comune, verso anche ogni normativa urbanistico edilizia, tranne vincoli paesaggistici e beni culturali
- Legittimazione anche per interventi ante L. 1150/1942
- Varianti a licenze edilizie ante L. 10/77 sanate col solo parere favorevole Commissione edilizia
- Esclusione verifiche legittimità su parti comuni
- Fiscalizzazione abusi con sanzione pecuniaria, inquadrabile con effetto di sanatoria
In diversi casi è stata proposta la modifica delle definizioni di variazioni essenziali e parziali difformità, alcuni hanno innalzato alle parziali difformità il limite di incremento volumetrico fino al 10% o 20%.
Tolleranze costruttive ed esecutive ampliate ancora
Ci sono diversi spunti interessanti e altri che comprendo meno, ma riassumo principalmente così:
- riduzione differenza di tolleranze ante e post 24 maggio 2024 (condivido in pieno)
- inserimento di varianti automatiche e parziali difformità per immobili compiuti ante 1967 e L. 10/77
- Tollerabili anche le parziali difformità compiute fino alla L. 47/85 con Agibilità
- rimozione esclusione dei vincoli beni culturali e paesaggistici per tolleranze esecutive
- tollerate tutte le discordanze non contestate al momento di rilascio certificato Agibilità o Abitabilità
- tolleranze estese anche a ogni norma di settore, igienico sanitaria e perfino distanze tra costruzioni
- Aggancio automatico tolleranze edilizie verso ogni norma di settore e paesaggistica
- Parziali difformità (e no variazioni essenziali) legittimate con Agibilità/Sanabilità
- Agibilità o Abitabilità diviene elemento probante se emessa ante L. 47/85
- esclusione verifiche di Stato legittimo e tolleranze dalle parti comuni
- valutazione e verifica legittimità/tolleranze confinata alla singola unità immobiliare, lasciando salvo l’intero edificio nel suo complesso
- Estensione rischio nullità di atti di trasferimento e compravendita per mancata attestazione Legittimo e tolleranze
Mutamento destinazione d’uso
Tantissime revisioni in questo capitolo, riassumibili:
- Revisione categorie funzionali primarie articolo 23-ter
- Mutamento d’uso senza opere assorbe opere edilizia libera oppure anche manutenzione straordinaria/adeguamento;
- Cambio d’uso senza opere entro categoria consentito rispettando gli standard urbanistici
- Classifica categorie funzionali per criterio di carico urbanistico rilevante
- Mutamento d’uso rilevante incide sul carico urbanistico secondo la predetta classifica solo in salita, salvo dotazione parcheggi per attività commerciali;
- Destinazione d’uso prevalente edificio con superficie utile autorizzata da titolo abilitativo intero immobile, al netto di frazionamenti postumi
- Chiarimenti e debenza oneri di urbanizzazione previste da Regioni e Comuni
- Comuni possono vietare queste semplificazioni
- Comuni devono accettare queste semplificazioni, anche se difformi ai propri regolamenti e piani urbanistici
- Concessi sei mesi a Comuni e Regioni per adeguarsi, con sostituzione automatica
- Deruralizzazione e perdita requisiti abitazioni rurali, consentire per edifici ante L. 10/1977
Sanatoria edilizia e abusi edilizi
Qui se ne leggono di tutti i colori, in senso estensivo e limitativo:
- Sanatoria edilizia, fusione in unico articolo 36 per abusi primari e minori, compreso SCIA, con la doppia conformità “semplificata” disgiunta urbanistica (oggi) ed edilizia (epoca dell’abuso)
- Sanatoria edilizia, eliminazione doppia conformità tradizionale per singola conformità urbanistica ed edilizia ad oggi
- Sanatoria edilizia, conformità urbanistica e conformità edilizia disgiunte a scelta verso momento di abuso o di istanza (quattro combinazioni)
- Sanatoria condizionata e con adeguamenti ammissibile anche per abusi primari ex articolo 36
- Stima sanzione pecuniaria articolo 36-bis affidata ad Agenzia del Territorio (AdE, Catasto)
- Sanzione pecuniaria per doppio aumento volume tra 1.032 e 30.984 euro, quando invece rispetta doppia conformità “tradizionale” sanzione doppio contributo di costruzione;
- revisione variazioni essenziali, prevedendole per mutamenti d’uso rilevanti con incremento di carico, e per determinate soglie di incremento volumetria o superfici (20/30%) rispetto a quanto autorizzato, Regioni non possono ridurle;
- Sanzione fiscalizzazione parziali difformità PdC riferita all’anno dell’abuso e rivalutata (forse si riduce importo)
- Disciplinata sanatoria strutturale antisismica illeciti ante L. 64/1974, con idoneità statica
- Introdotto regime di autorizzazione sismica in sanatoria e deposito sismico in sanatoria
Sanatoria paesaggistica
- Possibile ottenere Autorizzazione paesaggistica in sanatoria secondo articolo 146 Codice anziché con Compatibilità paesaggistica (divieto aumento volumi/superfici) per:
- illeciti effettuati ante D.Lgs. 157/2006
- Edifici concessionati/licenziati a livello edilizio senza nulla osta paesaggistico
- Edifici o interventi abusivi effettuati originariamente senza vincolo, arrivato successivamente
- Compatibilità paesaggistica ammissibile anche con aumento di volume o superficie fino al 30% di quanto autorizzato
Salva Milano, diverse versioni
Previsto praticamente una procedura di sanatoria speciale e straordinaria per consentire la regolarizzazione di determinati immobili, ritenuti abusivi da alcune recenti inchieste della Procura, sia per quelli effettuati con SCIA alternativa al Permesso, sia con quelli assentiti con Permesso di costruire, anche nei casi di mancato Piano attuativo.
A tal proposito è stata proposta anche la revisione e innalzamento del perimetro della ristrutturazione edilizia ex articolo 3 comma 1 lettera d) TUE, cioè ammettendo il coinvolgimento di tutti gli organismi e costruzioni presenti nel lotto per una loro totale ristrutturazione, a parità di volume.
Ne parlerò anche in diretta in video commento:
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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