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L’uso stagionale di manufatti si distingue dal concetto di precarietà

Il Testo Unico opera una netta distinzione dei manufatti per esigenze temporanee dal regime di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire.

L’Italia è un paese caratterizzato da un’alta valenza turistica, presente sotto diversi ambiti. In via non esaustiva si rammenta gli ambiti balneari costieri e lacustri, le cosiddette Città d’arte, zone montane per attività sciistiche, sistemi termali e piscine, eccetera.

In pratica trattasi del settore turistico-ricettivo.

Alle attività produttive legate in questi settori si rende spesso necessario l’installazione di manufatti precari con contestuale utilizzo temporaneo, di carattere stagionale legato all’attività stessa.

Simili esigenze possono esservi anche per attività produttive diverse da quelle turistico-ricettive, aperte durante l’intero arco annuale, per le quali in alcuni periodi dell’anno si rendono necessari manufatti di carattere stagionale, pensiamo al classico bar che vuole dotarsi di un manufatto “dehor” per la stagione estiva, oppure al commercio con spazi espositivi di ambito stagionale, ecc.

L’esigenze di certe attività produttive può portare in molti casi a dover installare manufatti leggeri e strutture di qualsiasi genere che siano dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee e contingenti (vedi art. 3 comma 1 lettera E.5 DPR 380/01). Occorre precisare che tale articolo del TUE prescinde da qualsiasi destinazione d’uso e attività.

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Uno spartiacque decisivo è la natura temporanea del manufatto edilizio

La natura temporanea e contingenza da soddisfare è richiamata anche dall’art. 6, comma 1 lett. e-bis del d.P.R. 380/2001, riformato dal ‘Decreto Scia 2’ per individuare le opere che, previa mera comunicazione dell’inizio lavori, possono essere liberamente eseguite:

e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale;

In questo caso, emergono alcune condizioni e presupposti:

  • caratteristiche oggettive: esigenza temporanea e contingente di durata max 90 gg;
  • obbligo di comunicazione alla PA;
  • rimozione immediata alla cessazione della necessità che l’ha giustificata;
  • svincolata dalla destinazione d’uso;

Questa categoria di intervento, oggi, è stata inserita dopo il Decreto ‘Scia 2’ nel regime di Edilizia libera “pura”, cioè quella non soggetta ad alcun titolo abilitativo (Permesso di Costruire o SCIA) nè CILA.

Si tratta di un regime più benevolo ancorché limitato, e deve essere assolutamente distinto da quello previsto invece dalla più severa ipotesi dell’art. 3 comma 1 lettera e.5) DPR 380/01, relativo a manufatti leggeri di qualsiasi genere utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, per i quali è necessario il Permesso di Costruire. Sono eccettuati da essi quelli per esigenze temporanee o ricompresi in strutture ricettive all’aperto con certe condizioni.

La natura precaria dell’opera edilizia non deriva dalla tipologia dei materiali impiegati o dalla sua facile amovibilità; quel che conta è la oggettiva temporaneità e contingenza delle esigenze che l’opera è destinata a soddisfare.

Tale assunto è espressamente indicato nella sentenza di Cass. Pen. III n. 36605 del 24 luglio 2017.

La natura precaria dell’opera edilizia poggia sulla base funzionale e non meramente costruttiva, per questo detiene uno specifico regime edilizio (leggi approfondimento).

L’oggettiva destinazione dell’opera atta a soddisfare esigenze non provvisorie, con utilizzo non temporanea né contingente, è il criterio da sempre utilizzato dalla giurisprudenza per distinguere l’assoggettamento dell’opera edilizia a regime concessorio (oggi permesso di costruire) da quella realizzabile liberamente (Edilizia libera), a prescindere dall’incorporamento al suolo o dai materiali utilizzati (Cass. Pen. III n. 966 del 26/11/2014).

Ovviamente, sul caso delle case mobili e prefabbricate in legno vale assolutamente il discorso di non temporaneità (leggi approfondimento).

Il carattere precario dell’opera e del manufatto non può derivare solamente dalle caratteristiche di facile rimovibilità o mancato ancoraggio al suolo.

In tal senso si esprime la giurisprudenza, ad esempio Cass. Pen. III n. 36605/2017, n. 22054/2009, e Cons. di Stato VI n. 1619/2016.

A questo punto occorre prendere in considerazione quei manufatti aventi carattere precario ed posti in essere durante alcuni periodi dell’anno, i cosiddetti manufatti stagionali. Ci si deve quindi porre l’interrogativo se i questi siano interamente ricompresi nella categoria di quelli precari ovvero  temporanei.

Alcuni esempi di opere stagionali potrebbero essere:

Il carattere stagionale dell’attività non implica di per sé la precarietà del manufatto stesso (Cass. Pen. III n. 36107 del 30/06/2016, n. 34763 del 21/06/2011, 13705 del 21/02/2006).

Occorre specificare che la precarietà non va confusa con la stagionalità.

Nel concetto di stagionalità vi rientra l’utilizzo annualmente ricorrente della struttura, ovvero la sua reiterabilità nel corso del tempo, intesa come smontaggio e rimontaggio ciclico (Cass. Pen. III n. 36605 del 24 luglio 2017).

La definizione di temporaneità e contingenza dell’esigenza, piuttosto che riferirsi alle caratteristiche strutturali dell’opera edilizia ed al materiale impiegato per la sua realizzazione, deriva dalla consapevolezza che l’opera precaria è destinata a soddisfare solo quella funzionalità, in modo tale da non incidere in modo permanente e tendenzialmente definitivo sull’assetto e sull’uso del territorio.

Quindi, ancora una volta, l’ambito puramente edilizio diviene recessivo rispetto a quello urbanistico, inteso come interesse collettivo e pubblico.

Certamente, si ripete che tutto quanto sopra non supera le altre normative e regolamenti di settore, come quello dei vincoli.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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