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La Manovra L. 234/2021 ha esteso l’obbligo del visto di conformità e Asseverazione congruità prezzi ai bonus edilizi diversi dal Superbonus 110, disponendo alcune esclusioni rispetto al DL 157/2021 “antifrodi”.

Stiamo parlando dell’adempimento procedura che è diventato indispensabile per ottenere la cessione del credito e sconto in fattura per i bonus edilizi “minori” e diversi dal Superbonus 110.

Infatti esso è stato abrogato e traslato contestualmente nella L. 234/2021, mantenendo quindi le modifiche già avviate nel decreto legge 34/2020 (L. 77/2020).

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Tipologia Bonus edilizi sottoposti a obbligo Asseverazione congruità e Visto

La versione coordinata dell’art. 121 comma 1-ter del Decreto Rilancio mantiene l’obbligo di asseverazione congruità prezzi e Visto di conformità su tutti i bonus minori, che sono elencati nell’articolo 121 comma 2:

  • Bonus Ristrutturazioni 50% (lettere a, b e d art. 16-bis comma 1 DPR 917/86)
  • Ecobonus 50-65% articolo 14 D.L. 63/2013;
  • Sismabonus ordinari 50-70-75-80-85% art. 16 DL 63/2013 dai commi 1-bis a 1-septies;
  • Bonus Facciate 60% art. 1 c.219-2020 L. 160/2019;
  • Bonus Fotovoltaico 50% lett. h c.1 art. 16-bis DPR 917/86
  • Bonus colonnine ricarica 50% art. 16-ter DL 63/2013
  • Bonus Barriere Architettoniche 75% (nuovo) art. 119-ter DL 34/2020

Intanto premetto che i costi per redigere l’Asseverazione congruità prezzi e il visto di conformità nei bonus edilizi minori sono detraibili (articolo 121 comma 2 lettera b del D.L. 34/2020, modificato appunto dalla L. 234/2021).

Quindi è stata estesa questa possibilità già prevista per gli stessi adempimenti prescritti per Superbonus 110, come mi sembra giusto.

Quando si può evitare l’Asseverazione congruità prezzi e Visto di conformità?

Le esclusioni dall’obbligo le possiamo riscontrare nel D.L. 34/2020 art. 121 c.1-ter lettera b), appunto modificata dalla L. 234/21:

b) i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Da questa nuova disposizione emerge che l’obbligo di visto e di conformità visto di conformità e asseverazioni prezzi non si applica agli interventi:

  • classificati come attività Edilizia Libera ai sensi
    – dell’articolo 6 del DPR 380/01;
    – del glossario DM MIT 2 marzo 2018;
    – delle norme regionali;
  • agli interventi di importo complessivo non superiore a 10 mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio;

Bonus facciate resta obbligo Visto e Asseverazione congruità prezzi

Per come è stata scritta la frase nella predetta lettera b) comma 2 art. 121 DL 34/2020, ritengo si debba leggerla come composta da due distinte categorie di opere (e non come doppia condizione) cioè

1: Edilizia Libera (prive di titolo abilitativo)

2: quelle sottoposte a titolo abilitativo sotto i 10.000 euro di importo.

Infatti la posizione delle virgole e delle “e” può dare adito a diverse chiavi di lettura. Sono da considerare “e” congiuntive o disgiuntive?

Inoltre ritengo la mia chiave di lettura (la più restrittiva) coerente con lo spirito dell’ex Decreto Antifrodi 157/2021, perchè nel suo complesso contiene il meccanismo di “doppia esclusione” dell’obbligo del Visto e Asseverazione verso il Bonus Facciate 60% (anno 2022). Altrimenti applicando diverse interpretazioni, perderebbe senso lo scopo dell’Antifrodi iniziale.

Infatti, abbiamo prima l’esclusione per quelle due distinte/disgiunte categorie di opere (edilizia libera et opere inferiori a 10.000 euro), dalle quali viene poi escluso il Bonus Facciate.

Questa chiave di lettura ritengo abbia senso e coerenza con le finalità prefissate dall’Antifrodi; anche perchè volendo ipotizzare il collegamento/associazione del Bonus Facciate anche ad una sola delle due categorie, c’è il rischio che una sottocategoria di Bonus Facciate (o forse tutte, in certi casi) possa sfuggire all’obbligo di Visto di conformità e Asseverazione congruità prezzi.

Che senso avrebbe avuto metterci tutto l’indotto edilizio nei dubbi applicativi del DL 157/2021, se adesso si intendesse escludere dal Visto e Asseverazione in tutto o in parte il Bonus Facciate, proprio quello più vulnerabile e preferito dai “frodatori” ?

Consigli utili

Certamente ci sarà da attendere una nuova ondata di Circolari, FAQ e interpelli; nell’attesa ritengo sia consigliato adottare la linea prudente, cioè quella più restrittiva che ho evidenziati ai punti precedenti.

Perché in caso contrario, l’errata classificazione della categoria di intervento edilizia vi può rendere passibili dell’azione di revoca o decadenza dei vari benefici fiscali ai sensi dell’art. 49 DPR 380/01.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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