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L’utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è sanzionabile anche con l’inabitabilità dell’immobile

L’utilizzazione di un immobile viene resa espressa con l’emissione del vecchio certificato di Abitabilità/Agibilità da parte del Comune, procedura oggi sostituita con la Segnalazione Certificata di Agibilità emessa da un Tecnico abilitato (art. 24 DPR 380/01, novellato dal D.Lgs. 222/2016).

Premetto anche in questo articolo che nel gergo comune spesso si parla di Dichiarazione o Certificazione di Abitabilità, riferita al R.D. 1265/34, ma con l’entrata in vigore del DPR 380/01 essa è stata assorbita o fusa con l’unica procedura di Certificazione di Agibilità, oggi Segnalazione Certificata di Agibilità. E tutto questo nuovamente al netto delle eventuali diverse disposizioni normative regionali (vedi Toscana).

Il Collaudo statico è tra i presupposti essenziali affinché sia ottenibile l’Abitabilità/Agibilità per una nuova costruzione, o per immobile sottoposto a interventi di rilevanza strutturale soggetto al rilascio del collaudo statico.

Argomento: cos’è il Collaudo Statico

Il vigente art. 24 del DPR 380/01 richiede che la Segnalazione Certificata di Agibilità sia corredata del Collaudo Statico o della dichiarazione di regolare esecuzione resa dal Direttore Lavori (quest’ultima per opere di minore rilevanza strutturale non soggette al collaudo):

Art. 24 c. 5 lettera b) certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui  al  comma  8-bis  del  medesimo  articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;

Per dirla tutta, l’obbligo di sussistenza del collaudo statico per l’Abitabilità/Agibilità, e il divieto di utilizzazione degli edifici in caso di sua assenza, non è affatto una novità rispetto al TUE: ciò era già stato prescritto da altre norme previgenti.

Quando è stato introdotto l’obbligo di collaudo statico

In origine per le opere in “cemento armato” fu introdotto l’obbligo del collaudo con l’art. 4 dell’ormai abrogato R.D. 2229/1939, su rilascio di ingegnere o architetto iscritto all’albo.

In seguito sono state emanate norme tecniche, che hanno introdotto l’utilizzazione dell’immobile condizionata all’ottenimento del collaudo statico dell’edificio o dell’intervento, qualora dovuto:

  • L. 1086/1971
    articolo 8 (riferita a costruzioni in conglomerato cementizio armato e strutture metalliche):
    Per il rilascio di licenza d’uso o di abitabilità, se prescritte, occorre presentare all’ente preposto una copia del certificato di collaudo con l’attestazione, da parte dell’ufficio del genio civile, dell’avvenuto deposito ai sensi del precedente articolo 7.
    Tale attestazione, per le opere costruite per conto dello Stato e per conto degli enti di cui all’ultimo comma dell’articolo 4, è sostituita dalla dichiarazione dell’avvenuto collaudo statico.

    articolo 17 (Mancanza del certificato di collaudo):
    Chiunque consente l’utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo o, per quanto riguarda le opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all’ultimo comma dell’articolo 4, prima del collaudo statico, è punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.
  • L. 64/1974, articolo 28 (norme per costruzioni e zone antisismiche):
    Il rilascio da parte dei prefetti della licenza d’uso per gli edifici costruiti in cemento armato e delle licenze di abitabilità da parte dei comuni è condizionato all’esibizione di un certificato da rilasciarsi dall’ufficio tecnico della regione o dall’ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, che attesti la perfetta rispondenza dell’opera eseguita alle presenti norme.
  • DPR 380/01:
    articolo 62 – (Utilizzazione di edifici)
    1. Il rilascio della licenza d’uso per gli edifici costruiti in cemento armato da  parte  dei  comuni  e  l’attestazione  di  cui all’articolo 24, comma 1, sono condizionati all’esibizione di un certificato da rilasciarsi dall’ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell’opera eseguita alle norme del capo quarto;
    articolo 75 (TUE, Mancanza del certificato di collaudo)
    Chiunque consente l’utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da 103 a 1032 euro.

A queste norme, si devono aggiungere anche le ulteriori modifiche apportate dalle Norme Tecniche delle Costruzioni (NTC 2008 punto 9.1 comma 3, e NTC 2018 punto 9.1), che hanno revisionato la disciplina del collaudo statico, estendendola a qualsiasi tipo di struttura e materiale soggetta ad essa.

Bisogna anche dire che l’estensione dell’obbligo del collaudo statico agli edifici e opere realizzati con strutture diverse era già avvenuto con altre Norme Tecniche, ad esempio, edifici in muratura, DM 20/11/1987.

Collaudo statico, presupposto essenziale per l’Abitabilità e Agibilità

Definizione e procedura del collaudo statico puoi consultarli in questo articolo sul blog.

Vorrei riportare i due riferimenti normativi che hanno introdotto il rilascio dell’Abitabilità (poi Agibilità) condizionata al collaudo statico:

DPR 425/1994 articolo 4 (abrogato col DPR 380/01):
Art. 4 Rilascio del certificato di abitabilità
1. Affinché gli edifici, o parti di essi, indicati nell’art. 220 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possano essere utilizzati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità al sindaco, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l’iscrizione al catasto dell’immobile, restituita dagli uffici catastali con l’attestazione dell’avvenuta presentazione, e una dichiarazione del direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.

Questa pregressa norma condizionava la richiesta di Abitabilità alla relativa richiesta del certificato di collaudo (e non al suo rilascio); tra l’altro, nel precedente articolo 2 veniva riportato (ancora) l’obbligo del collaudo statico, facendo riferimento alle opere di cui all’articolo 1 DPR 425/94 cioè le opere di cui all’art. 220 R.D. 1265/1934, ovvero:

progetti per le costruzioni di nuove case, urbane o rurali, quelli per la ricostruzione o la sopraelevazione o per modificazioni, che comunque possono influire sulle condizioni di salubrità delle case esistenti, debbono essere sottoposti al visto del podestà, che provvede previo parere dell’ufficiale sanitario e sentita la Commissione edilizia.

Quindi, almeno io non riesco a capire con certezza se l’ambito del collaudo statico fosse da intendersi circoscritto o meno solamente alle opere realizzate in conglomerato cementizio armato o metalliche, visto il titolo dell’art. 2 DPR 425/94 e il riferimento alle opere denunciate dall’art. 4 legge n. 1086/1971.

Sanzioni e conseguenze per utilizzo costruzione con struttura in cemento armato o metallica senza collaudo statico

Adesso facciamo riferimento soltanto al reato di cui all’art. 75 del DPR 380/01, cioè l’utilizzazione di un’opera in cemento armato o a struttura metallica prima del rilascio del certificato di collaudo).

Come risulta confermato dalla sentenza di Cassazione Penale n. 5307/2022, esso «ha natura di reato permanente a condotta mista in quanto comprende, da un lato, un aspetto commissivo costituito dall’utilizzazione dell’edificio e, dall’altro, un aspetto omissivo, costituito dalla mancata richiesta di collaudo all’autorità competente, con la conseguenza che il momento di cessazione della condotta antigiuridica, da cui far decorrere il termine di prescrizione, coincide con il momento di dismissione dell’utilizzo dell’immobile ovvero con il collaudo».

In altre parole, l’articolo 75 TUE punisce l’utilizzo dell’immobile sprovvisto del certificato di collaudo, ed espone il proprietario o l’utilizzatore di esso a sanzione penale con l’arresto fino ad un mese o ammenda variabile da 103 a 1032 euro.

A questo si devono aggiungere anche le conseguenti provvedimenti sanzionatori sul versante amministrativo, ad esempio i poteri di dichiarazione inabitabilità/inagibilità che troviamo menzionati nell’art. 26 DPR 380/01 e art. 222 R.D. 1265/34; a questi possono aggiungersi i provvedimenti cautelativi perchè attinenti alla sicurezza o incolumità delle persone.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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