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edificio pericolante

E’ contrario alle norme e principi di prudenza consentire opere su costruzioni a rischio sicurezza e strutturale

Si torna sul tema dello Stato Legittimo degli immobili, così come definito nel Testo Unico Edilizia all’articolo 9-bis c.1-bis DPR 380/01.

Ma lo Stato Legittimo non va inteso soltanto come una cruda definizione normativa, bensì come una filosofia professionale che vorrei riassumere così:

Verificare la legittimità storico costruttiva di ogni mattone nei confronti di qualsiasi normativa, regolamentazione e disciplina urbanistico edilizia.

Carlo Pagliai

Ed ecco si deve “ramificare” lo Stato Legittimo generale verso ogni norma di settore avente incidenza urbanistica ed edilizia, prima tra tutte quella antisismica strutturale.

Per dirla in altri termini, dall’entrata in vigore del D.L. 76/2020 è praticamente divenuto obbligatorio effettuare una scansione dell’immobile prima di trasformarlo con pratiche edilizie e prima di venderlo, lo dice soprattutto l’articolo 34-bis c.3 DPR 380/01. Il leggendario “fascicolo di fabbricato” ha già le sue fondazioni profonde.

In verità col buon senso e alta professionalità allo stesso approccio ci si arrivava lo stesso, ma evidentemente il legislatore ha dovuto mettere (anche stavolta) un principio banale in forma scritta.

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Lo Stato Legittimo strutturale degli edifici

Il collega G. Spano mi ha segnalato l’interessante sentenza n. 6138/2021 del Consiglio di Stato, riguardante addirittura una SCIA presentata nel 2018 quando ancora non esisteva la definizione di Stato Legittimo.

Essa conclude affermando l‘impossibilità di presentare una SCIA su edifici esistenti per i quali non risultano assolti gli adempimenti previsti dalle normative strutturali e antisismiche sulle costruzioni, vigenti al momento della loro realizzazione:

si presenta contrario alle norme in materia di edilizia ed al generale principio di “prudenza” consentire la realizzazione di interventi, anche di modesta natura, su una struttura che non ha ancora completato il percorso di abilitazione giuridica con riferimento alle opere che la compongono, in particolar modo nel caso, come è quello qui in esame, in cui la verifica di compatibilità della struttura medesima riguarda profili di sicuro rilievo legati alla sicurezza e alla statica dell’edificio.

Questa impostazione intende agire in via cautelare e tutela verso la protezione dell’incolumità delle persone, a prescindere che l’ulteriore singolo intervento non rivestisse carattere strutturale; lo scopo è quello di evitare interventi su costruzioni inagibili o esposte a rischio sicurezza.

La fattispecie trattata dalla sentenza del Consiglio di Stato riguarda una SCIA per cambio destinazione d’uso con opere non strutturali all’interno di un fabbricato, già oggetto di precedente procedura di condono edilizio definita positivamente; nel verificare la SCIA, il Comune ha richiesto:

  • certificazione di agibilità in quanto non risultavano depositate le integrazioni già richieste a fronte di richiesta di certificazione di agibilità già effettuata;
  • asseverazione relativa alla sicurezza e idoneità statica della nuova destinazione d’uso (criterio già previsto dalle Norme Tecniche Costruzioni NTC).

Collaudo statico, idoneità statica ed epoche di costruzione

In base all’epoca di costruzione del fabbricato, l’atto conclusivo che abilità l’idoneità strutturale, la sua sicurezza e presupposto per l’Agibilità è il collaudo statico.

Ciò significa che non bisogna intendere che ogni fabbricato esistente debba essere dichiarato inagibile in assenza delle relative abilitazioni strutturali e antisismiche imposte dalle varie normative intercorse nel tempo.

Inoltre non significa che esiste un vincolo di impedimento per ogni edificio sprovvisto del collaudo statico previsto dalle vigenti norme, sarebbe letteralmente impossibile collaudare a posteriori edifici realizzati in epoche passate con normative pregresse.

Pensiamo ad esempio alla:

  1. graduale introduzione del collaudo statico per opere metalliche e in conglomerato cementizio, fino a estendersi a ogni tipologia strutturale
  2. introduzione della certificazione di idoneità statica e antisismica per opere oggetto di condono edilizio
  3. eventuali disposizioni previste dalle norme regionali, su cui c’è da interrogarsi della loro ammissibilità nella legislazione concorrente

Anche la normativa strutturale e antisismica ha avuto un lungo percorso evolutivo nel tempo, bisognerà sempre valutare per caso l’epoca di inizio lavori del fabbricato per inquadrare il relativo quadro normativo e riscontrare:

  • se siano stati assolti gli obblighi di denuncia dei lavori, autorizzazioni sismiche e collaudo, ove eventualmente previsti;
  • se previsti tali obblighi, verificare la rispondenza dell’effettiva costruzione a questi speciali titoli abilitativi strutturali;
  • sanare le discordanze ove necessario;

In particolare ci potremo confrontare con edifici realizzati in epoca risalente, anche anteriore all’invenzione dell’Agibilità, dell’Abitabilità e delle relative procedure strutturali e antisismiche.

Conclusioni e consigli

Il tenore testuale dell’art. 9-bis, commi 1 e 1-bis del d.P.R. n. 380/2001 prevede che l’accertamento dello Stato Legittimo dell’immobile sul quale debbano essere autorizzati lavori valga per il rilascio di tutti i titoli ai fini urbanistici ed edilizi riferiti al medesimo Testo Unico Edilizia.

Il criterio è da estendere verso le altre normative tecniche e di settore di cui alla parte II del medesimo T.U.E, fra cui quelli concernenti la disciplina antisismica, sul conglomerato cementizio, sulle barriere architettoniche, ecc. (Consiglio di Stato n. 3006/2023).

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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