In giurisprudenza amministrativa convivono più orientamenti circa l'ammissibilità di sanatoria strutturale
Il rispetto delle norme vigenti all’epoca dell’abuso e all’istanza di accertamento vale anche per opere antisismiche
Ringraziando per la gentile segnalazione dall’Ing. Mauro Federici sulla sentenza TAR Campobasso 169/2021, si torna sul tema della “Doppia conformità strutturale” nelle sanatorie edilizie, e ne avevo già parlato nel blog.
La sentenza menzionata al punto 10.1 riguarda una istanza di Accertamento di conformità edilizia ex art 36 D.P.R. 380/01, il cui rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria era stato condizionato alla regolarizzazione sotto il profilo antisismico.
A seguito della presentazione della procedura al competente ufficio tecnico regionale (ex Genio Civile), questo ente ha provveduto a rilasciare un parere condizionato che indicava le opere e interventi strutturali da compiere per conformarsi ai requisiti previsti dalla normativa tecnica vigente.
Al fine di compiere queste opere di adeguamento antisismico essenziali per ottenere il permesso di costruire in sanatoria, il cittadino è tornato a chiedere al Comune un ulteriore titolo abilitativo, rilasciato di conseguenza aderendo al predetto parere dell’ex Genio Civile.
Ma qualcuno ha presentato ricorso al TAR contro il rilascio di questi titoli edilizi.
Il rispetto della Doppia conformità vale anche per opere antisismiche.
Nella sentenza TAR Campobasso n. 169/2021 sono stati ribaditi due principi legati alla procedura di sanatoria di cui all’art. 36 del D.P.R. 380/01, accettando cioè alcuni punti di censura del ricorso.
- Doppia conformità anche antisismica.
Il TAR conferma il principio per cui il principio di doppia conformità nelle istanza di sanatoria edilizia presentate ai sensi dell’art. 36 DPR 380/01 si estende anche alle opere strutturali e antisismiche.
Viene ripreso un principio ben noto e introdotto dalla sentenza di Corte Costituzionale n. 101/2013: l’esistenza della “doppia conformità strutturale” deve sussistere alla stessa maniera per la doppia conformità in ambito edilizio.
Il TAR considera <<la regolarità sismica del progetto (da intendersi come effettiva conformità del progetto alle prescrizioni tecniche di sicurezza sismica) come un requisito indefettibile per la realizzazione delle opere e per l’ottenimento di un valido titolo edilizio, e dunque anche ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex articolo 36 del TUED.>>
Nell’affermazione richiama la predetta sentenza di Corte Costituzionale n. 101/2013 emessa avverso la L.R. 1/2015 di Toscansana, basata sul seguente principio:
“Se nel sistema dei principi delineati dalla normativa statale, sia gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, sia quelli consentiti a seguito di denuncia, presuppongono sempre la previa verifica del rispetto delle norme sismiche, non pare possa dubitarsi che la verifica della doppia conformità, alla quale l’art. 36 del testo unico subordina il rilascio dell’accertamento di conformità in sanatoria, debba riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per l’edilizia, sia al momento della realizzazione dell’intervento che al momento di presentazione della domanda di sanatoria.
(…) Deve pertanto ritenersi che l’accertamento del rispetto delle specifiche norme tecniche antisismiche è sempre un presupposto necessario per conseguire il titolo che consente di edificare, al quale si riferisce il criterio della doppia conformità”.
Aggiungo a questa esposizione che il principio è rimasto confermato nuovamente in sede di Corte Costituzionale, vedasi la sentenza n. 2/2021 avverso la L.R. 65/2014 di Toscana; in essa è stato ribadito il principio di doppia conformità valevole anche per le opere strutturali oggetto di sanatoria edilizia.
Nota bene: tale principio si estende per corretta analogia anche alle opere oggetto di SCIA in sanatoria ex art. 37 del DPR 380/01, non trovando confine soltanto nella procedura di Accertamento di conformità art. 36 DPR 380/01.
2. Sanatoria condizionata ad opere postume
Il secondo punto riguarda l’esecuzione di opere postume alla istanza di sanatoria edilizia, la cui esecuzione ne condiziona il rilascio. Si tratta di opere compiute nell’arco temporale compreso tra l’istanza di sanatoria edilizia e il relativo rilascio.
Spesso tali opere si rendono necessarie per conformare lo stato dei luoghi e le opere oggetto di sanatoria alle rispettive norme di settore vigenti altrimenti incompatibili.
Ma l’esecuzione di tale opere non è attualmente consentita dal nostro ordinamento normativo, come confermato peraltro da consolidata giurisprudenza dello stesso menzionato TAR; ma questo principio possiamo dire che viene da lontano (Cons. di Stato n. 3410/2014).
In sostanza mi spingo ad affermare che la domanda di sanatoria si possa fare “a mattoni fermi”, pena il diniego o il rischio di illegittimità dei titoli edilizi sananti rilasciati.
Per tutto il resto vedremo se il futuro Testo Unico delle Costruzioni porrà fine a questa impostazione rigida.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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