Introdotta possibilità di ridurre altezze minime fino a 2,40 m mediante ristrutturazione
Salva Casa prevede tuttavia un regime speciale di regolarizzazione sismica per abusi minori
La Legge 105/2024 è entrata in vigore il 27 luglio scorso, e ha previsto una nuova particolare procedura di Attestazione di conformità sismica per particolari illeciti e difformità edilizie “minori” nell’articolo 34-bis c.3-bis D.P.R. 380/01 riservata ad opere qualificabili o effettuate:
- tolleranze costruttive ed esecutive di cui all’intero articolo 34-bis DPR 380/01;
- variazioni essenziali al progetto approvato (permesso di costruire o SCIA alternativa) articolo 36-bis DPR 380/01;
- parziali difformità al permesso di costruire o alla SCIA alternativa, articolo 36-bis DPR 380/01
- in assenza o difformità alla SCIA ordinaria, articolo 36-bis DPR 380/01;
- in parziali difformità oggetto di Agibilità “sanante” (articolo 34-ter c.4)
Residuano invece dubbi sull’applicabilità a parziali difformità oggetto di varianti a licenze L. 10/1977, non espressamente rinviate (articolo 34-ter c.1-2-3);
Questa nuova procedura di Attestazione di conformità sismica continua a rimanere esclusa per abusi edilizi primari, cioè rientranti nell’ambito dell’articolo 36 DPR 380/01 per opere effettuate in:
- assenza di permesso di costruire o SCIA alternativa;
- totale difformità dal permesso di costruire o SCIA alternativa;
Abusi edilizi primari nonchè sismici: non sussiste doppia conformità per Cassazione
Fatta questa importante premessa, si torna a commentare il consolidato orientamento di Cassazione Penale per opere effettuate in violazione della disciplina sismica ed opere in cemento armato: la sentenza n. 36774/2024 ha confermato nuovamente l’orientamento restrittivo che esclude in radice la doppia conformità, e pertanto l’insanabilità dei predetti interventi illeciti. Si premette inoltre che il Consiglio di Stato invece ha consolidato un orientamento che ammette la possibilità di regolarizzare abusi strutturali e sismici, analizzato in altro articolo.
Nella predetta sentenza la Cassazione Penale ha ripetuto che il rispetto del requisito di (doppia) conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione, richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni o interventi eseguiti in assenza del preventivo ottenimento dell’autorizzazione sismica. Tale principio deve essere esteso non solo alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica realizzate in violazione degli artt. 64, commi 2, 3 e 4, e 65 d.P.R. n. 380 del 2001 ma, più in generale, alle opere realizzate in violazione della “disciplina edilizia” vigente sia al momento della realizzazione dell’abuso che a quello della presentazione della domanda di permesso di costruire in sanatoria. L’orientamento rigido e restrittivo di Cassazione Penale è dettato da due motivi:
- quanto alle opere in conglomerato cementizio e a struttura metallica, perché i reati di cui agli artt. 71 e 72 d.P.R. n. 380 del 2001 non sono, al pari di quelli che sanzionano l’abusiva realizzazione delle opere in zone sismiche, in alcun modo sanabili (Cass. Pen. Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018, che ha escluso che il deposito “in sanatoria” degli elaborati progettuali estingua la contravvenzione in materia di costruzioni in cemento armato, che punisce l’omesso deposito preventivo degli stessi; Cass. Pen. Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, n. 44015 del 04/09/2014, n. 11271 del 17/02/2010);
- perché, più in generale, la doppia conformità imposta dall’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 deve riguardare non solo la disciplina urbanistica, ma anche quella edilizia, dovendosi intendere per “disciplina edilizia” l’insieme delle norme tecniche comprese nella parte seconda del d.P.R. n. 380 del 2001, quelle contenute nei regolamenti edilizi comunali di cui all’art. 4 d.P.R. n. 380 del 2001 (che disciplinano, a loro volta, le modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi) e, più in generale, le norme di fonte primaria e/o secondaria che regolamentano, con efficacia cogente, l’attività costruttiva condizionando il rilascio del permesso di costruire (art. 12 d.P.R. n. 380 del 2001), imponendo l’acquisizione, in fase istruttoria, non solo dei «documenti previsti dalla parte II» del d.P.R. n. 380 del 2001, ma anche della dichiarazione del progettista abilitato «che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normativa di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, alle norme relative all’efficienza energetica» (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 380, cit.);
Per queste ragioni il permesso di costruire in sanatoria non può essere rilasciato ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 se non ricorrono le medesime condizioni che avrebbero consentito il rilascio del permesso di costruire a titolo originario; altrimenti ragionando, limitando cioè la verifica della “doppia conformità” alla sola disciplina urbanistica e negligendo la “conformità edilizia”, l’abuso edilizio si imporrebbe come fatto compiuto assurdamente premiante nella parte in cui esclude dalla sua legittimazione la compiuta verifica della conformità dell’opera all’intera disciplina edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione che a quello della presentazione della domanda di sanatoria.
Salva Casa potrebbe aprire nuovi scenari?
L’apertura effettuata dalla L. 105/2024 ha introdotto una nuova procedura di regolarizzazione di illeciti sismici e abusi strutturali, anche di una certa entità, per i quali un professionista strutturista si assumerà discrete responsabilità nell’asseverarne la conformità alla disciplina sismica vigente all’epoca di ultimazione (vedi articolo 34-bis comma 3-bis DPR 380/01).
Tuttavia questa nuova procedura di regolarizzazione o “sanatoria sismica” contempla soltanto l’aspetto amministrativo, senza tuttavia prevedere la regolarizzazione dei profili penali: il provvedimento Salva Casa non ha infatti modificato nessun articolo riguardante le sanzioni penali e repressive verso gli illeciti incidenti sulle strutture, opere in conglomerato e antisismiche.
Motivo per cui i procedimenti penali e la Cassazione Penale continueranno presumibilmente ad applicare le sanzioni penali verso questi illeciti strutturali.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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