Assoggettare illeciti minori a sanzione pecuniaria richiede la conformità alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia
Ordinanza di demolizione emessa e istanza di sanatoria presentata entro i termini previsti
Vediamo il caso in cui il Comune abbia emesso l’ordinanza di demolizione e sia stata presentata istanza di sanatoria entro i termini previsti dallo stesso provvedimento.
Esiste l’orientamento giurisprudenziale, ormai divenuto maggioritario, secondo cui la presentazione di una richiesta di sanatoria sospende temporaneamente l’efficacia dell’ordinanza di demolizione, che si riattiva automaticamente una volta respinta la suddetta richiesta, senza che sia necessaria, dunque, l’adozione di una nuova ordinanza di demolizione (si vedano, da ultimo Consiglio di Stato n. 2899/2024, n. 1721/2023, n. 1959/2022, le quali si inseriscono nel filone, ormai unanime, instaurato da Consiglio di Stato n. 666/2021, n. 5632/2020, n. 6233/2018 e molte altre).
Sugli effetti “sospensivi” dell’istanza di sanatoria verso l’ordinanza di demolizione si è già espressa una giurisprudenza dello stesso tenore: «L’intervenuta presentazione della domanda di accertamento di conformità non paralizza i poteri sanzionatori comunali e non determina, pertanto, alcuna inefficacia sopravvenuta o invalidità di sorta dell’ingiunzione di demolizione, comportando che l’esecuzione della sanzione è da considerarsi solo temporaneamente sospesa» (Cons. di Stato n. 10301/2023, n. 4304/2019, Cons. Stato n. 6233/2018, 1909/2013). Ciò anche al fine di evitare che, pur in presenza del rigetto dell’istanza di sanatoria, l’amministrazione debba reiterare l’ordine di demolizione (Cons. Stato nn. 6233/2018, 446/2015).
In definitiva la presentazione della richiesta di sanatoria sospende ma non annulla l’efficacia dell’ordinanza di demolizione, “congelando” i termini di legge previsti per la sua esecuzione. Dal momento della comunicazione all’interessato del diniego di sanatoria:
- riprende automaticamente efficacia la pregressa ordinanza di demolizione;
- l’interessato ha novanta giorni per eseguirla, decorrenti dalla data della relativa comunicazione, incorrendo, altrimenti, nelle conseguenze sanzionatorie di legge, tra cui la sanzione pecuniaria per mancata demolizione.
Se, ad esempio, l’istanza di sanatoria è stata presentata dopo trenta giorni dalla ricezione dell’ordinanza di demolizione, contenente il termine di novanta giorni per adempiere, con il diniego si riattiva il periodo rimanente di sessanta giorni.
Non si rende quindi necessario emettere una nuova ordinanza in grado di “azzerare” nuovamente i termini già concessi con la prima ordinanza demolitoria. Infatti, in base al principio di tipicità degli atti amministrativi, un’istanza di permesso di costruire o una SCIA può avere ad oggetto solo lo svolgimento di attività edilizia futura ed è comunque escluso che il Comune debba emanare una nuova ordinanza di demolizione dopo che è stata respinta l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 (Cons. di Stato n. 4200/2023, n. 1432/2021, n. 1925/2020). Quando si riceve un’ordinanza di demolizione e di rimessa in pristino, è consigliabile rivolgersi tempestivamente a un legale e a un tecnico abilitato, affinché entrambi, con le rispettive competenze, esprimano una valutazione circa la sanabilità dell’opera e sulla gestione della procedura amministrativa. È molto importante perché in queste fasi si giocano i punti chiave relativi anche ai possibili ricorsi in sede giudiziaria.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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