Skip to content

In attesa della definizione del procedimento non possono essere adottati provvedimenti sanzionatori di tipo penale e amministrativo

L’azione sospensiva della presentazione di istanza al condono edilizio assume una forma garantista nei confronti del cittadino interessato a far valutare l’ammissione al suo rilascio

La cosa è arcinota, talmente nota che il Consiglio di Stato sez. VI ha dovuto ribattere il principio con sentenza n. 05028/2016 nei confronti di un grande Comune del Lazio, il quale invece aveva mosso ingiunzione a demolire nonostante che vi fosse in pendenza una domanda presentata ai sensi del c.d. terzo condono edilizio del 2003/04.

Partiamo con ordine: l’art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sul primo condono edilizio prevede che la presentazione della domanda di condono sospende il procedimento per l’applicazione di sanzioni amministrative e penali, a condizione che sia corredata dal provato versamento dell’oblazione minima pari almeno ad un terzo dell’importo totale dovuto.

La pendenza del condono edilizia porta la situazione urbanistica in un limbo incerto

Di conseguenza durante la pendenza della definizione di tali domande non possono essere adottati provvedimenti di demolizione, a prescindere dal periodo di pendenza di esse.
Infatti il provvedimento di demolizione, o meglio l’ordinanza di demolizione, si annovera tra le sanzioni di tipo amministrativo previste dal nostro ordinamento.

Tale disposizione si applica a tutte le istanze dei tre condoni edilizi straordinari, ovvero quelli derivanti dalle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/2003.

E di conseguenza, il Consiglio di Stato ha confermato che l’amministrazione comunale non avrebbe potuto adottare l’atto di demolizione, oggetto di impugnazione.

Certamente, a margine della fattispecie, si aggiunge e ribadisce che la domanda di condono resta pur sempre una domanda fintanto che non viene evasa e portata a compimento sopratutto con l’interessamento del privato, altrimenti rimane in latenza sine die.

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE

Articoli recenti

Back To Top