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L’esecuzione di opere abusive anteriori a una certa data è la condizione necessaria per il rilascio del condono edilizio 

Alcuni si vantano di aver fatto abusi edilizi nottetempo ai primi segnali dell’arrivo di un Condono edilizio

Un presupposto fondamentale della presentazione della domanda di condono è l’avvenuta esecuzione dell’abuso entro certe date, ognuna diversa per i tre provvedimenti di sanatoria edilizia straordinaria (Legge 47/85, L. 724/94 e 326/2003).

Tale presupposto come può essere provato? In genere nelle procedure e istruttorie amministrative al cittadino interessato a concludere il condono edilizio viene richiesto di sottoscrivere apposita autocertificazione attestante l’epoca di ultimazione dell’abuso nei termini previsti da ogni provvedimento straordinario.

Le tre date di ultimazione delle opere abusive riferite ai tre Condoni ediizi sono:

  • 01 ottobre 1983 (L. 47/85);
  • 31 dicembre 1993 (L. 724/94);
  • 31 marzo 2003 (L. 326/03);

Inquadriamo la problematica con un ampia disamina.

L’art. 40 della prima legge sul Condono Edilizio (L. 47/85) dispone che se nella domanda si riscontrino elementi di dolosa infedeltà, la domanda viene respinta e si applica il vigente regime sanzionatorio per gli abusi edilizi.

Tra gli elementi di dolosa infedeltà vi rientrano:

  • omissioni: corrispondono alla sottacenza di dati, informazioni o documenti utili ad un’oggettivo inquadramento della fattispecie;
  • inesattezze: mancanza di corrispondenza tra quanto dichiarato o risultanti dai documenti, e quanto effettivamente riscontrato;

testo dell’art. 40 L. 47/85, comma 1:
Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all’articolo 31 per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non viene effettuata l’oblazione dovuta.

Il legislatore non distingue l’ipotetica discordanza derivante da buona fede, ponendo in carico al cittadino interessato l’oneroso compito di verificare i presupposti, tra cui quello fondativo della verità.

Da un punto di vista oggettivo la materiale rappresentazione dei fatti completamente divergente dalla realtà, idonea ad indurre in errore l’Amministrazione, per ottenere una sanatoria non dovuta è sufficiente per essere ritenuta dolosamente infedele.

L’ipotesi si aggrava se essa è accompagnata, da un punto di vista soggettivo, dall’intenzione/volontà consapevole di fornire una falsa rappresentazione della realtà diretta a ottenere una sanatoria infondata, in quanto carente di un presupposto fondamentale.

L’inesattezza dei fatti è sufficiente per configurare dolosa infedeltà

La loro indicazione al plurale non implica la sussistenza di più di una di esse, come ad esempio il solo errore dell’instante sulla data di ultimazione delle opere; ciò in quanto l’art. 31 L. 47/85 è dispone come condizione essenziale del condono l’ultimazione dell’abuso entro lo specifico termine normativo (Cons. di Stato IV n. 3844/2013).

Quindi, anche la sola inesattezza della rappresentazione della realtà nella richiesta del titolo in sanatoria, quale presupposto essenziale per l’accoglibilità della medesima, configura un’ipotesi di domanda dolosamente infedele.

La falsa attestazione dell’epoca dell’abuso impedisce il silenzio assenso sulla domanda

La non veritiera data di ultimazione dell’opera abusiva, configurando ipotesi di domanda dolosamente infedele, impedisce il formarsi del c.d. silenzio assenso previsto dall’art. 35, comma 18, della stessa legge (Consiglio di Stato, sez IV, 30 giugno 2010, n. 4174; sez. V, 4 ottobre 2007, n. 5153; Sezione V, 4 maggio 1998, n. 500).

Il presupposto essenziale per la formazione del silenzio assenso, oltre al completo pagamento dell’oblazione, è che sia stato integralmente dimostrato l’ulteriore requisito sostanziale relativo al tempo di ultimazione dei lavori, elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell’amministrazione comunale (Consiglio di Stato, sez. V, 8 novembre 2011, n. 5894).

Pertanto, è ritenuto inutile la decorrenza del termine biennale per il silenzio assenso quando la domanda vi sia carenza della provata preesistenza del manufatto al termine previsto dalla normativa in materia (Cons. di Stato IV n. 3844/2013).

Più dettagliatamente, la mancata definizione del condono edilizio da parte del Comune entro il termine perentorio legalmente fissato e decorrente dalla presentazione della domanda di sanatoria non è idoneo a legittimare “ope legis” l’abuso in funzione del silenzio assenso, in assenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dalla normativa in materia.

I presupposti oggettivi dai quali ha inizio la decorrenza del termine biennale sono il deposito della documentazione completa e corredata dei presupposti necessari di legittimità di essa.

L’onere di provare l’ultimazione delle abusi nel procedimento di condono grava sul richiedente, il quale non solo ha l’onere di attestarla, ma di corredarla con elementi/principi di prova sull’avvenuto completamento del manufatto abusivo anteriormente alla data prevista.

La giurisprudenza conferma che alla PA rimane la facoltà di controllare l’attendibilità dei dati forniti e di contrapporre l’eventuali risultanze delle proprie verifiche, in quanto l’amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono (Cons. di Stato IV n. 3844/2013, sez. V, 2 novembre 2011, n. 5838).

Al contrario, colui che richiede la sanatoria è in grado fornire qualunque documentazione probatoria da cui possa desumersi che l’abuso sia stato effettivamente compiuto entro la data dichiarata (Consiglio di Stato, sez. IV 39/2013 e 3844/2013).

La dichiarazione sostitutiva di notorietà ovvero autocertificazione, prevista dall’art. 4 della L. n. 15/1968, ha attitudine certificativa e probatoria fino a prova contraria, nei confronti della pubblica amministrazione (P.A.) in determinate attività e procedure amministrative; in difetto di diversa specifica previsione normativa, nessun valore probatorio o indiziario può essere attribuito ad essa nel procedimento di condono.

Dunque la dichiarazione sostitutiva dell’avvenuta ultimazione delle opere entro i termini di scadenza è di per sé potenzialmente idonea e sufficiente a dimostrare la data di ultimazione delle opere; ciò non preclude all’Amministrazione la possibilità di raccogliere elementi “a contrario” e di pervenire a risultanze diverse durante il procedimento.

A fronte di elementi probatori a disposizione dell’Amministrazione che attestino il contrario, quali il rilievo aerofotogrammetrico, il responsabile dell’abuso/soggetto interessato è gravato dall’onere di provare, mediante elementi certi l’effettiva realizzazione dei lavori entro il termine previsto dalla legge per poter usufruire del benefici.

L’interessato non può quindi limitarsi a contestare i dati in possesso dell’Amministrazione senza fornire alcun elemento di contro-prova a corredo della propria tesi in quanto l’Amministrazione, in assenza di elementi di prova contrari, non può che respingere la domanda di sanatoria.

Poiché l’attendibilità del rilievo aerofotogrammetrico (specie se risalente) può essere condizionata da diversi fattori oggettivi come la risoluzione, rifrazione, caratteristiche ambientali come schermature di vegetazione, etc., si deve ritenere ammissibile la prova contraria, che però deve essere concreta e sostanziale, senza che possa ritenersi sufficiente per contrastare dette risultanze il mero disconoscimento delle stesse (Cons. di Stato IV n. 3844/2013).

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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