Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
Pubblicato in Gazzetta DL 176/2022 “Aiuti-quater” in versione definitiva sulle modifiche del Superbonus
La norma che modifica le aliquote e condizioni di accesso al Superbonus adesso è pubblicata in Gazzetta ufficiale del 18 novembre 2022, ed è il Decreto Legge n. 176/2022.
Premessa: in quanto decreto-legge, dovrà essere convertito in legge entro sessanta giorni, con eventuali modifiche, quindi ci sarà da vedere quali (e quando) emendamenti saranno valutati.
Inoltre ritengo che tale decreto possa essere assorbito e trasferito nella imminente Manovra Finanziaria 2023.
Intanto il testo definitivo del Decreto “Aiuti-quater” è pubblicato, e diciamo che andrebbe chiamato “Aiuti-quasi”, visto i tagli e cambiamenti apportati in corsa al D.L. 34/2020 (qui trovi già il testo in versione coordinata).
In estrema sintesi, ecco come mantenere le aliquote 110% oppure quando applicare quella ridotta al 90%, attivandosi entro il 25 novembre 2022.
In tutti i casi si raccomanda particolare attenzione anche alla conformità urbanistica e stato legittimo dell’immobile.
CONDOMINI O EDIFICI DA 2 A 4 UNITA’ IMMOBILIARI (comma 9 lett. a Art. 119 DL 34/2020)
Per mantenere aliquota al 110% fino al 31/12/2023 devono obbligatoriamente svolgere entro il 25 novembre 2022:
- Effettuare CILAS (CILA superbonus) oppure presentare istanza per acquisire titolo abilitativo per Demo-Ricostruzioni;
- adottare Delibera assembleare approvazione lavori adottata;
Per quanto riguarda la definizione presente in Gazzetta in fatto di demo-ricostruzione sembra confermare la possibilità di presentare la richiesta di Permesso di Costruire o deposito SCIA, con integrazione della pratica a posteriori.
Più difficile invece la questione della validità/efficacia della CILAS, in funzione dei contenuti e completezza documentale della pratica (approfondimento).
UNIFAMILIARI O UNITA’ AUTONOME (comma 9 lett. b Art. 119 DL 34/2020)
Per questi soggetti si profila una particolare proroga e riapertura dei termini, condizionata e molto limitata direi.
- Interventi già avviati: con SAL 30% al 30 settembre 2022, mantengono aliquota 110% fino al 31 marzo 2023
- da avviare al 1 gennaio 2023, aliquota 90% per tutto il 2023 (senza fare menzione ai titoli edilizi), a condizione che:
– sia adibita abitazione principale
– rispettato il “reddito riferimento”
– contribuente sia proprietario o titolare diritto reale godimento;
A questo punto si apre anche un nuovo fronte per le unifamiliare, cioè quelle casistiche di “esodati” che non hanno rispettato il SAL 30% al 30/09 o avviato i lavori dopo 1 ottobre 2022. Per questi le porte rimangono chiuse.
Ho prodotto un video commento del testo DL 176/2022, consigliando iscrizione sul mio canale:
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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