Cassazione Penale conferma limiti e condizioni per realizzare pergotenda, vietando creazione di spazi chiusi
La richiesta di condono può essere negata se l’interessato non adempie alle richieste di integrazione entro i termini
La documentazione integrativa deve essere consegnata nei termini previsti dalla legge
Prendiamo soprattutto in considerazione i termini degli ultimi due provvedimenti di Condono Edilizio ex L. 724/1994 e 326/2003.
In genere la prima fase del procedimento che porta ad ottenere il tanto agognato titolo a sanatoria consiste nel deposito della domanda, corredata dalle necessarie quote di oblazione (sanzione riparatrice sul piano penale) e dei relativi elementi documentali richiesti per legge, unitamente a tutti quelli eventualmente ritenuti necessari dal soggetto interessato per fornire con completezza la consistenza degli abusi e dello stato dell’immobile.
La legge 662/1996 (art. 2 comma 37) ha introdotto tra le cause di improcedibilità e diniego delle domande di condono ex Legge 724/94 di fronte al tardivo deposito dell’integrazione documentale oltre novanta giorni dalla espressa richiesta notificata dal Comune:
la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione
La stessa causa di improcedibilità vige anche per le domande presentate ai sensi del cosiddetto ultimo condono edilizio L. 326/2003, il quale richiama e rinvia alle stesse procedure di cui alla L. 47/85 e L. 724/94 tramite i commi 25, 38 e 40 dell’art. 32 D.L. 269/2003 convertito con modifiche in L. 326/2003.
Per molti condoni dormienti si può profilare il rischio di diniego per mancata integrazione
Gli enti comunali, anche per cercare di concludere nei termini perentori di legge queste domande di condono (discorso a parte per quelle del primo L. 47/85), si sono adoperate per chiedere prontamente l’integrazione della documentazione essenziale prevista dal comma 4 art. 39 della L. 724/94.
In particolare e in via non esaustiva, si tratta di documentazione fotografica, elaborati grafici, perizia giurata dello stato delle opere e dimensioni, accatastamento, dichiarazione di idoneità statica e/o progetto di adeguamento statico, ecc.
In diversi casi i comuni hanno correttamente fatto richieste di integrazioni ai diretti interessati tramite notifica, disponendo il termine di novanta giorni per adempiere da parte del privato dalla ricezione della espressa richiesta dal comune.
La mancata presentazione o di integrazione tardiva oltre tale termine è sufficiente per negare la domanda, motivata dal semplice fatto di carenza documentale.
In tal caso diviene pure inutile il proseguimento dell’istruttoria anche per questioni di inquadramento delle opere abusive sotto i diversi profili (vincolistici in particolare). L’onere di adempiere alla produzione dell’intera documentazione è posto in capo al privato avente titolo e interesse; qualora questi rimanga inadempiente, anche a distanza di anni, di nulla può dolersi e non può certo censurare la condotta dell’Amministrazione che si è conformata alla legge (Cons. di Stato IV n. 3739/2016).
Di fronte all’avvenuto scorrimento del termine di tre mesi dall’espressa richiesta di integrazione documentale, alla P.A. non resta altro che applicare il procedimento amministrativo in quanto non vi sono altre opzioni (TAR Toscana III n. 1764/2014).
La comunicazione di richiesta di integrazione, tuttavia, deve essere rispettosa di tutti gli elementi formali e sostanziali che la caratterizzano, quali la fonte normativa (ragione giuridica) che attribuisce al termine assegnato natura perentoria (TAR Toscana III n. 1764/2014).
L’obbiettivo del termine di integrazione è di avere tempi certi e di evitare reiterate richieste dalla PA
Il titolo abilitativo rilasciato in sanatoria è un atto non perfettamente comparabile con gli atti abilitativi che il Comune rilascia in via ordinaria per consentire trasformazioni urbanistiche e edilizie. Ed è per questi motivi che il legislatore ha indicato analiticamente gli allegati essenziali a corredo della domanda, mentre altri eventuali atti istruttori non possono considerarsi idonei ad interrompere il termine per l’esame della domanda (TAR Bari III n. 2897/2008).
Tra l’altro, la natura procedurale del Condono edilizio è eccezionale e straordinaria rispetto alla ordinaria disciplina edilizia e urbanistica, motivo per cui un Comune deve applicare quelli specificatamente previsti e non può omettere di adempiere ad un dovere di legge, così come il soggetto interessato al buon esito della pratica non può, a sua volta, restare inerte di fronte alle doverose istanze di integrazione recapitategli da parte della p.a. locale (TAR Bari III n. 2897/2008).
L’omessa presentazione della documentazione integrativa preclude il silenzio assenso e rende inefficace la domanda stessa
La formazione del silenzio assenso non avviene, in quanto la stessa domanda di condono presuppone in ogni caso la completezza, accompagnata in particolare dall’integrale pagamento di quanto dovuto a titolo di oblazione per quanto attiene la formazione del silenzio-accoglimento (Cons. di Stato V, 2 febbraio 2012 n. 578; id., 12 settembre 2011 n. 5091).
L’inottemperanza dell’interessato a concludere e integrare la procedura di condono entro il relativo termine, comporta la decadenza dell’istanza stessa, portando alla sua archiviazione con diniego legittimamente motivata per carenza documentale (Cons. di Stato IV n. 2714/2012).
Al riguardo occorre rilevare che le disposizioni procedimentali dettate per il procedimento di rilascio di concessioni edilizie sono derogate da quelle, di tipo speciale, previste per il condono edilizio dalla legge n. 662 del 1996, che non prevedono obbligatoriamente il rilascio del parere della commissione edilizia.
Pertanto, non potendosi aggravare, in via di interpretazione, gli oneri procedurali in difetto di espressa previsione normativa, la giurisprudenza ha ritenuto che, ai fini del rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria nell’ambito del condono edilizio, il parere della commissione edilizia non è obbligatorio, ma al più facoltativo (Cons. di Stato IV n. 1306/1998).
Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved
CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE
Articoli recenti
- CILAS Superbonus presuppone (davvero) legittimità dell’immobile
- Centri storici, siti Unesco e vincoli culturali: condizioni e regole
- Truffa con immobile viziato da abusi edilizi sottaciuti
- Pergotenda, Edilizia libera requisiti e divieto chiusura (dopo Salva Casa)
- Preliminare di vendita, vincoli nascosti e risoluzione per inadempimento
- Conformità Catastale, atto definitivo e preliminare di vendita