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Integra reato di difformità totale l’organismo edilizio realizzato integralmente diverso dal Permesso per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione.

Il compimento di opere tali da trasformare edifici o parti di essi in altri completamente diversi da quanto autorizzati somiglia l’ipotesi aliud pro alio delle compravendite.

Il paragone è utile per ricordare che il rilascio del Permesso di Costruire avviene in funzione di quanto presentato negli elaborati e nella valutazione di conformità nei confronti dello strumento urbanistico comunale (Piano Regolatore) e regolamento edilizio.

Più volte nel blog mi sono soffermato sul rapporto di sussidiarietà tra Permesso di Costruire e Pianificazione urbanistica comunale, dove quest’ultima fornisce indirizzi e prescrizioni da rispettare per raggiungere l’ordinato assetto del territorio.

E anche in materia di abusivismo, la realizzazione di un organismo edilizio diverso da quanto progettato (e autorizzato col PdC) comporta spesso conseguenze, alcune anche rilevanti sul versante penale.

La Cassazione Penale affronta l’argomento anche nella recente sentenza n. 38479/2019, sottolineando che sul Direttore Lavori ricade la responsabilità penale per gli abusi, in quanto ad egli spetta l’onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie.

L’obbligo di vigilanza è posto dall’art. 29 del D.P.R. 380/01: egli risponde sulla conformità delle opere al permesso di costruire rilasciato, la stessa figura diviene penalmente perseguibile anche per reati commessi da altri se non provvede a contestare le difformità ai diretti interessati, a segnalarle al competente ufficio comunale e a dimettersi dall’incarico.

E’ importante individuare una linea differenziate tra difformità parziali e totali.

Facciamo quindi una distinzione qualitativa seguendo la linea della sentenza di Cass. Pen. n. 40541/2014:

Se guardiamo bene l’art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001 descrive le opere eseguite in totale difformità dal permesso di costruire come quelle “che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso…“.

Come è stato esattamente evidenziato, l’art. 31, comma 1, TUE richiama un concetto di “totale difformità” ancorato, più che al confronto tra la singola difformità e le previsioni progettuali dell’intervento edilizio.

Esso fa riferimento alla comparazione sintetica tra l’organismo programmato nel progetto assentito e quello che è stato realizzato con l’intervento edilizio scaturito dall’attività costruttiva, con la conseguenza che, mentre il metodo valutativo utilizzabile per definire il concetto di “parziale difformità” ha carattere analitico, quello destinato ad accertare la “totale difformità” si fonda su una valutazione di sintesi collegata alla rispondenza o meno del risultato complessivo dell’attività edilizia rispetto a quanto è stato rappresentato nelle previsioni progettuali.

Tale indirizzo giurisprudenziale si era affermato anche prima dell’emanazione del Testo Unico per l’edilizia, e aveva già chiarito che si ha difformità totale di un manufatto edilizio quando i lavori riguardano un’opera diversa da quella prevista dall’atto di concessione, diversa per:

In diversa ipotesi, si configura la difformità parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera (Cass. Pen. n. 1060 del 07/10/1987).

Occorre pure sottolineare che il legislatore affianca al concetto di totale difformità quello di variazione essenziale, ponendolo sullo stesso scalino.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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