Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
La pertinenza consiste in un manufatto distinto e separato da quello principale a cui è asservito.
Per ampliamento si intende la costruzione di manufatto addossato esternamente alla sua sagoma esistente.
E l’ampliamento non può considerarsi pertinenza proprio perchè ne costituisce parte integrante del fabbricato preesistente, privo di autonomia rispetto ad esso.
La sua realizzazione porta a completare la struttura per meglio soddisfare i bisogni cui è destinato.
Va pure esclusa l’ipotesi di qualificare come pertinenza un ampliamento addossato all’edificio, realizzandolo come unità autonoma e indipendente rispetto all’edificio “madre”.
Infatti la natura di pertinenza gravita sulla piena configurazione di autonomia, sotto ogni aspetto.
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La pertinenza sta all’autonomia come l’ampliamento sta alla complementarietà dell’edificio.
La Cassazione Penale statuisce questa differenza tra le due tipologie di manufatto edilizio, con sentenza n. 19196/2019.
La distinzione dei manufatti in ampliamento e opere pertinenziali prende rispettivamente le mosse dalle definizioni previste nell’art. 3 del D.P.R. 380/01, in particolare al comma 1 lettera E.
Esiste una categoria di opere chiamate “interventi pertinenziali”. Essi sono qualificati e ammissibili a certe condizioni, e devono essere espressamente ammessi dagli strumenti urbanistici comunali (Piani Regolatori).
Premesse tutte queste condizioni, gli interventi pertinenziali (chiamati anche opere pertinenziali), possono comportare la realizzazione di un volume non superiore al 20% del volume dell’edificio principale.
Nota bene: questa possibilità non va confusa con quello che si chiama “Piano Casa”, cioè gli ampliamenti di natura straordinaria.
Certamente, è molto importante sottolineare la finalità di questi manufatti compiuti negli interventi pertinenziali.
DEFINIZIONE di Pertinenza.
L’opera pertinenziale realizza manufatti qualificati come pertinenza.
Il Testo Unico per l’edilizia, nell’elenco delle definizioni di interventi pertinenziali, considera come opere di nuova costruzione gli interventi pertinenziali comportanti realizzazione di un volume superiore al 20% di quello principale.
E quindi, essendo nuova costruzione, sono soggetti a Permesso di Costruire secondo l’art. 10 del TUE.
Un esempio tipico sono i balconi trasformati in verande, soggette a PdC.
Questo non significa che gli interventi pertinenziali inferiori al 20% di volumetria siano “liberi” o soggetti a regimi semplificati.
Per prima cosa la normativa edilizia regionale può disciplinare senz’altro questa categoria di intervento, specificando il titolo idoneo per quelli inferiori al 20% (in pratica si tratta della SCIA).
Infine l’ultima parola per ammettere gli interventi pertinenziali spetta allo strumento urbanistico comunale, cioè il Piano Regolatore Generale (o sue declinazioni regionali).
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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