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Fu introdotta con la prima legge sul condono per attestare la sicurezza degli immobili sanati

Lo scopo principale è la certificazione delle caratteristiche strutturali dell’immobile dal punto di vista statico e in certi casi antisismico

Prendo spunto e ispirazione dall’articolo dello studio Madera, salutando anche l’autore Vincenzo Oliva.

La prima volta che comparse la sua dizione fu con l’art. 35 della L. 47/85, entrata in vigore il 17 marzo 1985. 

Con esso fu stabilito che se l’opera abusiva superava il limite di 450 mc, dovevano essere presentati entro il termine per il versamento della prima rata dell’oblazione:

  • una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere;
  • certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante l’idoneità statica delle opere eseguite;

Tuttavia, capita assai spesso di riscontrare pratiche di condono edilizio avviate con la semplice domanda compilata contenente solo il bollettino dell’oblazione, senza nient’altro al suo interno.

Lo stesso articolo del provvedimento disponeva che per la certificazione di idoneità statica, il Ministero dei Lavori Pubblici emanasse un apposito decreto relativo agli accertamenti da eseguire, anche in deroga alle leggi antisismiche e normative tecniche allora vigenti (L. 1086/71, L. 64/74, e L. 219/1981).

Il decreto non tardò ad arrivare e fu emanato con D.M. 15/05/1985 e si intitolava “Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive“; fu prontamente integrato e modificato dal successivo D.M. 20/09/1985 per essere espressamente collegato alle opere oggetto di sanatoria.


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La normativa prevede una serie di accertamenti e indagini da svolgere al fine di rilasciare la dichiarazione di idoneità statica

La normativa che richiede tale rilascio di idoneità statica è appunto quella del condono edilizio, ovvero la L. 47/85, lo stesso dicasi anche per i due successivi provvedimenti di riapertura dei termini di condono L. 724/94 e L. 326/2003.

Nel Testo Unico DPR 380/01 invece non è minimamente contemplato, neppure nel capo relativo agli abusi edilizi e accertamento di conformità in sanatoria.

Chiaramente il problema si pone nel momento in cui un immobile debba essere dotato di un nuovo provvedimento di Agibilità (oggi Segnalazione Certificata Agibilità), e soprattutto per edifici sprovvisti di Collaudo statico introdotto con la L. 1086/71.

A differenza del collaudo statico, per la quale è richiesto che il professionista sia iscritto all’albo da almeno 10 anni, la dichiarazione di idoneità statica può essere prodotta ad un professionista abilitato nei limiti delle proprie competenze (e qui ci sarebbe da scrivere un fiume di cose).

Se osserviamo bene, la dichiarazione di idoneità statica contiene le stesse considerazioni finalizzate alla valutazione di sicurezza strutturale, seguendo le stesse logiche che porteranno il tecnico certificatore al proprio convincimento sulla sicurezza della struttura costruttiva, alla stregua del collaudo statico.

La Certificazione di idoneità statica, concepita appunto per le sole pratiche di condono edilizio, non può sostituire in alcun modo la procedura di collaudo statico introdotta con L. 1086/71.

Altro importante spartiacque riguarda invece se la dichiarazione di idoneità statica riguardi opere realizzate in zona sismica prima o dopo la loro esecuzione.

Il DM 15/05/1985 contempla una parte generale assai ridotta, e invece si suddivide in quattro tipologie strutturali per le quali prescrive specifiche disposizioni di verifica da effettuare:

  • opere in cemento armato e a struttura metallica;
  • edifici in muratura;
  • edifici a struttura mista;
  • edifici in legno;

Solo per le prime due è prevista la differenziazione in quanto eseguite in zone dichiarate sismiche prima o dopo la loro esecuzione.

Infatti, oltre ad essere prescritta la necessità di compiere accertamenti di rito, il tecnico dichiarante ha il compito di verificare che la struttura possegga i requisiti necessari per resistere alle azioni sismiche facendo riferimento ai criteri desumibili dalla normativa vigente dal tempo dell’accertamento.

In base all’epoca di esecuzione tale attestazione dovrà essere depositata:

  • al Comune unitamente alla domanda di condono, se compiute prima della dichiarazione di classificazione sismica;
  • al Genio Civile se compiute dopo la dichiarazione sismica del territorio comunale;

Ecco quindi che la certificazione di idoneità statica diventa anche di tipo sismico nel caso in cui si rientri nelle opere compiute dopo la classificazione sismica comunale.

Bisognerebbe distinguerle tra Dichiarazione di idoneità statica e idoneità sismica.

Il problema della Dichiarazione o certificazione di idoneità statica è costantemente emerso nel momento in cui gli immobili debbano dotarsi di nuova agibilità e risultino sprovvisti di collaudo statico per diversi motivi, primo tra tutti la sua edificazione anteriore alla L. 1086/71.

Nella nuova procedura di Segnalazione Certificata di Agibilità, che in sostanza ricalca i contenuti di quella previgente, si evince solo la richiesta di collaudo statico, ma non si contempla nessun’altra alternativa.

Di fatto rapportandosi con la PA si è notato spesso la diffusa prassi che la Certificazione di idoneità statica possa essere applicata in luogo del collaudo statico per gli immobili sprovvisti di esso, sprovvisti di agibilità perchè datati e perfino nelle procedure di accertamento di conformità in sanatoria (su questo ultimo punto ho notato diverse leggi regionali che hanno colmato il vuoto legislativo nazionale, vedi la Toscana).

Si pone tuttavia un dilemma con due scenari, condividendo i lineamenti scritti in un parere dallo studio legale Carnelli:

  • la PA (o la legislazione regionale) decidono di applicare come prassi discrezionale l’equiparazione del certificato idoneità statica al collaudo statico, perchè ritengono equipollenti i contenuti sostanziali e medesimo valore ed efficacia; 
  • oppure la PA si attiene alla disposizione letterale dell’ordinamento, mantenendo netta la distinzione tra le due procedure senza procedere ad estensioni interpretative in favore dell’efficacia dell’azione amministrativa a favore del cittadino, evitando di creare possibili condizioni di inefficacia postuma di certi provvedimenti amministrativi, con relative responsabilità e danni da ambo le parti.

Tornando sul tema, un professionista tecnico incaricato di produrre la certificazione di idoneità statica deve compiere una serie di adempimenti, che in linea di massima possono essere sintetizzati come segue:

  • ricognizione documentale;
  • controllo dei materiali;
  • verifiche dimensionali;
  • prove di carico pregresse ed eventuali nuove;
  • estensione verifiche a tutti gli interventi localizzati;
  • valutazione e verifica dei particolari costruttivi;
  • valutazione del comportamento delle azioni sismiche (Per le costruzioni eseguite prima o dopo l’entrata in vigore del decreto di classificazione sismica A.6 art. 2 DM 15/05/1985);

Oltre a ciò, il professionista deve effettuare per diligenza e correttezza filologica tutte quelle verifiche che ritiene opportuno per rispondere allo scopo prefissato dal rilascio di questa dichiarazione, appunto la sicurezza strutturale del fabbricato.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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