Skip to content

Anche a distanza di anni la Denuncia di Inizio Attività potrebbe essere dichiarata inefficace e rendere abusive le opere compiute

La Denuncia di Inizio Attività (DIA) era la procedura comunicativa preevigente all’entrata in vigore della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA), e il passaggio di quest’ultima si è prolungato per qualche anno fino alla definitiva estinzione con D.Lgs. 222/2016 (al netto delle norme regionali).

La Denuncia Inizio Attività non ha natura di provvedimento amministrativo a forma tacita, quindi non si perfeziona come titolo costitutivo (APPROFONDIMENTO).

La Denuncia di Inizio Attività edilizia aveva legittimazione differita, per effetto della quale l’attività denunciata poteva essere intrapresa solo dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla comunicazione.

L’efficacia della DIA è sempre stata condizionata al rispetto di tutti i presupposti previsti dalla legge, che possiamo riassumere così:

  • conformità alla disciplina urbanistico edilizia vigente
  • conformità agli strumenti urbanistici generali e attuativi, adottati e approvati
  • conformità ai regolamenti edilizi
  • conformità alle normative di settore e speciali aventi incidenza edilizia o urbanistica
  • veridicità e corrispodenza al vero dei fatti e informazioni menzionate e rappresentate
  • ottenimento dei necessari pareri, atti di assenso, nulla osta, autorizzazioni comunque denominate da parte dei competenti uffici pubblici.

Pertanto nei casi in cui risultasse non rispettato anche uno solo di questi requisiti e presupposti, diventa concreto il rischio di vedere dichiarare l’inefficacia di una DIA presentata a suo tempo. Considerato appunto che le DIA in certe regioni (es. Toscana) non si sono presentate più dal 2010/2011, lo stesso rischio potrebbe travolgere anch’esse.

Ad esempio una DIA presentata senza la necessaria autorizzazione paesaggistica.

Interessante il riferimento analizzato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 257/2023 riguardante un provvedimento comunale di dichiarazione di nullità emesso nell’anno 2019 avverso una DIA alternativa al Permesso di Costruire (“Super-DIA”) depositata nel 2015; tale pratica aveva per oggetto il cambio di destinazione d’uso da residenziale a ricettivo, in assenza di parere della competente Sovrintendenza in quanto edifici censito nella Carta per la qualità del PRG.

Essendo obbligo di legge e condizione di validità della DIA ottenere i necessari pareri preventivi, il Comune ha ritenuto di esercitare i poteri repressivi ai sensi dell’art. 21-nonies L. 241/1990; a nulla è valsa l’integrazione tardiva della DIA col deposito del parere favorevole postumo rilasciato dalla relativa Sovrintendenza, in quanto l’intervento ormai risultava davvero compiuto da anni. Pertanto l’illecito edilizio si era già conclamato.

Escluso affidamento nel privato in caso di rappresentazione non corrispondente alla realtà

Nella medesima sentenza del Consiglio di Stato n. 257/2023 vengono confermati dei principi già noti da tempo in ambito di annullamento dei titoli abilitativi, e della loro dichiarazione di inefficacia. Ci tengo a precisare che la fattispecie ha per oggetto una “Super-DIA”, cioè una DIA in alternativa al Permesso di Costruire, verosimilmente alla vigente Super-SCIA art. 23 DPR 380/01; ciò significa che stiamo analizzando un titolo edilizio equivalente per effetti e rilevanza al Permesso di Costruire.

Fatta questa opportuna premessa, occorre ricordare che la tutela dell’affidamento del privato non può sussistere ove consegua ad una rappresentazione non corrispondente alla realtà; né può rilevare la generale presunzione di legittimità degli atti amministrativi, ove questi siano la conseguenza della medesima rappresentazione non veritiera” (Cons. di Stato n. 4959/2022).

L’anzidetta sentenza del C.d.S. n. 257/2023 applica alla fattispecie quanto statuito nell’Adunanza plenaria n. 8/2017 in tema di annullamento e inefficacia dei titoli edilizi ovvero:

in caso di titoli abilitativi rilasciati sulla base di dichiarazioni oggettivamente non veritiere (e a prescindere dagli eventuali risvolti di ordine penale), laddove la fallace prospettazione abbia sortit

o un effetto rilevante ai fini del rilascio del titolo, è parimenti congruo che il termine ‘ragionevole’ decorra solo dal momento in cui l’amministrazione ha appreso della richiamata non veridicità.
Si tratta del resto (e ai limitati fini che qui rilevano) di un’impostazione del tutto coerente con il nuovo comma 2-bis dell’articolo 21-nonies, cit. (per come introdotto con la novella del 2015), secondo cui ‘i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445’ (si osserva anzi che la nuova disposizione neppure richiama per tali ipotesi la nozione di ragionevolezza del termine, limitandosi a stabilire che in tali casi l’annullamento possa essere disposto dopo la scadenza del generale termine di diciotto mesi)”, enunciando il principio di diritto secondo cui “la non veritiera prospettazione da parte del privato delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a lui favorevole non consente di configurare in capo a lui una posizione di affidamento legittimo, con la conseguenza per cui l’onere motivazionale gravante sull’amministrazione potrà dirsi soddisfatto attraverso il documentato richiamo alla non veritiera prospettazione di part
e”.

Questi principi sono stati sufficienti per considerare corretta la dichiarazione di nullità della Super-DIA del 2015 effettuata dal Comune, in particolare perchè essa conteneva la dichiarazione asseverata dal Tecnico che l’immobile non fosse assoggettato al parere della competente Sovrintendenza.

Peraltro la stessa DIA, a fronte dei lavori comunque eseguiti, risultava mancante della dichiarazione di inizio lavori da effettuarsi obbligatoriamente entro un anno dal deposito, a pena di decadenza della medesima.

Annullamento DIA per assenza del parere favorevole della Sovrintendenza

Tra gli altri motivi che hanno portato al provvedimento di dichiarazione di nullità (Sic) della predetta DIA del 2015 è l’assenza del relativo parere della Sovrintendenza Capitolina, prevista dalle Norme Tecniche Attuative del Piano Regolatore comunale.

La presenza del parere, come qualsiasi atto di assenso comunque denominato, è condizione essenziale per rendere efficace qualunque titolo abilitativo o pratica edilizia (vale anche SCIA e CILA, per intendersi).

Quindi l’assenza di tale parere, oltre a rendere carente e inefficace la DIA, crea contestualmente un problema di veridicità sul fatto che invece si rendeva necessaria (vedi paragrafo precedente).

E la sentenza del Consiglio di Stato n. 257/2023 ha confermato che l’affermazione di non assoggettamento del parere sia qualificabile alla stregua di una rappresentazione non veritiera, circostanza questa che, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, legittima l’annullamento della DIA da parte dell’Amministrazione anche oltre il termine di diciotto mesi previsto dal comma 1 del medesimo articolo (portato a dodici con DL 76/2020.

Conclusioni e consigli

E’ importante ricordare che la DIA presenta profili analoghi alla SCIA, e pertanto la validità di esso è legata alla piena correttezza e dotazione di tutti i presupposti, condizioni e contenuti previsti dalla normativa.

Ciò si rende necessario per verificare se tale pratica sia efficace sulla base della sussistenza di quanto sopra, e per verificare anche la catena delle pratiche edilizie costituenti lo Stato Legittimo di cui all’art. 9-bis comma 1-bis DPR 380/01.

Tutti i diritti sono riservati – all rights reserved

carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
CONTATTI E CONSULENZE

Articoli recenti

Back To Top