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In sede di pianificazione urbanistica spetta al ricorrente occorre fornire adeguata dimostrazione dei danni patrimoniali subiti.

Questo principio è emerso dal Consiglio di Stato Sez IV con sentenza n. 3433 del 09/07/2015 sul ricorso di un presunto danno per variazioni previsionali urbanistiche di un lotto vicino.

La fattispecie
Nel periodo intercorrente tra l’adozione e approvazione del piano fu approvata l’osservazione di un proprietario di un terreno edificato su cui furono ridotte le altezze massime degli edifici previsti, incrementato il verde pubblico e limitati gli interventi al solo recupero dei volumi esistenti.
Il proprietario del fondo vicino, ritenendosi danneggiato sul piano patrimoniale da questa variazione, avvia un ricorso al TAR senza successo; lo stesso dicasi in Appello.

Giunto in CdS l’oggetto della contestazione è oggetto di attento esame, su cui l’alta corte amministrativa esprime fermamente che il <<criterio della vicinitas>> non è sufficiente a fornire le condizioni dell’azione; ribadisce inoltre che per proporre impugnativa occorre che la nuova destinazione urbanistica del lotto finitimo incida direttamente e concretamente sul valore dell’area del ricorrente, o comunque suoi propri interessi specifici fornendo rigorosa dimostrazione (cfr Cons. Stato, Sez. IV, n. 3180 del 23 giu 2015).

Occorre infatti dimostrare con mezzo di prova le proprie richieste allo scopo di escludere l’ammissibilità di ricorso strumentali che non avrebbero altro scopo di ostruire e dilatare le azione in materia di pianificazione urbanistica degli enti pubblici.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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