Per la Cassazione qualifica ristrutturazione se mantiene caratteristiche identitarie con edifici anche dopo DL 76/2020
Le conclusioni del Consiglio Superiore non sono condivisibili, anche perchè in giurisprudenza amministrativa vale orientamento opposto
Ho appreso l’argomento segnalato da due professionisti che saluto, cioè l’Avv. Andrea Di Leo e l’Ing. M. Federici.
Tutto è partito dalla pubblicazione sul sito Italiaius.it (18 agosto) del parere emesso dal Consiglio Superiore Lavori Pubblici in data 11 agosto 2021 con prot. 7944, con cui il Comune di Bassano del Grappa chiede chiarimenti interpretativi sulla categoria di intervento di ristrutturazione edilizia art. 3 comma 1 lettera d) del DPR 380/01.
In particolare l’oggetto di richiesta verte sulla demolizione e ricostruzione “fedelissima” riguardante immobili sottoposti alla tutela del Codice D.Lgs. 42/2004 (Beni culturali e Paesaggio).
Il quesito riguarda la possibile esclusione dall’obbligo di effettuare demolizione e ricostruzione, mantenendo invariati congiuntamente sagoma, prospetti, sedime, volume (e restanti criteri), per gli immobili sottoposti al solo vincolo paesaggistico di cui alla parte III del D.Lgs. 42/2004. Ovviamente ciò non riguarda quelli sottoposti al vincolo della parte II del Codice, cioè quelli di valore culturale, storico e architettonico.
Chiaramente ciò ha aperto il dibattito soprattutto tra gli interessati a fare demolizione e ricostruzione tramite il Superbonus 110%.
Interpretazione poco condivisibile, non esiste distinzione simile nell’attuale normativa
L’interpretazione fornita dal CSLP concluderebbe che la rigida “fedeltà” della demolizione e ricostruzione non si dovrebbe applicare su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, riducendone i pesanti limiti introdotti nell‘art. 3 comma 1 lettera d) del DPR 380/01 tramite il D.L. 76/2020.
Tale conclusione non può essere condivisa in quanto la normativa non opera alcuna distinzione di immobili o tipologia di vincoli. Infatti si parla di <<immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice>> eccetera, senza eccezioni.
Questa impostazione tra l’altro non si rivela neppure innovativa rispetto alla previgente versione del DPR 380/01.
Inoltre la giurisprudenza penale e amministrativa non aveva rinvenuto alcuna distinzione tra immobili sottoposti alla Parte II e III del D.Lgs. 42/2004 nelle versioni del DPR 380/01 previgenti sia al D.L. 76/2020 ma anche antecedenti al D.Lgs. 222/2016. Per maggiori dettagli suggerisco questo precedente approfondimento.
Venendo ai giorni nostri, anche la recente giurisprudenza amministrativa sembra confermare il senso letterale della norma, andando in direzione opposta a quella derivante dal parere CSLP, vedasi TAR Campania n. 4110/2021.
Quando il legislatore indica “immobili sottoposti a tutela” del Codice, o “immobili sottoposti ai vincoli” del Codice, non fa alcuna distinzione.
Qualsiasi tipo di vincolo applicato ai sensi del D.Lgs. 42/2004, è condizione sufficiente per imporre la demolizione e ricostruzione “fedelissima”.
Che a mio avviso resta una eccessiva rigidezza da rimediare con apposita norma correttiva.
Estratto dall’art. 3 comma 1 lettera d) DPR 380/01:
d) (omissis) Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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