Costruzioni e interventi esonerati dal titolo abilitativo richiedono dimostrazione epoca e consistenza
Esistono profili funzionali, temporanei e strutturali per inquadrare l’intervento in edilizia libera
Siamo abituati a sentire la definizione di Dehors per quei manufatti e spazi coperti situati in vicinanza delle attività di somministrazione alimenti e bevande, come bar e ristoranti.
Queste strutture sono denominate con l’espressione di derivazione francese dehors (letteralmente, che sta fuori), e si presentano con tipologie diverse dal punto di vista estetico, funzionali e strutturale, in particolar modo la loro stabilità e ancoraggio al suolo.
I dehors sono strutture che normalmente vengono collocati su spazi pubblici e pertanto soggetti alle varie autorizzazioni per occupazione suolo pubblico, e relativa tassazione periodica. E altrettanto frequentemente vengono installati in ambiti e zone di interesse storico culturale, per cui anch’essi dovranno ottenere i nulla osta, pareri favorevoli o autorizzazioni dai relativi enti pubblici (es. Soprintendenze ai Beni culturali, ecc), rinviando tuttavia l’argomento dei vincoli.
Per quanto riguarda invece l’ambito edilizio urbanistico è interessante prendere spunto dalla sentenza di Consiglio di Stato n. 1489/2023, che aiuta ad individuare la categoria di intervento e la relativa procedura amministrativa.
Infatti nel Testo Unico Edilizia DPR 380/01 il legislatore non ha previsto espressamente questo tipo di manufatto, per cui esistono difficoltà interpretative connesse alla portata elastica della definizione di “dehor”; per essi non è stata trovata neppure soluzione nei recenti provvedimenti normativi adottati dal Governo allo scopo di superare in generale l’eterogeneità linguistica imperante nel settore dell’edilizia, spesso fonte di prassi diversificate da Comune a Comune a discapito delle più elementari esigenze di certezza del diritto (D.Lgs. 222/2016, Regolamento Edilizio Tipo e Glossario Edilizia Libera).
Forse questo tipo di vuoto normativo è stato colmato dalle definizioni e normative regionali, ed eventualmente integrate dai piani regolatori e regolamenti edilizi comunali.
Certamente esiste un ampio ventaglio di manufatto “dehors” in termini di tipologie e “amovibilità”, perché si passa da “elementi di arredo” quali pedane recintate e coperte con tende (smontabili in poche ore) a quei box prefabbricati con struttura in telaio metallico, climatizzate, con pareti vetrate e coperture.
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Quando il Dehor rientra in edilizia libera?
L’ambito del regime di edilizia libera (ai soli fini urbanistico edilizio, e non anche verso qualsiasi disciplina di settore e speciale) è inquadrato dall’art. 6 del DPR 380/01, così come integrato dal Glossario di Edilizia Libera emanato nel 2018. Per comprendere meglio la definizione e limiti applicativi, estrapoliamo alcuni passaggi pubblicati in sentenza n. 1489/2023.
Sotto il profilo edilizio i dehors, che di fatto assumono una consistenza che varia dalla semplice tenda o ombrellone ad ampie falde, al box munito di infissi chiusi tipo veranda, possono essere installati liberamente ove rispondano alle caratteristiche di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis), del d.P.R. n. 380 del 2001, sottolineando che non figura in esso la parola “dehor”.
Tale disposizione si riferisce a «opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale».
Dalla lettura della norma emergono due elementi connotanti le caratteristiche che deve avere il dehor per rientrare nel regime di edilizia libera:
- Funzionale: consistente cioè nella finalizzazione alle esigenze dell’attività, che devono tuttavia essere «contingenti e temporanee», intendendosi per tali quelle che, in senso obiettivo, assumono un carattere ontologicamente temporaneo, quanto alla loro durata, e contingente, quanto alla ragione che ne determina la realizzazione, e che in ogni caso (cioè quale che ne sia la “contingenza” determinante), non superano comunque i centottanta giorni (termine che, è bene ribadirlo, deve comprendere anche i tempi di allestimento e smontaggio, riducendosi in tal modo l’uso effettivo ad un periodo inferiore ai predetti 180 giorni);
- Strutturale: l’avvenuta realizzazione con materiali e modalità tali da consentirne la rapida rimozione una volta venuta meno l’esigenza funzionale (e quindi al più tardi nel termine di centottanta giorni dal giorno di avvio dell’istallazione, coincidente con quello di comunicazione all’amministrazione competente).
Analizzando il Regolamento Edilizio Tipo nazionalef (Intesa Stato- Regioni 16 novembre 2016) non si riscontra la definizione di dehors, ma si ritrovano definizioni astrattamente riferibili a strutture simili:
- la «pensilina», ad esempio, è un « elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno» (voce n. 38);
- la «tettoia», identifica un «elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali» (voce n. 42);
- la «veranda», un «Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili (voce n. 43);»
Si ricorda che esso non è un Regolamento edilizio unico, ma un sostanziale documento di indirizzo a cui le Regioni devono ispirarsi per il suo recepimento, con gli adattamenti e le puntualizzazioni ritenute opportune, e infine ad essi dovranno conformarsi i Comuni per la redazione dei propri regolamenti.
Per quanto riguarda invece il Glossario Edilizia Libera, esso richiama espressamente anche le indicazioni temporali contenute nella norma primaria; ciò significa che le opere, comunque denominate, per potere essere ricondotte al relativo paradigma nominalistico ( e rimanere “libere”, ossia non necessitanti di titolo preventivo) non devono insistere in loco per più di centottanta giorni (il Glossario risulta carente della modifica apportata novellando in parte qua l’art. 6 del T.U.E. da parte del d.l. n. 76 del 2020).
È anche vero che in corrispondenza delle esemplificazioni riconducibili al comma e-quinquies presente nel Glossario (connotate, si ribadisce, dalla assenza di temporaneità) figurano voci astrattamente adeguate quali i «gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo» (voce 44), i «pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo» (voce 46) e le «tende a pergola» o «pergotenda» (voce 60).
Ma sappiamo bene che il Glossario di Edilizia Libera non può oltrepassare le coordinate fissate dal legislatore primario: volendo estendere la nozione di strutture precarie, occorre sempre tenere a mente che vuoi che si tratti di un gazebo, vuoi che si parli di una tenda, deve o “arredare” una pertinenza dell’edificio (e quindi non il suolo pubblico, seppure oggetto di concessione) o essere asservita a fini ludici, ma non imprenditoriali.
Pertanto, al netto di normative regionali, strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali, la definizione di dehor rientrante in edilizia libera è ricavabile dal rispetto dei due criteri di funzionalità, temporaneità e strutturale descritti in precedenza.
Al di fuori di questo perimetro è possibile il loro inquadramento come opera comportante trasformazione urbanistico edilizia permanente, configurando cioè nuova costruzione assoggettata a permesso di costruire.
Nei casi in cui risultassero fattibili senza alcun titolo abilitativo, restano sempre fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici e regolamenti comunali in quanto potrebbero vietare, limitare o imporre condizioni alla loro installazione.
Inoltre la loro collocazione dovrà rispettare anche le normative di settore, tra le tante la vincolistica, sicurezza e prevenzione incendi.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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