Anche gli interventi CILA-S sono soggetti al rispetto dello Stato Legittimo, pertanto niente immobili abusivi
Avevo preannunciato che modifiche di questo tipo richiedono tempo e un Governo forte, che al momento non abbiamo
Chissà perchè avevo visto giusto. Il Consiglio dei Ministri n. 54 è terminato a tarda notte del 7 luglio 2020, si è concluso con diverse modifiche in materia edilizia, stralciando tuttavia le preannunciate modifiche al regime sanzionatorio. Cosa che qualcuno ha definito erroneamente come “condono”, cosa che invece non lo sarebbe stato affatto.
LE MODIFICHE AL D.P.R. 380/01 CHE RISULTANO CONFERMATE
In un precedente video avevo commentato la bozza del decreto Semplificazione, che contemplava inizialmente riforme interessanti sulle procedure di sanatoria edilizia, oltre ad altri aspetti che in parte sono invece rimasti.
Un maggior approfondimento sulla bozza delle modifiche è riportato in quest’altro articolo del blog.
In estrema sintesi sembra che siano state tolte (per ora) le modifiche al regime di Sanatoria edilizia di cui agli articoli 36 e 37 del D.P.R. 380/01, cioè quelle procedure di regolarizzazione degli abusi e illeciti edilizi.
Per completezza, bisogna precisare che nella bozza iniziale vi era stata inserita una serie di modifiche al Testo Unico per l’edilizia che avrebbe riequilibrato diversi aspetti in materia di legittimazione urbanistica, conformità edilizia e di conseguenza sugli aspetti di commerciabilità immobiliare.
In particolare c’era stata una proposta di apertura alla tanto nota “sanatoria giurisprudenziale“, cercando di introdurre una sorta di “sanatoria differenziata” che avrebbe sciolto molti nodi sul patrimonio esistente e risalente.
Ad esempio, risulta stralciata anche la modifica del regime delle tolleranze edilizia ex art. 34 del TUE, che si presentava utile e interessante.
Stralciata pure la modifica all’art. 9-bis del D.P.R. 380/01 inerente lo stato legittimo dell’immobile: avrebbe introdotto una soluzione che avrebbe risolto problemi di incertezze di rappresentazione grafica nei titoli edilizi del passato
Per adesso mi sento di commentare, e confermare quanto anticipato in precedenza: le modifiche alla normativa urbanistica richiedono studi approfonditi e valutazioni attente, onde evitare (davvero) scelte errate che potrebbero pregiudicare l’andamento delle trasformazioni edilizie e operazioni immobiliari.
Cosa risulta confermato dal Decreto Semplificazione
Da quanto leggo dal comunicato, risulta che abbiano confermato alcune correzioni e modifiche al D.P.R. 380/01, di cui attendo lettura del testo integrale del Decreto. Provo a riassumerle:
- Demolizione e ricostruzione, semplificati limiti su edifici esistenti (sicuramente modificando il comma 1-ter dell’articolo 2-bis del D.P.R. 380/01;
- Modifiche di prospetto, semplificate qualificandole come manutenzione straordinaria;
- riforma della conferenza dei servizi in forma semplificata;
- Rigenerazione urbana, incentivata dalla “compressione” del contributo di costruzione comunale;
- Proroga titoli edilizi rilasciati: introduzione di ulteriore regime semplificato rispetto al previgente;
- Previsione di rilascio attestazione di avvenuta formazione silenzio assenso da parte dello Sportello Unico Edilizia comunale;
Anche a livello di procedure amministrative, risulta confermato il rafforzamento dell’istituto del silenzio assenso, con un tempo massimo di 60 giorni e la definitiva chiusura delle rispettive posizioni tra P.A. e cittadino decorso tale termine.
Chiaramente, quanto sopra è fatto salvo la versione definitiva del Decreto; per giunta, il Consiglio dei Ministri n. 54/2020 si è concluso con la formula “salvo intese”, il che significa che i giochi non sono ancora conclusi.
Per quanto mi riguarda, terrò gli occhi aperti e condividerò le novità.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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