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Le nuove definizioni di Stato Legittimo, tolleranze edilizie e sanatoria potrebbero salvare retroattivamente certi interventi

Fin dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio DL 34/2020 si è posto il problema delle discordanze e irregolarità urbanistico edilizie dell’immobile, quando si doveva effettuare interventi agevolati con Superbonus e bonus edilizi minori.

Il bello è che dopo pochi due mesi intervenne il Decreto Semplificazioni DL 76/2020 a introdurre lo Stato Legittimo nel Testo Unico Edilizia DPR 380/01, creando la tempesta perfetta.

E allora iniziò il balletto dei correttivi e rimedi al problema su come intervenire col Superbonus in caso di edifici viziati da discordanze di vario tipo, che andavano dalla finestra spostata fino alle situazioni abusive gravi.

Ed ecco che allora coniarono in primis uno Stato legittimo semplificato per parti condominiali (Decreto “Agosto” 2020) e infine partorirono la CILAS, cioè una speciale comunicazione CILA per sole opere Superbonus di minore entità. Sono rimasti esclusi dai benefici degli ipotetici stati legittimi semplificati tutte le diverse pratiche edilizie rispetto alla CILAS.

Da allora si sono manifestati episodi di vario tipo quali sospensioni cantieri da parte dei Comuni, oppure dichiarazioni di inefficacia e annullamento delle CILAS; ci già state alcune pronunce ai vari TAR che, in merito a immobili affetti da irregolarità e sui quali sono state presentate le CILAS, si possono raggruppare così:

  • CILAS inefficace e non sanabile “retroattivamente” neanche con ottenimento di titolo in sanatoria
  • CILAS la cui validità/efficacia si recupera con ottenimento di sanatoria o regolarizzazione postuma.

Decreto Salva “Bonus”

Il nuovo Decreto Salva Casa potrebbe salvare implicitamente determinate situazioni con discordanze davvero lievi, e col beneficio di recuperare implicitamente anche le precedenti CILAS, rendendo non più perseguibile la situazione irregolare.

Il fatto è che ogni volta che la normativa allarga il perimetro delle opere rientranti in edilizia libera e tolleranze edilizie, solo in questi casi si ottiene l’effetto di riconoscere la loro legalità con effetto retroattivo.

E’ da vedere se e quanto tale allargamento possa estendersi anche alle fattispecie già accertate con ordinanza di rimessa in pristino e di demolizione da parte del Comune, e in particolare nei contenziosi avviati in sede amministrativa. In ambito penale invece si assisterà praticamente a fattispecie di “abolitio criminis” e di favor rei.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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