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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1 marzo 1945, n. 154 Norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra.

Pubblicata in GU n.53 del 2-5-1945, in vigore dal 03/05/1945 – versione testo originale


UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtu’ dell’autorità a Noi delegata;
Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori concerto con i Ministri Segretari di Stato, per l’interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia e per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.
Allo scopo di contemperare nei paesi danneggiati dalla guerra le esigenze inerenti ai più urgenti lavori edilizi con la necessità di non compromettere il razionale futuro sviluppo degli abitati, i Comuni, che saranno compresi negli elenchi da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici, dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione.
La spesa occorrente per la compilazione di detti piani sarà a carico dello Stato, nell’importo riconosciuto ammissibile dal Ministero dei lavori pubblici.
I Provveditori regionali alle opere pubbliche accerteranno se, nel termine fissato dal primo comma del presente articolo, i Comuni designati dal Ministro per i lavori pubblici abbiano formato il piano di ricostruzione. In caso negativo ne riferiranno immediatamente al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà a sua cura alla compilazione del piano.
Nello stesso modo potrà provvedersi alla redazione del piano di ricostruzione di quei comuni che, prima della scadenza del termine suddetto, abbiano informato il Ministero dei lavori pubblici che essi non hanno la possibilità di redigere il piano.
Per gli abitati parzialmente danneggiati, provvisti di un piano regolatore già approvato, il piano di ricostruzione dovrà essere con quello opportunamente coordinato. Il piano regolatore, anche dopo l’approvazione del piano di ricostruzione, continuerà ad essere attuato nelle zone e per le opere non previste nel nuovo piano.

Art. 2.
Il piano di ricostruzione, che ha efficacia di piano particolareggiato, dovrà indicare:
a) le reti stradali e ferroviarie;
b) le aree da assegnare a sede di edifici di culto, di uffici e servizi pubblici e a spazi di uso pubblico;
c) le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni, riparazioni e costruzioni di edifici e quelle sottoposte a vincoli speciali;
d) le zone che fuori del perimetro dell’abitato sono destinate all’edificazione perché’ riconosciute necessarie per la ricostituzione dell’aggregato urbano;
e) le caratteristiche delle zone di cui alle lettere c) e d).

Art. 3.
Il progetto del piano di ricostruzione di cui all’articolo precedente e’ costituito essenzialmente:
da due planimetrie disegnate sulla mappa catastale in scala non minore di 1 :2000, delle quali una dello stato dell’abitato in seguito ai danni subiti, e l’altra del piano di ricostruzione progettato;
da una relazione illustrativa e da un breve compendio delle norme edilizie che sono necessarie per la buona esecuzione del piano.

Art. 4.
Il piano di ricostruzione deve essere depositato nella segreteria comunale per la durata di quindici giorni, durante i quali ogni cittadino ha facoltà di prenderne visione e presentare le proprie osservazioni.
L’eseguito deposito e’ reso noto al pubblico mediante avviso da affiggersi all’albo del comune ed in altri luoghi pubblici.
Scaduto il periodo di deposito, il sindaco, nel termine di otto giorni, deve trasmettere al Provveditore regionale alle opere pubbliche tutti gli atti, con le proprie deduzioni in merito alle osservazioni presentate.

Art. 5.
Il Provveditore, sentito il Comitato tecnico amministrativo del provveditorato regionale, rimette gli atti al Ministero dei lavori pubblici con il proprio parere sul piano e sulle eventuali osservazioni presentate in sede di pubblicazione.
Per l’esame dei piani di ricostruzione sono aggregati al Comitato suddetto il Sovraintendente ai monumenti o un suo delegato e due esperti in urbanistica scelti dal Provveditore fra persone di segnalata competenza.

Art. 6.
Il piano di ricostruzione i approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
Un estratto dei decreto stesso e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In seguito a tale pubblicazione il piano deve, insieme ad una copia del decreto di approvazione, essere depositato nella segreteria del Comune a libera visione del pubblico.
Dell’avvenuto deposito il sindaco deve dare notizia mediante avviso affisso in luoghi di pubblica frequenza ed inserito nel Foglio degli annunzi legali della Provincia ed in uno o più’ giornali fra quelli localmente più’ diffusi.(1)
Contro il decreto del Ministro e’ ammesso ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale soltanto per incompetenza e violazione di legge, restando escluso qualsiasi altro gravame in via
amministrativa.
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 740, ha disposto (con l’art. 9, comma 3) che la presente modifica cessa di avere efficacia dal 31 dicembre 1949.

Art. 7.
L’approvazione del piano di ricostruzione da parte del Ministro per i lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le opere in esso previste sono dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327))

Art. 8.
L’approvazione del piano di ricostruzione dà facoltà ai Comuni di espropriare le aree destinate a nuove costruzioni nelle zone di cui all’art. 2 lett. d).
Sono fatti salvi, a favore dei proprietari espropriati o dei loro eredi, i diritti di cui agli articoli 18 e 19 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nel caso in cui essi vogliano valersene per ricostruire fabbricati di loro proprietà già esistenti nel perimetro urbano.

Art. 9.
Per la procedura delle espropriazioni occorrenti per l’attuazione del piano di ricostruzione e per la determinazione dell’indennità si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto e’ disposto nei seguenti commi.
Su richiesta del Comune, il Prefetto della provincia dispone che, in contraddittorio degli espropriandi, sia dal Comune stesso formato lo stato di consistenza dei beni da espropriare. Sulle risultanze di tale stato, ed inteso il competente Ufficio tecnico erariale, il Prefetto determina la somma che il Comune dovrà depositare nella Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione e stabilisce i termini entro i quali il deposito deve essere eseguito.
L’ordinanza del Prefetto sarà notificata ai singoli espropriandi nella forma delle citazioni.
Effettuato il deposito delle indennità il Prefetto, a richiesta del Comune, emette il decreto di trasferimento della proprietà e di immissione in possesso degli immobili contemplati nello stato di consistenza.
A cura del Comune il decreto sarà trascritto all’Ufficio dei registri immobiliari e quindi notificato ai singoli interessati. La notificazione terrà luogo di presa di possesso dei beni espropriati.
Nei trenta giorni successivi a tale notifica, gli interessati possono proporre avanti l’autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura dell’indennità.

Art. 10.
Il Comune non potrà proporre varianti al piano approvato se non per sopravvenute ragioni che rendano inattuabile, in tutto o in parte, il piano medesimo o determinino la necessità di adeguare le previsioni a nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione.
Le varianti sono approvate con la stessa procedura prescritta per l’approvazione del piano originario.

Art. 11.
Entro quattro anni dall’approvazione del piano di ricostruzione il Ministro per i lavori pubblici con suo decreto stabilirà se nel Comune interessato sia sufficiente mantenere in attuazione il piano di ricostruzione, oppure se debba procedersi alla redazione di un piano regolatore secondo le norme vigenti in materia urbanistica ovvero alla revisione del piano regolatore, rimasto in attuazione a mente dell’ultimo comma del precedente art. 1.
Qualora il piano di ricostruzione sia, ritenuto sufficiente, la durata complessiva della sua efficacia sarà stabilita nel predetto decreto Ministeriale e non potrà eccedere il termine di dieci anni.
Ove invece si provveda alla redazione ovvero alla revisione del piano regolatore, il piano di ricostruzione avrà efficacia fino alla data di approvazione di quello, mia non oltre il complessivo termine di dieci anni.

Art. 12.
Il Ministro per il tesoro e’ autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l’attuazione, del presente decreto.

Art. 13.
Per la Sicilia e la Sardegna l’applicazione delle presenti disposizioni e’ demandata ai rispettivi Alti Commissari, salvo per quanto concerne l’approvazione degli elenchi di cui all’art. 1.

Art. 14.
Le disposizioni contenute nella legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, continueranno ad essere applicabili ai Comuni di cui al precedente art. 1, sempre che non siano incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

Art. 15.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di
farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi’ 1° marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI – RUINI – SOLERI – TUPINI – ARANGIO RUIZ

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addi’ 27 aprile 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 130. – FRASCA

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