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Le opere dei Permessi di Costruire e DIA devono essere avviati entro un’anno dalla loro efficacia

In linea di principio la decadenza del titolo per omesso inizio lavori sarebbe automatica, tuttavia recenti pronunce….

Tra le cause di decadenza del permesso di costruire, il TUE indica il termine per l’inizio dei lavori, che non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo stesso; quello di ultimazione invece non può superare tre anni dall’inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga (Cons. di Stato IV 908/2017).

Dai tribunali amministrativi regionali emergono sentenze che hanno affermato che “la ragione che giustifica l’obbligo per l’ente locale di adottare un atto che formalmente dichiari l’intervenuta decadenza del permesso di costruire va individuata nella necessità di assicurare il contraddittorio con il privato in ordine all’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che giustifichino la pronuncia stessa (T.A.R. Toscana FI n. 322/2017, T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, 21-09-2016, n. 1454).

La perdita di efficacia del permesso di costruire è subordinata all’attuazione di una potestà provvedimentale ed è conseguenza di un atto formale espresso dell’Amministrazione che, a sua volta, presuppone lo svolgimento di un apposito procedimento amministrativo.

Lo svolgimento di una procedura, diretta ad accertare i presupposti per ufficializzare formalmente la decadenza del titolo abilitativo, comporta la necessità che la procedura sia avviata tempestivamente rispetto all’attività istruttoria esperita e agli accertamenti posti in essere e, ciò, nell’intento di consentire al soggetto interessato di poter contestare efficacemente l’esistenza di opere idonee ad escludere la decadenza del titolo abilitativo.

Il prolungato ritardo dell’azione amministrativa può sconfinare nel regime di autotutela 

L’immediatezza dello svolgimento di questo procedimento è, infatti, una conseguenza della necessità di permettere all’interessato di poter contestare le ragioni dell’Amministrazione, avendo a riferimento un periodo di tempo ben delimitato e cristallizzato dagli accertamenti posti in essere (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 06-10-2016, n. 1243), nell’ambito del quale sia possibile verificare con certezza la situazione e lo stato dei luoghi.

Il discorso vale anche per le DIA, le denunce di inizio attività, che recentemente sono state oggetto di riforma del Decreto ‘Scia 2’, il quale dispone la loro definitiva sostituzione col più critico regime delle SCIA.

Va infine sottolineato che la possibilità dell’Amministrazione di dichiarare la decadenza dei lavori relativi (anche) ad una DIA, a prescindere dal momento in cui sono stati svolti gli accertamenti e, comunque, dopo il formarsi di un affidamento supportato da un comportamento concludente, appare in contrasto con quanto previsto dalla disciplina della stessa DIA.

Nell’ambito di quest’ultima l’intento del Legislatore è stato quello di individuare precisi ambiti temporali entro i quali è possibile esercitare il potere inibitorio (art. 19 comma 3 L. 241/90) e il potere di autotutela di cui all’art. 21 nonies e, ciò, anche nell’esigenza di garantire una stabilità e certezza dei rapporti giuridici riconducibili a detto titolo abilitativo.

L’autotutela entrerà anche nel merito specifico del singolo procedimento?

Il regime di Autotutela è stato oggetto di recenti riforme amministrative con alcuni decreti, soprattutto a partire dal 2015, attraverso i quali lo Stato ha finalmente chiarito termini e tempistica della sua applicazione.

L’Autotutela punta principalmente a svolgere una valutazione comparativa tra interesse pubblico e affidamento nel privato, allo scopo di rendere efficiente l’azione amministrativa nei confronti del cittadino.

Si tratta di una materia che andrà sempre più presa in considerazione soprattutto per analizzare tutta la documentazione pregressa e depositata negli enti pubblici.

Con la SCIA il problema non si pone, in quanto l’efficacia avrà inizio contestualmente al suo deposito, fatto salvo i casi in cui l’efficacia della SCIA è posticipato all’acquisizione dei necessari pareri, nulla osta o autorizzazioni imposti da norme di settore.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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