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Il Consiglio di Stato ribadisce l’onere della sussistenza probatoria al richiedente il condono edilizio

La sussistenza di tale onere probatorio grava all’interessato in quanto può fornire inconfutabili atti ed elementi probatori capaci di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione dell’abuso.

Così si è espressa la sesta sezione del Consiglio di Stato mediante sentenza n. 2179 depositata lo scorso 24 maggio 2016, confermando l’orientamento già espresso in materia di Condono edilizio (cfr. Cons. Stato VI n. 1777/2015, n. 3666/2015; n. 2774/2015, n. 6/2015; n. 2960/2014; n. 4766/2014).

Con essa è stato precisato che in difetto di elementi probatori inconfutabili, resta integro il potere amministrativo di negare la sanatoria e di irrogare le sanzioni demolitorie (cfr. Cons. Stato, IV 29-5-2014 n. 2782; IV 27-12-2011 n. 752; IV 27-11-2010 n. 8298).

Inoltre, il CdS ha affrontato le casistiche dubbiose o non acclaranti l’esatta datazione dell’ultimazione dell’opera abusiva entro una soglia temporale limite quale requisito necessario per la domanda di condono.

Nei casi in cui documenti e dichiarazioni allegati dal richiedente non siano sufficienti a dimostrare l’effettivo momento di esecuzione dell’abuso, nonchè la sua sussistenza anteriore ad un certo quadro temporale, l’amministrazione può respingere la domanda di condono senza che alla stessa gravi l’onere (di segno opposto) in sede di istruttoria.

La sentenza si è occupata anche degli strumenti o elementi probatori utilizzabili dal richiedente il condono al fine di fornire la prova inconfutabile della data di ultimazione dei lavori.

Al riguardo il CdS ha ritenuto non utilizzabili le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

La suprema corte amministrativa ritiene infatti che nel processo amministrativo del Condono esse non abbiano alcun effettivo valore probatorio; al contrario, esse devono essere considerate come elementi indiziari che, in assenza di altri elementi precisi e concordanti, non risultino idonei a scalfire i presupposti dell’istruttoria e a dimostrare l’inattendibilità di quanto illustrato dal richiedente (cfr. Cons. Stato, IV 29-5-2014 n. 2782; IV 27-5-2010 n. 3378).

Le dichiarazioni sostitutive da parte del richiedente non sono sufficienti a provare il termine di ultimazione dei lavori, dovendo questo essere supportato da ulteriori riscontri documentali, eventualmente indiziari purché altamente affidabili; in difetto di tali elementi, resta salvo il potere di negare la sanatoria dell’abuso (cfr. Cons. Stato, VI 15-10-2013 n. 5007).

Il caso specifico della sentenza 2179/2016 riguarda la domanda di condono edilizio ex L. 326/2003 relativo ad un ampliamento di cui si occorreva dimostrare l’ultima dei lavori in epoca anteriore al 31-03-2003.

Il richiedente aveva  fornito documentazione aerofotogrammetrica scattata cinque mesi dopo tale soglia temporale, ritenuta non sufficiente dal Comune per dimostrare la realizzazione dell’abuso anteriore al 31 marzo 2003, tenuto conto della mancata produzione di ulteriori documenti atti a suffragare in modo univoco e congruente l’avvenuta ultimazione dei lavori alla suddetta data.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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