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L’intera normativa sulle opere da realizzare in zone dichiarate sismiche riguarda non solo le nuove costruzioni, ma «tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità»

La Consulta dichiara costituzionalmente illegittimo l’art. 21/bis L.R. 16/2008 della Regione Liguria perchè contrasta col principio stabilito dall’art. 94 del TUE.

Con sentenza n. 272 del 16 dicembre 2016 la Consulta ha ribadito la prevalenza della procedura autorizzativa all’Ufficio Tecnico regionale (Genio Civile, ndr) per tutte le opere e costruzioni in zone sismiche, senza poter fare distinzione tra tipologia di intervento o di titolo edilizio abilitativo.

La Regione Liguria invece nella propria legislazione aveva introdotto l’esclusione della preventiva autorizzazione sismica, prevista dall’art. 94 del DPR 380/01, per gli interventi sul patrimonio edilizio soggetti a SCIA.

Tale disposizione contrastava col principio fondamentale previsto proprio dal suddetto articolo 94, che condiziona l’inizio di tutti i lavori in zone dichiarate sismiche all’ottenimento dell’apposita autorizzazione del Genio Civile.
In mancanza di ciò non è possibile avviare nessuna opera di valenza strutturale, anche se in possesso dei prescritti titoli abilitativi urbanistico-edilizio.

Più volte la Corte Costituzionale ha costantemente ricondotto disposizioni regionali disciplinanti le costruzioni in zone sismiche all’ambito materiale del «Governo del territorio», nonché a quello della «Protezione civile», in quanto riguardanti profili di tutela dell’incolumità pubblica (sentenza n. 254 del 2010).

In entrambe le materie di Governo del territorio e Protezione civile, in legislazione concorrente, spetta allo Stato di fissare i principi fondamentali (tra le tante, sentenze n. 300 e n. 101 del 2013, n. 201 del 2012, n. 254 del 2010, n. 248 del 2009, n. 182 del 2006).

L’antisismica è ricompresa nella Protezione civile e Governo del territorio, materie in legislazione concorrente

Nella richiamata giurisprudenza della Consulta assumono valenza di «principio fondamentale» le disposizioni contenute nel Capo IV del TUE, rubricato «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche», che dispongono determinati adempimenti procedurali, quando rispondono ad esigenze unitarie, da ritenere particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico.

Considerata la rilevanza del bene protetto, che coinvolge il valore della tutela dell’incolumità pubblica, essa non tollera alcuna differenziazione collegata ad ambiti territoriali.

Nella sentenza di Corte Costituzionale n. 182 del 2006 è stato affermato che il principio della previa autorizzazione scritta desumibile dall’art. 94 del TUE trae il proprio fondamento dall’intento unificatore del legislatore statale, il quale «è palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto.

La pubblica incolumità trascende anche l’ambito della disciplina del governo del territorio, per attingere a valori di tutela che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali».

Non è stata quindi condivisa dalla Consulta la linea con cui la disposizione impugnata esenterebbe l’autorizzazione sismica le sole opere “minori” e l’autocertificazione del tecnico sul rispetto della disciplina di settore sarebbe sufficiente a presidiare i valori che stanno alla base della normativa sulle costruzioni in zone sismiche.

L’intera normativa sulle costruzioni in zone sismiche riguarda non solo le nuove costruzioni, ma tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità

Il legislatore applica cioè un concetto trasversale molto ampio, indifferente e autonomo rispetto ad altre classificazioni valevoli nella disciplina edilizia, e tendenzialmente omnicomprensivo di tutte le vicende in cui si tratti della realizzazione di un’opera edilizia rilevante per la pubblica incolumità (Consiglio di Stato IV n. 3706 del 12 giugno 2009).

La circostanza che interessi il patrimonio edilizio esistente non esclude che possa trattarsi comunque di intervento su costruzione in zona sismica da ricomprendere nell’ambito dell’art. 94 del TUE, alcuni dei quali possono anche presentare rilevante impatto edilizio, come la manutenzione straordinaria con frazionamenti ed accorpamenti di unità immobiliari, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia che ricomprende perfino demolizione e ricostruzione di edifici esistenti.

Sotto altro profilo, la Consulta sottolinea come l’autorizzazione preventiva costituisca uno strumento tecnico idoneo ad assicurare un livello di protezione dell’incolumità pubblica indubbiamente più forte e capillare rispetto al meccanismo del controllo ex post ed eventuale, proprio della SCIA.

Trovo interessante anche il commento sulla questione espresso da Massimo Grisanti (leggi articolo).

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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