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  • Carlo Pagliai
  • SCIA

Il principio del titolo tacito sostitutivo del permesso è confermato nel Decreto ‘Scia 2’.

Il legislatore ha mantenuto una procedura speciale che consente le ristrutturazioni edilizie pesanti senza dover ricorrere al Permesso di Costruire.

La disciplina dei titoli abilitativi normata dal DPR 380/01 negli ultimi anni è stata oggetto di frequenti modifiche compiute attraverso diversi interventi legislativi, citiamo i principali : L. 73/2010, L. 122/2010, L. 106/2011, L. 98/2013 (c.d. Decreto del Fare), L. 133/2014 (Sblocca Italia), D.Lgs. 222/2016 (Scia 2), L. 96/2017.

Essi hanno ridisegnato la classificazione degli interventi edilizi ed il relativo regime normativo nel settore strettamente edilizio urbanistico, ai quali si devono aggiungere anche i non meno importanti DPR 31/2017 in materia di semplificazione paesaggistica, e il DPCM 20 ottobre 2016 sul Regolamento Edilizio Tipo.

Gli ultimi anni sono stati cruciali in quanto hanno avviato una stagione di ripensamento e vera ristrutturazione dei regimi amministrativi in ambito edilizio, tanto è che il Parlamento con l’articolo 5 della L. n. 124/2015 ha delegato il Governo ad individuare con esattezza, con uno o più decreti legislativi, i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio d’attività o di silenzio assenso nonché di quelli per i quali è necessaria l’autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei:

  • principi e criteri direttivi desumibili dagli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • principi del diritto dell’Unione europea relativi all’accesso alle attività di servizi;
  • dei principi di ragionevolezza e proporzionalità;

In tal senso è stata anche introdotta la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti, e prevedendo altresì l’obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all’atto della presentazione di un’istanza, i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.

Era quindi necessario provvedere ad una riforma al previgente ordinamento.

La delega è stata attuata con due decreti legislativi:

  • D. Lgs. 126/2016 c.d. ‘Decreto Scia 1’,  il quale detta la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio attività (Scia), definendo inoltre le modalità di presentazione di segnalazioni o istanze alla pubblica amministrazione;
  • D. Lgs. 222/2016 c.d. ‘Decreto Scia 2’, il quale individua con apposita tabella, che è parte integrante del decreto, le attività oggetto di comunicazione, di segnalazione certificata di inizio attività (Scia), di silenzio assenso nonché quelle per cui è necessario un provvedimento espresso e contiene specifiche disposizioni normative di coordinamento. In essa sono ricomprese 105 tipologie di intervento (attività) individuate nel campo dell’edilizia e sintetizzate nella tabella con l’indicazione della relativa attività, ossia dell’intervento da realizzare; del regime amministrativo, ossia del corretto titolo edilizio richiesto per ciascun intervento; delle concentrazioni di regimi amministrativi e ed infine dei relativi riferimenti normativi.

Maggiori approfondimenti? Ne parlo nei video corsi:

All’appello ancora oggi manca il Glossario Unico delle opere edilizie.

Ad oggi 2 novembre 2017 non risulta promulgato il tanto atteso glossario unico contenente le principali opere edilizie, individuante le categorie di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, secondo quanto indicato nella tabella A allegata al decreto legislativo n. 222 del 2016 (articolo 1, comma 2, d. Lgs. n. 222 del 2016).

Lo scopo di tale Glossario, quale ultimo elemento di chiusura dell’intero ciclo di riforma avviato come sopra, è di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale. Lo attenderemo con ansia ancora per molto, domando io ?

Il passaggio tra i due regimi ha interessato anche i due procedimenti speciali DIA/SCIA alternativi al Permesso di costruire.

Prima del Decreto ‘Scia 2’, entrato in vigore il 11 dicembre 2016, a livello nazionale era prevista la Super-DIA, ovvero una Denuncia di Inizio Attività da poter presentare in alternativa al PdC per alcune particolari categorie di intervento di natura rilevante, rimaste pressochè invariate nel passaggio del D.Lgs. 222/2016, che possiamo sintetizzare brevemente negli interventi di:

  • ristrutturazione “pesante” di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c); 
  • nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da specifici piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni a ciò;
  • nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche;

Prima del D.Lgs. 222/2016, al netto delle eventuali disposizioni regionali, il Testo Unico prevedeva una DIA alternativa al permesso di costruire, con un art. 22 comma 3 un pò “pasticciato”: se si ricorda bene nella versione del DPR 380/01 anteriore al D.Lgs. 222/2016 il titolo dell’articolo e i primi commi avevano per oggetto la SCIA, mentre il terzo comma indicava all’improvviso una DIA alternativa al PdC soggetta obbligatoriamente all’inizio dei lavori differito di almeno trenta giorni.

Il D.Lgs. 222/2016 ha revisionato questa impostazione e ha sostituito la procedura di DIA alternativa al PdC con la nuova SCIA alternativa al PdC.

I procedimenti hanno caratteristiche diverse tra loro, sia nei termini temporali che procedurali, tuttavia in comune hanno molte cose:

  • sono soggetti alle responsabilità e sanzioni penali di cui all’art. 44 del TUE, proprio perchè interessanti opere edilizie rilevanti e praticamente soggette al Permesso di Costruire;
  • differimento inizio dei lavori di almeno trenta giorni;
  • stesse categorie speciali di intervento;
  • stessi limiti previsti da norme e discipline settoriali;

Entrambi i procedimenti di Super-DIA e Super-SCIA sono collegati tra loro da un filo di continuità, col quale il Legislatore ha inteso mantenere aperto un regime più favorevole e semplificato a favore del cittadino per certi interventi.

La Super-SCIA, o Scia alternativa al PdC costituisce distinta disciplina procedurale rispetto a quella più consueta della SCIA “ordinaria”. Ad oggi il TUE riformato dal Decreto ‘Scia 2’ ha chiarito questo spartiacque coi nuovi articoli 22 e 23 DPR 380/01.

Sulla SCIA alternativa al PdC consiglio questo approfondimento: SCIA normale o Super ?

Riguardo all’utilizzo della Super SCIA nelle nuove costruzioni è tutto condizionato da appositi strumenti urbanistici attuativi comunali, ed è ipotesi assai rari da imbattersi.

Piuttosto i casi di ristrutturazione edilizia “pesante” sono più frequenti, ma di converso la probabilità di vederli compiuti mediante queste due super-procedure è assai rara, considerato l’effettiva responsabilità posta in capo al professionista.

Parafrasando il collega Logrippo, con queste super procedure il permesso viene “dato” dal professionista.

Difformità compiute con Super-DIA o Super-SCIA.

Sicuramente le difformità eseguite in questo ambito assumono da subito natura rilevante e anche di tipo penale. Non stiamo parlando di eventuali opere minori, varianti non essenziali o modifiche sostanziali, ma del caso di opere compiute in assenza dei presupposti di conformità alla disciplina normativa e strumentazione/regolamentazione urbanistica locale.

Più dettagliatamente, ponendo il caso di una ristrutturazione edilizia pesante che demolisce un manufatto per ricostruirlo in modo diverso, senza rispettare un particolare indice o parametro del PRG: in questo caso il rischio è dell’invalidità del titolo stesso, ancorché formatosi per silenzio assenso, ipotesi per la quale si apre il dilemma dell’autotutela e affidamento del privato, sfociando nella ipotesi di Ristrutturazione edilizia “pesante” in assenza o difformità dal permesso di costruire.

Ecco perchè molti professionisti prediligono attendere tempi per ottenere il meno rischioso titolo espresso del Permesso di Costruire.

Fonte e riferimenti: sentenza Cass. Pen. III n. 46480/2017.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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