Mancato o ritardato pagamento degli oneri concessori non impedisce il rilascio del titolo abilitativo
La giurisprudenza ribadisce che l’opera determina uno spazio suscettibile di uso autonomo
Il Regolamento Edilizio Tipo indica una specifica definizione per Portico e Porticato.
Ed è espressamente indicata come:
“Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio”.
Prima permettimi di sottolineare una differenziazione che proviene dall’architettura, specificando le definizioni:
- porticato: è realizzato al piano terra;
- portico: è realizzato ai piani superiori al piano terra;
Detto questo, l’Italia è piena di portici e porticati, sia in edifici pubblici, sia in quelli privati.
Esiste anche una terza categoria, quelli di proprietà privata e gravati da servitù perenne di uso pubblico, che caratterizzano molti centri storici delle città.
I portici/porticati caratterizzano soprattutto vie e piazze di città che vantano una secolare tradizione mercantile e di commercio, in quanto spesso la dinamica costruttiva che portava alla formazione del portico era appunto la realizzazione dell’attività mercantile di fronte ai fondi situati al piano terra.
Portici e porticati si prestano spesso alla chiusura con tamponature o serramenti, ovviamente in edifici privati.
Fatto stà che la semplice chiusura totale o parziale del portico determina un aumento di volume, nonchè modifica di sagoma.
Primo aspetto: il volume, per definizione anche dell’attuale Regolamento Edilizio Tipo, è il prodotto della superficie per l’altezza lorda.
La superficie, a sua volta, si distingue tra lorda e accessoria.
Ovviamente, i portici/porticati sono espressamente inquadrati nel Regolamento come superfici accessorie.
La chiusura di una portico/porticato comporta la sua alterazione da superficie accessoria in superficie utile. E qui argomenti da eccepire ce ne sono pochi, a meno che l’ex portico continui a mantenere una connotazione di superficie accessoria, come ad esempio (cfr Reg. Edil. Tipo):
• ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
• tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile;
• le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;
• i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile;
• i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
• spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
• le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.
Quindi, se non mantiene la connotazione di spazio accessorio, diviene superficie utile.
Il cambio di questa natura comporta aumento del carico urbanistico in quanto, appunto, cambia la natura del volume che da accessorio diventa utile.
Secondo aspetto: l’utilizzo autonomo; sembra impossibile da credere, ma la chiusura di un portico aperto su tre lati determina la realizzazione di un nuovo locale autonomamente utilizzabile, con conseguente incremento della preesistente volumetria (Cons. di Stato V n. 1822/2016, Cons. di Stato IV 30 settembre 2013, n. 4851, Cons. Stato, Sez. VI, 5/8/2013 n. 4089; Sez. V, 8/4/1999, n. 394; 26/10/1998 n. 1554).
Ciò vale anche nell’ipotesi in cui le vetrate siano facilmente amovibili (Cons. di Stato V n. 1822/2016) e siano destinate a chiudere il manufatto, solo per un determinato periodo nell’arco dell’anno, posto che:
- le modalità di installazione e rimozione di una struttura sono indifferenti rispetto alla sua funzione (nella specie quella di realizzare un vano chiuso);
- l’utilizzo stagionale delle vetrate con è sufficiente a conferire natura precaria all’opera, perchè occorre che la struttura sia oggettivamente inidonea a soddisfare esigenze prolungate nel tempo.
La giurisprudenza ha ritenuto, che la natura precaria di un manufatto non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente assegnatagli dal costruttore, rilevando l’idoneità dell’opera a soddisfare un bisogno non provvisorio attraverso la perpetuità della funzione (Cons. di Stato V n. 1822/2016, Cass. Pen., Sez. III, 8/2/2007 n. n. 5350).
Coerentemente è stato affermato che nemmeno l’eventuale intendimento di utilizzare la struttura stagionalmente, può consentire di attribuire alla stessa carattere precario.
Terzo aspetto: l’altezza interna; per la giurisprudenza, il solo cambio funzionale da accessorio ad utile è sufficiente per rendere irrilevante il fatto che un portico abbia già altezza interna superiore a quella dei vani accessori, secondo quanto indicato nei regolamenti edilizi e dalla disciplina in materia (Cons. di Stato V n. 1822/2016).
Quarto aspetto: la sagoma; ritengo che ancora a catena, la trasformazione del volume si rifletta anche sugli aspetti planivolumetrici del fabbricato, premesso che il perimetro o filo del fabbricato resti invariato.
La sagoma edilizia è un elemento di natura planivolumetrica.
Il Regolamento Edilizio Tipo, pubblicato in GU Serie Generale n. 268 il 16-11-2016, riporta l’esatta definizione di Sagoma Edilizia alla rubrica n. 18 dell’Allegato A:
Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.
Se hai letto bene, si fa particolare rifermento alla costruzione fuori terra.
In conclusione, trattandosi di intervento rilevante, con ogni probabilità è soggetto al Permesso di Costruire.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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