Introdotta possibilità di ridurre altezze minime fino a 2,40 m mediante ristrutturazione
La sentenza del Consiglio di Stato n° 2478/2015 del 15/05/2015 ha dichiarato legittimo il diniego del Comune all’istanza di Condono edilizio per un manufatto incompleto in funzione del parere negativo della competente Soprintendenza.
Il presupposto giuridico per la procedibilità del Condono è l’avvenuta ultimazione delle opere ad una certa data.
Nella fattispecie il ricorrente aveva presentato un’istanza di condono di un manufatto realizzato in zona gravata da più vincoli tra cui quello paesaggistico (zona costiera), inoltre gli organismi edilizi si presentavano privi di muri perimetrali e dotati di coperture “provvisorie”.
Seppure l’istanza fosse accompagnata anche da un preciso progetto di recupero a completamento la Soprintendenza ha emesso parere negativo in quanto lo stato attuale dei volumi a grezzo, ampiamente documentato da foto, si presentava in quell’istante in palese incompatibilità paesaggistica e quindi condizione sufficiente per denegare l’istanza dal Comune [1][2][3].
Alle stesse conclusione perviene una precedente sentenza dello stesso Consiglio di Stato n° 1129 del 25 febbraio 2013.
Il valore culturale del paesaggio, come statuito con l’Art. 9 della Costituzione, mantiene una posizione di privilegio di fronte all’abuso edilizio privato.
Note e Riferimenti:
[1] Art. 32 della L. 47/85 al comma 1 statuisce:
Fatte salve le fattispecie previste dall’articolo 33, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, ivi comprese quelle ricadenti nei parchi nazionali e regionali, e’ subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela dal vincolo stesso.
Qualora tale parere non venga reso dalle suddette amministrazioni entro centoventi giorni dalla domanda, si intende reso in senso negativo. (omissis)
[2] Art. 32 della L. 47/85 al comma 3 statuisce:
Qualora non si verifichino le condizioni di cui alle precedenti lettere, si applicano le disposizioni dell’articolo 33. (omissis)
[3] Art. 33 della L. 47/85 al comma 1 statuisce:
Le opere di cui all’articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora, questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse:(omissis)
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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