Insufficiente la relazione del Tecnico perchè occorre la dichiarazione espressa nel rogito
Spesso confuse e ignorate tra loro, sono requisiti assolutamente necessari per effettuare una corretta compravendita dell’immobile regolare sotto ogni profilo edilizio e urbanistico.
Si tratta di un problema che emerge puntualmente, sopratutto per gli immobili edificati in epoca anteriore al 1° Settembre 1967.
Vendere la casa senza la conformità catastale, connessa a quella urbanistica, può esporre il venditore a molti rischi, in quanto dal 2010 la norma dispone nuove regole più severe.
Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unita’ immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità’ allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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