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In tema di regolarizzazione si apre un possibile scenario in cui la doppia conformità possa estendersi a tutte le norme settoriali edilizie.

Il ragionamento porta sulla via dell’applicazione estensiva del requisito di doppia conformità, portando alla paralisi e insanabilità di qualunque abuso.

Tempo fa mentre incontrai l’amico ingegnere Braian Ietto per ragionare sulla sanatoria degli abusi strutturali, e rifinimmo tra le forche caudine della doppia conformità prevista dall’art. 36 del T.U. edilizia DPR 380/01.

In pratica questo articolo di legge, l’unico che disciplina a livello nazionale (fatte salve le disposizioni delle regioni a statuto ordinario e speciale) la procedura di regolarizzazione ordinaria degli abusi edilizi.
Il criterio della doppia conformità è inderogabile (salvo Regioni a statuto speciale) e prescrive espressamente che è possibile ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

Cosa ricomprende quella dicitura “disciplina urbanistica ed edilizia” ? 

Sicuramente l’urbanistica in senso stretto, cioè quella dei titoli abilitativi planivolumetrici e architettonici.

E’ pacifico, e prassi uniforme, che anche la normativa antisismica vi rientri a pieno titolo nella disciplina edilizia; diciamo meglio, l’antisismica è una norma settoriale ricompresa nel più ampio calderone dell’edilizia/urbanistica.

Ma se l’antisismica è inquadrabile (giustamente) come disciplina sismica, allora quali altre norme settoriali sono inquadrabili come tali ?

  • normativa impiantistica attinente alle costruzioni;
  • isolamento termico, ad esempio, la famosa ex L. 10/91 oggi parzialmente assorbita anche nello stesso T.U. DPR 380/01;
  • acustica edilizia (tanti saluti su questa);
  • prevenzione incendi;
  • ecc… ecc… ecc;

La paesaggistica invece non vi rientra nel criterio della doppia conformità urbanistica

in quanto ha una specifica regolamentazione nel Codice dei Beni culturali D. Lgs. 42/2004, il quale ad oggi disciplina autonomamente il procedimento di sanatoria con la cosiddetta compatibilità paesaggistica.

Ecco, mi sembra che questo ragionamento, per quanto strampalato, non sia poi da prendere tanto sottogamba.
Dalla giurisprudenza di merito non ho riscontrato alcunché, e questo è un bene.

Viene subito da pensare che un abuso edilizio effettuato prima dell’entrata in vigore dell’acustica, oggi non può essere conforme a questa disciplina edilizia settoriale; ma se il ragionamento e diritto applicativo fosse questo, non troverebbe applicazione nella sismica, cosa che invece avviene (in Toscana abbiano una specifica normativa regionale che disciplina le procedure di sanatoria sismica).

Tuttavia l’interrogativo sull’assoggettamento delle norme settoriali edilizia al criterio della doppia conformità non è mai stato compiutamente affrontato.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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