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vincolo ferroviario

Vediamo come sia possibile condonare abusi edilizi relativi a istanze presentate con la prima legge sul condono, ovvero la n. 47/85.

Spesso viene menzionata come “vincolo ferroviario”, ma si configura come il rispetto di una distanza minima dai binari che devono rispettare le costruzioni e gli edifici, ed è disciplinata dal vigente D.P.R. 753/1980. Lo scopo di questa disposizione è tutelare la conservazione dell’infrastruttura ferroviaria, nonché salvaguardare la reciproca sicurezza tra infrastruttura e le zone adiacenti. Attualmente l’articolo 49 dispone che «Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell’art. 1».

Sulla natura di inedificabilità delle aree soggette a vincolo ferroviario la giurisprudenza amministrativa ha affermato che «il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto ferroviario, ai sensi del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, art. 49 e stradale o autostradale, ai sensi della L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 septies (c.d. legge urbanistica), come modificato dalla L. n. 765 del 1967, art. 19, dal D.M. 1 aprile 1968, nonché dalla L. n. 729 del 1961, art. 9, si traduce in un divieto assoluto di edificazione che rende le aree legalmente inedificabili» (Consiglio di Stato n. 9054/2024). In giurisprudenza «Il vincolo di rispetto ferroviario sia sempre stato considerato come vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta» (Cons. di Stato n. 600/2023, n. 4974/2012).

FOCUS VINCOLO FERROVIARIO:

Vincolo ferroviario: assoluto o relativo?

Ai fini del condono edilizio la giurisprudenza amministrativa la fascia di rispetto ferroviaria configura un vincolo di inedificabilità relativa, e come tale rientrante nella previsione dell’articolo 32 L. 47/85: l’assentibilità dell’opera è subordinata al parere favorevole dell’amministrazione preposta al vincolo (Cons. di Stato n. 10139/2024), normalmente attribuita a RFI – Rete Ferroviaria Italiana. L’articolo 60 del DPR 753/80 prevede la possibilità di derogare tale distanza minima, tramite autorizzazione espressa rilasciata dai competenti uffici ferroviari (vedasi Consiglio di Stato n. 4217/2014). Tuttavia, occorre sottolineare che la fascia di rispetto ferroviario viene inquadrata come vincolo di inedificabilità assoluta dalla giurisprudenza civile e dal Tribunale superiore delle acque pubbliche ai soli fini della determinazione dell’indennità di esproprio, (vedi Cass. Civ. n. 20604/2024, n. 5407/2024, n. 8121/2009).

Per il vincolo ferroviario vale quanto detto anche per gli altri tipi di vincoli: la compatibilità dell’opera da condonare deve essere valutata alla data dell’esame della domanda di sanatoria, rispetto al regime di salvaguardia garantito da un vincolo al fine di verificare l’effettiva tutela del bene protetto. Pertanto, l’esistenza del vincolo va valutata al momento dell’esame della domanda di condono, anche qualora sopravvenuto all’ultimazione lavori, con il risultato che, se non sussistono le condizioni di rispetto della normativa vincolistica in quel momento, il titolo in sanatoria non può essere assentito, anche se in ipotesi l’edificazione rispettava tale normativa al momento della sua realizzazione senza autorizzazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato n. 10139/2024, n. 8246/2019). Certamente non sarà facile ottenere l’atto di assenso o autorizzazione in deroga tardiva da parte dell’ente preposto a tutelare la fascia di vincolo ferroviario: esso tenderà spesso a far prevalere l’interesse della sicurezza rispetto all’interesse del privato. Inoltre, il mantenimento di un manufatto all’interno del vincolo ferroviario potrebbe tradursi in futuro a complicazioni e costi derivanti dall’esproprio di pubblica utilità, ad esempio per potenziamento o modifiche all’infrastruttura ferroviaria stessa.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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