La mera rappresentazione di abusi edilizi in precedenti titoli abilitativi rilasciati dal Comune non genera alcun legittimo affidamento.
Le fasce di rispetto cimiteriali non sono riducibili per istanze di condono e accertamento di conformità
Proprio di recente ho aggiornato il post relativo alla portata del vincolo cimiteriale, che ha carattere di inedificabilità assoluta e con pochissimi margini di deroga.
Per prima cosa devo premettere che la disciplina dell’area di rispetto cimiteriale è prevista dall’art. 338 del R.D. n. 1265/34 (Testo Unico leggi sanitarie), e ha subito diverse modifiche nel corso del tempo. Tra queste vorrei sottolineare la modifica operata dalla L. 166/2002.
Il vincolo cimiteriale nella predetta normativa vigente è indicato in misura minima di metri 200 (duecento) dal perimetro esterno del plesso cimiteriale.
Tale perimetrazione è obbligatoriamente cartografata nello strumento urbanistico comunale (Piano Regolatore), e se qualora risultasse assente l’efficacia del vincolo rimane a prescindere dal suo recepimento.
Vediamo se ad oggi è possibile regolarizzare una nuova costruzione, ampliamento o modifiche di quelli legittimamente esistenti all’interno della fascia di vincolo cimiteriale.
INDICE:
- Condono edilizio
- Sanatoria edilizia, SCIA in sanatoria e CILA tardiva
- Interventi fattibili nelle zone a vincolo cimiteriale
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Condono Edilizio, istanza pendente e presentata ai sensi della L. 47/85, L. 724/94 e D.L. 269/2003
Tralasciamo in questa sede le concessioni edilizie in sanatoria già rilasciate in passato, sulle quali si dovrebbe approfondire la correttezza o meno del suo rilascio e quale passata versione normativa art. 338 RD 1265/34 si facesse riferimento.
Prendiamo in esame pertanto tutte quelle domande di condono edilizio già depositate, ma giacenti o con istruttoria incompleta.
Partiamo da un punto fermo: il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità per legge e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con il perimetro dell’area cimiteriale (Cons. di Stato n. 5862/2019).
Tale vincolo ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, e ciò in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico-sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla sepoltura e – come si vedrà appresso – il mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale (Consiglio di Stato n. 949/2016).
Possibilità di derogare la fascia di vincolo cimiteriale
Per quanto riguarda la disciplina contenuta nei commi quarto e quinto comma art. 338 R.D. 1265/34, sia in versione vigente che anteriore alle modifiche ex L. 166/2002, bisogna osservare che la pregressa possibilità di ridurre la fascia di rispetto a 100 ovvero a 50 metri, nonché l’attuale possibile riduzione della fascia di rispetto per realizzare opere pubbliche o anche per l’attuazione di interventi urbanistici, poteva e può a tutt’oggi avvenire soltanto per motivi di interesse pubblico (cfr. sul punto, ad es. Cons. Stato n. 5862/2019, n. 4656/2017, n. 131/2014) e ad iniziativa del pubblico potere a ciò competente, e non già ad iniziativa del privato (cfr. ibidem).
La mera previsione da parte del legislatore, negli anzidetti due commi, di possibili azioni amministrative finalizzate alla riduzione dell’estensione della fascia di rispetto non identifica, infatti, un mutamento della natura intrinsecamente e indefettibilmente assoluta del vincolo, ma consente ai pubblici poteri di disporre, nel contesto delle proprie funzioni di pianificazione del territorio e mediante i procedimenti speciali inderogabilmente contemplati dai commi medesimi, l’ampliamento dell’area cimiteriale, ovvero la localizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse e di standard, in parte espressamente considerati di potenziale realizzazione anche da parte del legislatore medesimo, quali – per l’appunto – “parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre” nonchè, più in generale, la realizzazione di opere edilizie e l’insediamento di attività reputate compatibili, sotto il profilo sia igienico-sanitario, sia del mantenimento della sacralità del luogo, con la perdurante insistenza del vincolo (Cons. Stato n. 5862/2019).
La riduzione del vincolo deve infatti sempre e comunque rispondere ad interessi della collettività, non potendo per contro avvantaggiare il singolo soggetto privato.
Ma tutto ciò può avvenire solo ed esclusivamente per iniziativa dei pubblici poteri e nelle forme tassativamente contemplate nei due commi anzidetti.
Vincolo cimiteriale, inedificabilità assoluta, diniego automatico e retroattività
Pertanto in caso di condono edilizio in zona a vincolo cimiteriale non si rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 32 L. 47 del 1985, ma nell’ambito di applicazione dell’art. 33 L. 47/85; di conseguenza l’esistenza del vincolo è di per sé preclusiva dell’opera oggetto della domanda di condono, comportante automatico diniego alla domanda.
Inoltre bisogna rammentare che la natura assoluta del vincolo, anche nell’attuale vigenza dei predetti quarto e quinto comma dell’art. 338 R.D. 1265/34, che la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che l’eventuale circostanza dell’eventuale riduzione dell’estensione della fascia di rispetto cimiteriale non fa venir meno con valenza retroattiva gli effetti preclusivi per l’edificazione conseguenti al regime previgente (Cons. Stato n. 5862/2019).
Pertanto, all’interno della fascia di rispetto cimiteriale l’unico procedimento di regolarizzazione attivabile dai singoli proprietari è quello finalizzato agli interventi di cui al comma 7 art. 338 RD 1265/34 (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato n. 5862/2019, n. 5873/2017, n. 4656/2017, n. 3667/2015, n. 3410/2014). Al contrario, se le opere oggetto di condono edilizio rientrano in tale perimetro, non sussiste il divieto automatico come descritto sopra.
comma 7: all’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’ articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457”.
Sanatoria edilizia, con Accertamento di conformità, SCIA in sanatoria e CILA tardiva
Anche per gli attuali strumenti di regolarizzazione edilizia a regime ordinario si ripete il medesimo discorso fatto per il condono. Le procedure di regolarizzazione previste nel TUE sono:
- Accertamento di conformità art. 36, per rilascio di permesso di costruire in sanatoria;
- SCIA in sanatoria art. 37;
- CILA tardiva art. 6-bis;
In altre parole neanche per queste procedure ordinarie del TUE DPR 380/01 non sussiste la possibilità di ridurre l’ampiezza delle fasce del vincolo cimiteriale, proprio perchè non possono avvenire per interessi di privati cittadini.
Infatti in tal senso non è stato reputato sanabile mediante l’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. 380 del 2001 un abuso edilizio realizzato su di un’area di rispetto cimiteriale estesa per 100 metri e poi ridotta a 50 metri (cfr. al riguardo Cons. di Stato n. 5862/2019, n. 3410/2014): e ciò in dipendenza del ben noto requisito della c.d. “doppia conformità” che è inderogabilmente chiesto, in via generale, per tale tipo di sanatoria (cfr. sul punto, ex plurimis e tra le più recenti Cons. Stato, Sez. VI, 18 gennaio 2019, n. 470 e 16 aprile 2018, n. 2255, e anche Corte Cost. 9 gennaio 2019 n. 2).
Interventi fattibili nelle zone a vincolo cimiteriale
Anche per l’ambito del regime ordinario di regolarizzazione edilizia ammesso dagli articoli 6-bis, 36 e 37 del DPR 380/01, è sanabile soltanto quanto non fuoriesce dall’ambito del comma 7 art. 338 RD 1265/34, cioè interventi di minore entità:
all’interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell’ articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457”.
Faccio presente che oggi gli interventi di minore entità e di recupero del patrimonio esistente li troviamo traslati omologamente nell’art. 3 comam 1 del DPR 380/01.
Conclusioni e consigli
Bisogna concludere che eventuali istanze di accertamento di conformità presentate ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, oppure quelle presentate per Condono edilizio richiesto ai sensi dell’art. 31 L. 47 del 1985, o dell’art. 39 L. 724/94 o dell’art. 32 DL 269/03, non possono consentire al privato richiedente anche l’attivazione dei sopradescritti procedimenti di riduzione del vincolo, non trovando al riguardo spazio interessi di singoli rispetto alle esigenze generali.
Al che diventa un discreto problema per le domande di condono e sanatoria in attesa di definizione, o per gli accertamenti di conformità, SCIA in sanatoria ancora da presentare.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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