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Il richiedente deve provare la sussistenza di presupposti e requisiti comprovanti l’epoca dell’abuso nel condono edilizio.

Non è per niente facile dimostrare con documenti inconfutabili l’ultimazione di un abuso edilizio ad una certa epoca per diversi ordini di motivi.

In primo luogo è la carenza di documentazione stessa, che sia aerofotogrammetrica, catastale o cartografica.

E in seconda battuta è difficile perchè in molti casi gli abusi sono stati compiuti almeno dieci o venti anni prima del 1985, quindi non è difficile imbattersi in situazioni verificatesi circa cinquant’anni fa rispetto al nostro presente.

Ed ecco che qui casca l’asino, e la chiusura della domanda di condono edilizio ai giorni nostri può diventare un calvario complesso.

Emerge la necessità di dover dimostrare il principale presupposto del condono edilizio, cioè l’ultimazione dell’opera illecita in epoca anteriore ad una certa data.

Non è richiesta in tal caso la datazione, bensì la periodizzazione dell’abuso: la differenza tra i due è che la prima individua la data singola o comunque restringe assai il periodo di compimento dell’opera ad un brevissimo lasso di tempo, la seconda invece prende in esame un più ampio lasso di tempo estendibile ad anni o perfino decenni.

Quasi sempre il responsabile materiale dell’abuso non coincide più col richiedente il permesso di costruire in sanatoria.

Sono infatti intervenuti una serie di passaggi di compravendite, successioni o esecuzioni immobiliari che hanno trasferito la proprietà a terzi non direttamente responsabili dell’abuso.

Peggio ancora, quando l’effettivo responsabile dell’abuso è stato il costruttore, possono emergere difficoltà.

Infatti ho notato che buona parte delle domande di condono presentate, secondo la mia esperienza, risulta essere stata presentata proprio perchè il richiedente era consapevole della presenza di abusi.

Quando invece gli abusi sono stati compiuti dal costruttore, raramente i subentrati acquirenti ne sono divenuti a conoscenza.

Ecco quindi che diventa non facile dimostrare l’effettiva epoca dell’abuso delle opere.

La giurisprudenza in materia di condono edilizio della L. 47/85 si è pacificamente attestata sul principio che l’onere di provare l’effettiva ultimazione dei lavori abusivi, entro la data utile per ottenere il condono, è posto a carico del richiedente la sanatoria (Cons. di Stato IV n. 4060/2017, n. 463/2017, 2960/2014).

Secondo tale principio tale onere è motivato dal fatto che soltanto il richiedente interessato può fornire atti, documenti ed elementi probatori in grado di dimostrare la certezza dell’epoca di ultimazione dell’abuso (e aggiungo, l’interesse primario); in difetto di tale prove resta impregiudicato la potestà della P.A. di negare la richiesta di condono ed applicare le relative misure sanzionatorie e repressive conseguenti.

Il richiedente non può limitarsi a fornire un principio di prova e una ricostruzione verosimile (o debole), mentre l’azione e i procedimenti della P.A. sono basati sulla pienezza della prova e degli elementi fattuali, fondati sulla legittimità del proprio operato.

La semplice dichiarazione autocertificata non è di per sè sufficiente a cristallizzare il presupposto dell’epoca di abuso, e trattandosi di atto pubblico basato sulla veridicità/fede vale fino a querela di falso.

Sul versante quantitativo invece la documentazione deve essere probatoria e fornire elementi di certezza circa l’effettiva consistenza del manufatto, in particolare di sagoma, volumetria e aspetto.

La semplice carenza o insufficienza di tali presupposti di datazione o periodizzazione dell’abuso è sufficiente per il diniego del condono.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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