Mancato o ritardato pagamento degli oneri concessori non impedisce il rilascio del titolo abilitativo
La L. 47/85 delegò alle regioni la facoltà di chiedere oneri per abusi compiuti tra il 1967 e 1977.
L’emanazione della Legge “Bucalossi” n. 10/1977 modificò il regime dell’edificabilità dei suoli.
Molte furono le innovazioni che andarono a sovrapporsi alla previgente L. 1150/42 “Fondamentale”, modificata dalla L. 765/67 meglio nota come Legge Ponte.
Quella che incise molto l’edilizia privata fu l’introduzione obbligatorio della Concessione edilizia onerosa, il cui rilascio sottostava alla corresponsione al Comune del contributo previsto dall’articolo 3 della L. 10/77.
Questo contributo è ancora oggi commisurato all’incidenza di due voci di spesa, ovvero di oneri di urbanizzazione nonchè una percentuale riferita al costo di costruzione, ancora oggi rinvenute nell’art. 16 del Testo Unico per l’Edilizia DPR 380/01.
Nell’anno 1985 fu emanata la prima legge sul Condono edilizio, la L. 47/85, la quale diversificava l’epoca di compimento dell’abuso in tre fasce:
- anteriore alla Legge Ponte n. 765/1967;
- posteriore alla Legge Ponte n. 765/1967 e anteriore alla L. 10/1977;
- posteriore alla L. 10/1977 e fino alla data ultima di ammissione al condono (01 ottobre 1983 per il primo condono, e rispettive soglie per i due successivi condono edilizi);
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Il rilascio della Concessione edilizia in sanatoria è condizionato alla sua onerosità se dovuta.
Con l’articolo 37 c.2 L. 47/85, ai fini del Condono edilizio è consentito alle Regioni di modificare le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della L. 10/1977 (oggi trasposti sostanzialmente nel DPR 380/01), e in tal senso dovevano:
- imporre al contributo concessorio la misura non inferiore al 50 per cento di quello determinato secondo le disposizioni vigenti all’entrata in vigore della presente legge.
- emanare tali norme entro novanta giorni dall’entrata in vigore della L. 47/85, decorso inutilmente tale termine si applicano le norme vigente all’entrata in vigore della L. 47/85 (cioè quelle previste allora dalla L. 10/77 e poi dal DPR 380/01).
La predetta norma ha disposto che la modulazione regionale del contributo concessorio, ai fini del Condono edilizio, è comunque da relazionarsi in funzione della tipologia delle costruzioni, della loro destinazione d’uso e della loro localizzazione in riferimento all’ampiezza e all’andamento demografico dei comuni, nonchè alle loro caratteristiche geografiche.
Pertanto è possibile che ciascuna regione abbia legiferato l’applicazione e conteggio di oneri di urbanizzazione e contributo sul costo di costruzione in misura più modesta, se paragonata a quella astrattamente calcolata con gli oneri vigenti e applicato al regime edilizio ordinario.
GUIDA: COME CALCOLARE GLI ONERI CONCESSORI NEL CONDONO EDILIZIO
Alle regioni fu concessa facoltà di imporre il contributo concessorio.
Alle regioni è stato consentita pure la facoltà di prevedere o meno la corresponsione del contributo sul rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere realizzate dopo il 1 settembre 1967 e prima del 30 gennaio 1977, in misura non superiore, comunque, a quello previsto per le opere di urbanizzazione.
E’ prevista l’eccezione nei casi in cui tali opere di urbanizzazione fossero già state eseguite a cura e spese degli interessati.
Tale facoltà di legiferare doveva essere esercitata dalle regioni entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge 47/85; decorso inutilmente tale termine si applicano le norme vigenti all’entrata in vigore della presente legge (art. 37 ultimo comma L. 47/85).
L’abuso compiuto prima della L. 10/1977 non esclude automaticamente gli oneri concessori.
In sintesi, ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria, il pagamento del contributo concessorio (oneri + % costo di costruzione) è dovuto nei seguenti casi temporali come segue:
- posteriore alla L. 10/1977: obbligatorio a prescindere;
- anteriore alla L. 765/1967: non è mai dovuto;
- tra L. 765/67 e L. 10/1977: è dovuto solo se previsto da leggi regionali;
Ad esempio in Toscana è espressamente dovuto.
Questa previsione di rimessa facoltativa alle regioni aveva lo scopo di far partecipare gli interessati alle (eventuali) fasi di riqualificazione o adeguamento degli standard urbanistici del territorio comunale, soprattutto delle parti di territorio pesantemente colpite da fenomeni di abusivismo come lottizzazioni abusive.
Quanto sopra vale anche per i due successivi provvedimenti straordinari di condono edilizio di cui alla L. 724/94 e L. 326/03, i quali riattivarono l’efficacia degli articoli di cui ai Capi IV e V della L. 47/85.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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