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La formazione tacita del Condono presuppone tutti i requisiti ed elementi sostanziali per consentire la verifica della P.A.

Il silenzio assenso è una possibile (e limitata) modalità di formazione del titolo abilitativo edilizio, estesa anche alle domande di condono edilizio già presentate in passato fin dalla L. 47/85.

Il vero interrogativo che riecheggia ogni tanto è se il procedimento di condono edilizio abbia raggiunto il traguardo anche col silenzio serbato dal Comune; l’altra domanda che riaffiora ogni tanto da un orientamento minoritario è se il silenzio-assenso abbia un potere così elastico da assorbire tutte le magagne o irregolarità presenti nella domanda.

Per esempio, poche settimane fa ho ricordato in un post che la mancata risposta alla richiesta di integrazioni delle domande di condono edilizio comporta l’improcedibilità, e pertanto gli stessi effetti di rifiuto dell’istanza: in quel caso l’opera abusiva da “astrattamente” condonabile torna ad essere “pienamente” abusiva e soggetta ai provvedimenti repressivi.

Un approfondimento integrale sul tema del silenzio-assenso nel condono edilizio è pubblicato in questo post.

Oggi invece torno a parlare di quelle domande di condono che si presentano incomplete, anche dopo la risposta ad una richiesta di integrazione documentale notificata dal Comune al richiedente. In altre parole, anche il mancato riscontro della richiesta di integrazione documentale dell’istanza di condono edilizio giustifica il rigetto della medesima istanza da parte del Comune. Riprendo un principio prevalente (Cons. di Stato n. 16/2022) che afferma:

La formazione del silenzio-assenso sulla domanda di sanatoria degli abusi edilizi presuppone, infatti, che siano stati integralmente assolti dal richiedente gli oneri di documentazione consistenti nella prova circa la sussistenza dei requisiti sostanziali, relativi al tempo di ultimazione dei lavori, all’ubicazione, alla consistenza delle opere abusive e ad ogni altro elemento rilevante affinché possano essere utilmente esercitati i poteri di verifica dell’Amministrazione anche ai fini della corretta e definitiva determinazione dell’entità dell’oblazione.

Sempre dalla stessa giurisprudenza emerge come il silenzio assenso non si forma sulle istanze di condono documentalmente incomplete (Cons. Stato n. 16/2022, n. 1474/2021, 1287/2021, TAR Palermo n. 2023/2627).

Si evince a chiari lettere che l’istanza di condono debba essere corredata da qualsiasi documento obbligatorio, ma anche dei necessari altri documenti per fornire una adeguata rappresentazione dell’abuso.

Da tale norma emerge come il silenzio assenso si possa formare soltanto in presenza di tutti i presupposti da essa indicati e, in particolare, in presenza di una documentazione completa degli elementi richiesti dall’articolo riportato (Cons. di Stato n. 3676/2023).

Personalmente ho già sconsigliato di confidare nell’istituto del silenzio-assenso che, per carità, è scritto nero su bianco nei vari provvedimenti normativi: ma cento volte meglio avere il titolo rilasciato dal Comune, nel presupposto che ci siano tutte le carte e condizioni di correttezza. Anche perchè in caso di ulteriori discordanze o irregolarità, si potrebbero profilare rischi di annullamento della concessione edilizia in sanatoria rilasciata e ottenuta come “dolosamente infedele“.

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In presenza di vincoli già presenti o sopravvenuti dopo alla domanda di condono

Aggiungiamo pure un possibile “sgambetto imprevisto” dai vincoli (esempio paesaggistici), o dalla loro apposizione avvenuta dopo l’istanza. I vari provvedimenti normativi di condono edilizio hanno stabilito in linea generale che l’acquisizione del parere favorevole dall’autorità preposta a tutelare il vincolo è condizione essenziale per giungere positivamente al rilascio del titolo concessorio in sanatoria speciale.

La giurisprudenza amministrativa conferma da anni che la formazione del silenzio assenso sulla pratica di condono edilizio, richiede almeno l’avvenuto rilascio del parere favorevole dagli organi competenti. Riporto un paio di passaggi esaurienti:

– la divisata formazione del silenzio assenso è preclusa sia dalla incompletezza della documentazione allegata alle domande di condono, tanto da indurre l’Ufficio ad inoltrare richiesta di integrazione documentale per ciascuna di esse, sia dalla mancata acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del paesaggio, stante quanto previsto dal comma 27 dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con legge n. 326 del 2003 (cd. terzo condono) ove usa la formula “fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47”, norme che appunto si riferiscono alle “opere costruite su aree sottoposte a vincolo” prevedendo che “il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso”; (Consiglio di Stato n. 4975/2021).

in una zona interessata da vincolo paesaggistico, qual è quella per cui è causa tanto che di ciò si dà atto nelle stesse domande di condono, “la formazione del provvedimento tacito di assenso alla concessione in sanatoria, previsto dall’art. 35 comma 18, l. 28 febbraio 1985 n. 47, postula indefettibilmente la previa acquisizione del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sulla compatibilità ambientale della costruzione senza titolo; ne consegue che, se al momento dell’esame della domanda di sanatoria non risulta acquisito il parere favorevole sulla conformità dell’intervento alla disciplina paesaggistica, la formazione del silenzio-assenso è preclusa” (Consiglio di Stato n. 4975/2021, n. 4204/2012, C.G.A.R.S. S.U. n. 23/2023).

Lo stesso principio trova applicazione anche se un vincolo paesaggistico sia istituito dopo la domanda di condono ancora inevasa: esiste un fermo orientamento che rende obbligatoria la pronuncia dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico ex art. 32 L. n. 47/85 per rilasciare il condono edilizio, obbligo che sussiste al momento in cui deve essere esaminata e valutata l’istanza di sanatoria ( Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 20/1999).

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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