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Niente lavori ulteriori su immobili con istanze di condono pendenti, salvo casi di ultimazione al rustico e adeguamenti strutturali antisismici ex Legge 47/85.

Esiste una particolare casistica di domanda di condono che non soddisfa tutti i requisiti per un rilascio positivo, perchè prive dei requisiti previsti dalla legge 47/85 del Primo Condono, nonché dalle due successive norme L. 724/94 e L. 326/03.

E’ possibile recuperare questa posizione di sicuro diniego al Condono, eliminando o riducendo le porzioni dell’edificio che compromettono il rilascio della concessione in sanatoria, in corso di istruttoria comunale? La risposta è generalmente negativa, salvo margini ridottissimi riservati a specifiche casistiche.

L’articolo puoi anche ascoltarlo nella puntata podcast audio e nelle migliori app:

Partiamo da un esempio: domanda presentata col secondo condono edilizio L. 724/94 art. 39 c.1 che contiene un limite volumetrico per:

  • nuove costruzioni, fino a 750 metri cubi;
  • ampliamento fino al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque tale da non superare 750 metri cubi dell’edificio nella configurazione finale;

Ipotizziamo che il proprietario invece abbia un manufatto di 800 metri cubi e debba ridurre la volumetria per riportarla sotto i 750 metri cubi. Questa possibilità di adeguamento, dopo la presentazione dell’istanza, non è ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza.

La sentenza di Cassazione penale n. 4222/2023 conferma l’inammissibilità di adeguare con opere postume la configurazione originariamente non condonabile, effettuando ulteriori opere di assestamento, e lo ha fatto applicando gli stessi principi validi in linea generale anche per le sanatorie edilizie ordinarie:

E’ illegittimo, e non determina l’estinzione del reato edilizio di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, né di quello paesaggistico, e dunque non costituisce neppure valido presupposto per la revoca dell’ordine di rimessione in pristino, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all’esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell’alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica.

Durante il periodo di pendenza del Condono, sono consentite soltanto mere opere conservative, perchè il manufatto e le opere oggetto di istanza non devono essere snaturate: se vengono modificate prima dell’istruttoria ed esito, essi divengono non più riconoscibili rispetto a quelle rappresentate o documentate ad origine. Per questo motivo la procedura andrebbe incontro ad un sicuro diniego per improcedibilità.

Esistono anche possibilità per effettuare eventuali completamenti durante il periodo di pendenza del condono, cioè eccezioni al generale divieto di interventi posteriori alla presentazione di istanza:

Si propone anche la versione podcast dell’articolo su YouTube:

Per quanto riguarda la possibilità di effettuare interventi di manutenzione ordinaria su edifici abusivi durante la fase di condono pendente, la giurisprudenza ha consolidato un diffuso orientamento che non ammettere neppure tali interventi, anche se mirano a garantire l’integrità e la conservazione dell’edificio.

Infatti interventi di modesta rilevanza come le manutenzioni su immobili abusivi costituiscono reiterazione dell’illecito edilizio, penalmente rilevante.

Il consiglio che si può dare è di concludere il condono ove possibile e in presenza delle varie condizioni, ma a quanto pare non ci sono rimedi per situazioni “correggibili” durante la fase valutativa e istruttoria del condono.

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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