La mera rappresentazione di abusi edilizi in precedenti titoli abilitativi rilasciati dal Comune non genera alcun legittimo affidamento.
Ai fini del rilascio del condono edilizio per immobili che ricadono in aree vincolate, occorre il parere favorevole delle amministrazioni anche se il vincolo è stato imposto successivamente alla realizzazione delle opere e vige nel momento nella fase istruttoria della domanda di condono.
Il Consiglio di Stato ribadisce l’orientamento sulla necessità del parere positivo per condonare abusi edilizi su immobili soggetti a vincoli, a prescindere dalla loro apposizione.
Si torna ad analizzare gli aspetti vincolistici emersi dall’art. 32 e 33 della L. 47/85 sul primo condono edilizio.
La sentenza n. 01941/2016 depositata dalla sez. VI lo scorso 13 maggio evidenza ancora che il rilascio del condono edilizio per immobili ricadenti in aree vincolate necessita del parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, anche se il vincolo è stato imposto successivamente alla realizzazione delle opere e vige nel momento in cui deve essere esaminata la domanda di sanatoria.
La Corte esplicita che è irrilevante la sopravvenienza del vincolo alla costruzione dell’immobile in quanto la domanda di condono va esaminata con la normativa vigente alla conclusione del procedimento, criterio peraltro già espresso dalla stesso CdS sez. IV n. 5326 del 24 novembre 2015.
Il vincolo su un’area, istituito anche dopo l’intervento edilizio abusivo, non può restare senza effetti sul piano giuridico, con la conseguenza che deve ritenersi sussistente l’onere procedimentale di acquisire il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo in merito al possibile rilascio del titolo edilizio in sanatoria, a prescindere dall’epoca d’introduzione del vincolo.
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in termini semplici: il motivo ?
La giustificazione generale deriva dall’esigenza di vagliare la possibile compatibilità dell’attuale consistenza dei manufatti realizzati abusivamente nei confronti dello speciale regime di tutela degli obbiettivi di tutela e conservazione dei luoghi e immobili vincolati.
Motivazione che appare riportata anche nella sentenza espressa da CdS Sez. VI, n. 2297 del 7 maggio 2015.
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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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