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Annullare concessioni in sanatoria emesse con rappresentazioni e dati non veritieri è possibile anche a distanza di tempo dal rilascio.

Come ogni procedimento amministrativo edilizio, la validità del condono è condizionata alla presenza di molti requisiti e rispetto di certe condizioni.

Quando si acquisisce una pratica di condono edilizio rilasciata da un Comune non sarebbe male controllare se la domanda sia stata “taroccata” dal richiedente.

Certamente, in questo caso ci potrebbe essere anche la “manina” del tecnico professionista che ha provveduto a redigere la relativa documentazione di corredo, obbligatoria per legge.

Stiamo parlando quindi di documentazione fotografica, elaborati grafici e altri elementi.

Prendendo spunto dalla sentenza n. 2885/2017 del Consiglio di Stato, ricorrono i presupposti di domanda “infedele” di concessione edilizia in sanatoria in questi casi:

  • per mancata acquisizione del prescritto parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico esistente sulle aree interessate dalle costruzioni condonate;
  • per la mancata prova della esistenza dei manufatti oggetto dello stesso condono alla data di riferimento del 1° ottobre 1983, fissata dal citato art.31 della legge n. 47 del 1985 (vale anche per i condoni successivi);
  • per l’errata rappresentazione dei luoghi all’atto della presentazione della domanda di regolarizzazione degli abusi edilizi;

Molte domande di condono pregresse sono state presentate in maniera troppo frettolosa per vari motivi

La frenesia imposta dalle condizioni e scadenze passate per presentare le domande di concessione edilizia in sanatoria hanno reso preferibile l’approccio semplicistico al condono.

Quante volte vi è capitato di riscontrare dall’accesso agli atti una domanda di condono edilizio inevasa costituita dal modellino e dalla ricevuta di pagamento dell’oblazione?

Personalmente mi capita ancora ai giorni nostri.

La frenesia, anche in presenza di domande di sanatoria corredate di elaborati e documenti, non è una valida alleata.

In passato era prassi diffusa presentare le domande senza effettuare opportune verifiche delle circostanze asserite dall’allora proprietario.

Mi riferisco in particolare all’effettiva epoca delle opere abusive. Onestamente: a chi passava per la testa di mettere in dubbio la dichiarazione (o il ricordo presuntivo) del proprietario circa l’epoca di abuso?

Quale professionista avrebbe mai osato mettere in discussione la ferma credenza del committente, verità assoluta fino a prova contraria?

Dinanzi ad una domanda di sanatoria dolosamente infedele, che ha indotto in errore il Comune facendo conseguire titoli abilitativi altrimenti non rilasciabili, il decorso del tempo non può impedire all’Amministrazione di agire in via di autotutela.

Il Consiglio di Stato ha ribadito un principio condivisibile anche secondo buon senso.

Discrepanze rilevanti in questi atti sono sufficienti a giustificare l’annullamento in autotutela, anche con notevole decorso del tempo, proprio perchè prive dei presupposti fondamentali.

Riporto a piene mani un estratto della stessa sentenza del Consiglio di Stato:

«per costante giurisprudenza allorquando una concessione edilizia in sanatoria sia stata ottenuta dall’interessato in base ad una falsa o comunque erronea rappresentazione della realtà materiale, è consentito all’Amministrazione di esercitare il proprio potere di autotutela ritirando l’atto stesso, senza necessità di esternare alcuna particolare ragione di pubblico interesse, che, in tale ipotesi, deve ritenersi sussistente in re ipsa. Infatti, l’insegnamento giurisprudenziale prevalente ha individuato dei casi in cui la discrezionalità della P.A. in subiecta materia si azzera, vanificando sia l’interesse del destinatario del provvedimento ampliativo da annullare, sia il tempo trascorso, e ciò si verifica quando il privato istante abbia ottenuto il permesso di costruire inducendo in errore l’Amministrazione attraverso una falsa rappresentazione della realtà. (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. IV: 8 gennaio 2013, n. 39; 6 maggio 2014, n. 4300; 14 dicembre 2016, n. 5262)

Per completezza giova evidenziare che:

a) non è necessaria una specifica motivazione allorquando l’ente locale faccia applicazione dell’art. 40, co.1, l. n. 47 del 1985 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 5262 del 2016; n. 2693 del 2016);

b) la consistenza della falsa rappresentazione della situazione di fatto posta a base di una istanza edilizia non esige il dolo penale essendo sufficiente il dato in sé della consapevolezza della erronea rappresentazione di tale situazione (cfr. Sez. IV, n. 2693 del 2016; n. 4300 del 2014);

c) deve escludersi la necessità delle garanzie partecipative sia in relazione all’esercizio dell’autotutela in materia edilizia sia in relazione al conseguente ordine di demolizione attesa l’indole sostanzialmente vincolata di tali atti (specie nell’ipotesi di cui al menzionato art. 40, comma 1 L. 47/85, cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n. 2885 del 2016);

d) è del pari inesistente l’esigenza di tutelare l’affidamento di chi ha ottenuto un titolo edilizio rappresentando elementi non reali, anche quando intercorra un considerevole lasso di tempo fra l’abuso e l’intervento repressivo dell’Amministrazione, circostanza questa che incide anche sulla non necessità dell’inoltro dell’avviso di inizio del procedimento ex art. 7, l. n. 241 del 1990 e di una formale motivazione (cfr. Cons. Stato, Sez.IV, n. 5198 del 2016; Sez. V, n. 2451 del 2014; Sez. V, n. 2196 del 2014; Sez. IV, n.5320 del 2007 relativa a fattispecie di incondonabilità assoluta).

Alla stregua delle rassegnate conclusioni non può trovare ingresso il diverso orientamento espresso dalla VI Sezione del Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 1393 del 2016) applicabile solo in casi eccezionali.

Né al caso di cui trattasi può essere riferita, come ha fatto il T.a.r. nella sentenza impugnata, la previsione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, in quanto si tratta di una norma inapplicabile ratione temporis, essendo entrata in vigore dopo l’adozione dei provvedimenti di annullamento delle concessioni in sanatoria (l’art. 21 nonies è entrato in vigore nel febbraio 2005 mentre i provvedimenti di annullamento sono stati adottatati nel gennaio dello stesso anno).

In ogni caso la norma in esame, anche nell’ultima versione seguente alla novella del 2015, legittima l’esercizio sine die dell’autotutela in presenza di provvedimenti basati su una falsa rappresentazione della realtà o, in alternativa, su dichiarazioni sostitutive o atti di notorietà la cui falsità è stata assodata da un giudicato penale.

Risulta confermato che l’attività di repressione degli abusi edilizi, dopo il loro accertamento, deve, come detto, reputarsi di norma vincolata per l’Amministrazione senza che quest’ultima debba di propria iniziativa valutare la possibilità di sanzione alternativa, soprattutto laddove, come nel caso di specie, si è in presenza di una difformità in senso sostanziale che impedisce il mantenimento delle opere illegittimamente assentite ed eseguite, non essendo, in particolare rimovibili i vizi del titolo ad aedificandum (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2885). »

Il titolo abilitativo ottenuto su falsi presupposti è facilmente aggredibile in futuro

Probabilmente ci sono “furboni” che si vantano di aver condonato un immobile avendolo costruito dopo gli annunci del provvedimento.

In questi casi loro, o i successivi aventi causa che hanno acquistato questi immobili, dovrebbero iniziare a domandarsi a quale rischio sia esposta la legittimità della propria costruzione.

Ed ecco perchè ho consigliato nell’introduzione di svolgere verifiche sulla validità della concessione edilizia in sanatoria rilasciata, anche a notevole distanza di tempo.

VIDEO: come condonare un immobile:

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carlo pagliai

CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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