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Il decorso del tempo non perfeziona il titolo in sanatoria, l’arrivo del vincolo complica l’istruttoria

Il Consiglio di Stato è tornato a confermare un principio e orientamento in materia di formazione silenzio assenso per domande di condono, con propria sentenza n. 5606/2024.

La fattispecie interessava un edificio per il quale era stata presentata domanda di condono edilizio ai sensi della L. 47/85, per il quale è sopravvenuto un vincolo di protezione paesaggistica apposto nel 1995 ai sensi dell’allora L. 1497/39: in tal caso il Comune ha dovuto esaminare l’istanza di condono richiedendo l’acquisizione del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sopravvenuto. L’abuso edilizio oggetto di sanatoria straordinaria consisteva in un piccolo manufatto realizzato sul lastrico solare di copertura di un fabbricato condominiale, e di una scala interna di collegamento tra esso e il piano inferiore.

Tuttavia al momento di valutazione istruttoria della domanda, la Commissione edilizia comunale integrata (ai fini paesaggistici, visto l’apposizione del vincolo paesaggistico a posteriori) ha rilevato plurime criticità dell’intervento sia riguardo al prospetto del fabbricato, essendo corredato da aperture di diversa forma e da una fascia marcapiano di diversa tipologia rispetto al resto dell’edificio, sia riguardo ai particolari costruttivi e alle murature, e ha concluso che “il manufatto oggetto di sanatoria si presenta assolutamente difforme dall’edificio sottostante e dal contesto edilizio per un trattamento di facciata non congruente con la cortina muraria tradizionale”, comportando il diniego della domanda di condono nel 2002.

E’ stato inutile osservare che inizialmente il fabbricato non era assoggettato al vincolo, come anche la possibilità di indicare eventuali prescrizioni idonee (opere di adeguamento) a consentire il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (o nulla osta), in quanto l’ammissibilità di un condono parziale contrasta con la natura unitaria dell’intervento, che è oggetto di un’unica domanda di condono e che l’amministrazione è chiamata a valutare in maniera parimenti unitaria, senza distinguere tra parti sanabili e parti non sanabili.

Intanto, per pacifica giurisprudenza, in caso di sopravvenienza di un vincolo di tutela paesaggistica, l’amministrazione competente ad esaminare l’istanza di condono proposta ai sensi della L. 47/1985 deve acquisire il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sopravvenuto, la quale deve pronunciarsi tenendo conto del quadro normativo vigente al momento in cui esercita i propri poteri consultivi ed esprimere un parere di compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio abusivo (vedi anche Cons. di Stato n. 4073/2023, n. 63/2023, n. 3734/2019).

Silenzio assenso e perfezionamento nel Condono

In casi simili anche il notevole decorso del tempo non garantisce il buon esito dell’istanza, o addirittura non garantisce la possibile formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio L. 47/85: il silenzio assenso sul regime speciale e straordinario del condono edilizio rimane confinato entro i seguenti paletti.

Il Consiglio di Stato ha ribadito i principi e gli elementi essenziali coi quali si possa valutare l’avvenuta formazione del silenzio assenso da parte della P.A. sulla domanda di condono, ma giova ricordare che tale possibile conclusione non è blindata: anche il titolo abilitativo formatosi per silenzio assenso è suscettibile di eventuale annullamento da parte della P.A, chiaramente coi necessari presupposti e condizioni di legge. La predetta sentenza di Consiglio di Stato n. 5606/2024 è intervenuta confermando quanto già noto sul regime di silenzio assenso per immobili oggetto di condono e vincolo paesaggistico, il quale decorre almeno dal rilascio del parere favorevole da parte dell’ente preposto:

Infatti occorre richiamare il granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui il silenzio-assenso sull’istanza di condono edilizio inerente ad opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo si perfeziona, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 32, comma 1, l. n. 47/1985, unicamente in presenza del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo medesimo e non anche in caso di parere negativo (Cons. Stato sez. VI, 01/07/2022, n.5485). Il silenzio-assenso non si perfeziona, infatti, per il solo fatto dell’inutile decorso del termine perentorio a far data dalla presentazione della domanda di sanatoria, essendo necessario che sussistano tutti i presupposti sostanziali, soggettivi e oggettivi, ai quali è subordinato il rilascio del condono (Cons. Stato, sez. VI 21/08/2023, n.7849). In ogni caso, il condono non può intendersi rilasciato nel caso in cui sia decorso il termine di ventiquattro mesi, previsto dall’art. 35, comma 12, l. 47 del 1985, ciò in quanto, nel caso di abusi in area vincolata, il termine per la formazione del silenzio-assenso decorrere solamente dall’emanazione del parere favorevole, secondo quanto previsto dall’art. 32 della citata legge 47/1985 (Cons. Stato, sez. VI, 05/04/2023, n. 3528).

In difetto dei presupposti di legge per la sanabilità dell’opera, non può assumere alcun rilievo l’asserito affidamento dell’istante nel lungo lasso di tempo trascorso e nell’intervenuta formazione del silenzio assenso poiché la sanatoria edilizia straordinaria disciplinata dalle leggi sul condono costituisce un beneficio che può essere concesso solo in presenza di determinati requisiti. Il diniego è, quindi, sufficientemente motivato con l’indicazione dell’assenza dei requisiti richiesti, senza che sia necessario che l’amministrazione indichi le ragioni di interesse pubblico idonee a supportare il diniego di sanatoria e a prevalere sull’affidamento del privato (Cons. Stato, sez. VII, 09/01/2024, n. 294).

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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