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La presenza di inesattezze, omissioni o false informazioni dei presupposti essenziali integrano infedeltà sull’istanza

Tra le condizioni per accedere ai benefici del Condono Edilizio vi è la “fedeltà” della domanda, sia per fatti che sui documenti. Forse il principio per qualcuno sarà scontato, tuttavia non lo è affatto.

Il criterio è chiaramente contenuto nel comma 1 art. 40 L. 47/85, cioè la prima legge sul Condono edilizio, ma bisogna dire che vale anche per il secondo condono L. 724/1994 e terzo condono edilizio DL 269/2003 in quanto quest’ultimi rinviano al primo.

In esso è disposto che la domanda di condono non avrà esito positivo nei casi in cui sia presentata dolosamente infedele, cioè in base alla rilevanza e riscontro di:

  • omissioni
  • inesattezze

Un esempio frequente riguarda la veridificità della data di ultimazione lavori, spesso assolta con semplice dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio resa dal soggetto richiedente (approfondimento)

In questi casi la domanda di condono viene negata, con contestuale avvio delle normali procedure repressive e sanzionatorie.

ART. 40. (Mancata presentazione dell’istanza)
Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all’articolo 31 per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non viene effettuata l’oblazione dovuta.

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Domande giacenti in comune da tempo, e silenzio assenso

Il Condono edilizio è stato riaperto con diverse finestre temporali: sebbene siano trascorsi alcuni decenni dalla presentazione delle domande, non sono pochi i Comuni italiani presso i quali vi siano ancora molte pratiche in attesa di definizione.

Spesso le domande non presentano neppure i requisiti minimi ovvero sono prive del corredo documentale obbligatorio perché il termine di silenzio assenso possa perfino cominciare a decorrere.

Sul punto, è sufficiente ricordare quanto più volte affermato dal Consiglio di Stato, ovvero che la completezza della domanda, «sia nel senso del corredo documentale obbligatorio, che avuto riguardo alle somme dovute, incide sia sulla decorrenza del termine per la formazione del silenzio assenso, sia ai fini della riconosciuta possibilità all’Amministrazione di verificare la congruità dei versamenti effettuati» (cfr. ex plurimis Cons Stato n. 3545/2021, n. 2952/2021).

Queste istanze giacenti nei Comuni non trovano giustificazione, stante che esso dovrebbe attivarsi per completare l’iter, per giungere all’archiviazione o al rigetto, anziché attendere una qualche iniziativa compulsiva della parte privata, con ciò riallineando la situazione di diritto a quella di fatto.

SILENZIO ASSENSO CONDONO EDILIZIO DL 269/2003.

Omissioni, inesattezze e false rappresentazioni nel Condono: conseguenze?

Partiamo da un esempio, cioè la retrodatazione dell’ultimazione opere abusive, configurante una inesatta rappresentazione dei fatti e presupposti del condono.

La circostanza temporale è decisiva ai fini della condonabilità dell’intervento: nei casi in cui l’intervento risulti realizzato successivamente alla data di ultimazione prevista dalla legge e indicata nella domanda di sanatoria, essa risulta dolosamente infedele. Infatti la retrodatazione dell’intervento costituisce un’inesattezza preordinata a trarre in inganno l’Amministrazione su un elemento essenziale (Cons. di Stato n. 7543/2021, n. 7491/2009).

L’inesatta volontaria rappresentazione della realtà contenuta nell’istanza di concessione in sanatoria su un presupposto essenziale integra gli estremi della domanda dolosamente infedele. Di conseguenza impedisce il formarsi del silenzio-assenso previsto dall’art. 35, comma 18, della medesima legge e comporta, altresì, il non accoglimento della domanda medesima.

Infatti, anche in materia di condono edilizio, la formazione del silenzio assenso per decorso del termine di ventiquattro mesi, postula che l’istanza sia assistita da tutti i presupposti di accoglibilità, non determinandosi per legge la regolarizzazione dell’abuso, in applicazione dell’istituto del silenzio assenso, ogni qualvolta manchino i presupposti di fatto e di diritto previsti dalla norma quando la documentazione allegata all’istanza non risulti completa ovvero quando la domanda si presenti dolosamente infedele (Cons. Stato n. 7543/2022 (sic), n. 209/2021).

Sul punto si riscontra un indirizzo giurisprudenziale pacifico del Consiglio di Stato (cfr., da ultimon. 181/2022), poiché:

  • affinché possa formarsi il silenzio assenso sulle istanze di condono edilizio, il termine di 24 mesi decorre dalla presentazione della medesima domanda, purché risulti completa in ogni sua parte, non essendo peraltro l’amministrazione tenuta a chiedere l’integrazione della documentazione incompleta nel predetto termine biennale (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. II, 18 febbraio 2021 n. 1474);
  • in materia di condono edilizio, quindi, il termine legale per la formazione del silenzio-assenso presuppone che la relativa istanza sia stata corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, sia stata interamente pagata l’oblazione e, inoltre, che l’opera non sia in contrasto con i vincoli di inedificabilità (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2020 n. 7382).

In sintesi la domanda di condono edilizio, affinchè possa valutare la formazione del silenzio assenso deve essere completa ed esaustiva per documenti e informazioni.

Tuttavia ciò può diventare un aspetto discrezionale da entrambe le parti del richiedente e della Pubblica Amministrazione. Per esempio, la rappresentazione degli elaborati grafici fin quanto deve essere dettagliata affinchè possa considerarsi soddisfacente dal Comune?

🔴 Condono Edilizio 2003, silenzio assenso e domanda infedele [video]

Falsa o erronea datazione abuso edilizio

Tra i requisiti essenziali per accedere ai benefici della domanda di condono edilizio vi rientra innegabilmente la data di ultimazione opere abusive entro i termini previsti da ciascun provvedimento di condono edilizio:

E’ vero che la prassi ammette la possibilità di attestare l’epoca dell’abuso anteriore alle predette date con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Ma la giurisprudenza amministrativa ormai si è consolidata nel ritenere che la prova della data di realizzazione dell’abuso deve essere resa con rigore, anche con mezzi documentali certi, quali fotografie delle opere, contratti con l’impresa costruttrice, fatture e pagamenti, eccetera (Cons. di Stato n. 7543/2021).

La prova del richiedente il condono, in ordine alla data di ultimazione dei lavori, deve essere rigorosa e deve fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi. Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o semplici dichiarazioni rese da terzi non assumono rilevanza in quanto non suscettibili di essere verificate (Cons. di Stato n. 3214/2021).

Se da una parte le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non sono sufficienti a fornire prova dell’epoca di realizzazione del manufatto, in quanto non sono utilizzabili nel processo amministrativo e non rivestono alcun effettivo valore probatorio, esse possono costituire solo indizi che, in mancanza di altri elementi nuovi, precisi e concordanti, non risultano ex se idonei a scalfire l’attività istruttoria dell’amministrazione (Cons. di Stato n. 7543/2021, n. 3853/2021, n. 2838/2020).

Quanto sopra, peraltro va valutato a fronte di elementi che depongono in senso decisamente contrario quali le segnalazioni e gli esposti di vicini e confinanti che in epoca successiva al 31 marzo 2003, in cui potrebbero aver denunciato la presenza di lavori sull’immobile e fotografie scattate con sopralluogo dagli organi competenti, che evidenziano opere edilizie ancora in fase di realizzazione (Cons. di Stato n. 7543/2021).

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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