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L’obbligo di comprovare la consistenza dell’abuso edilizio è previsto fin dalla L. 47/1985, e condiziona l’esito del rilascio

Inutile dire che sono state presentate molte domande di condono molto scarne fin dal primo provvedimento di Condono Edilizio, cioè la L. 47/85 ; possono presentarsi istanza di condono di decenni fa che contengono poco o niente, salvo i bollettini di oblazione pagati a rate.

Certamente la domanda di condono potrebbe iniziare a zoppicare e non arrivare a buon fine quando risulta sprovvista di documentazione fotografica, la cui presenza è indicata espressamente in tutti i provvedimenti normativi. Ad esempio, dalla L. 47/85 in versione vigente:

art. 35. Procedimento per la sanatoria

1. (omissis)

2. (omissis)

3. Alla domanda devono essere allegati:

a) una descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione o l’autorizzazione in sanatoria;
b) una apposita dichiarazione, corredata di documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori relativi; quando l’opera abusiva supera i 450 metri cubi, devono altresì essere presentati, entro il termine stabilito per il versamento della seconda rata della oblazione, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante l’idoneità statica delle opere eseguite. Qualora l’opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;
(omissis)

L’obbligo di allegare la documentazione fotografica viene espressamente ribadito anche nel Secondo Condono Edilizio (L. 724/94 art. 39 comma 4) e nel Terzo (L. 326/2003 art. 32 c. 35).

Perché l’obbligo di documentazione fotografica

Lo scopo evidente è di poter cristallizzare e documentare anche visivamente la consistenza dell’immobile e delle opere illecite oggetto di sanatoria.

L’esigenza (e l’obbligo) di depositare contestualmente alla istanza è previsto per individuare con data certa una situazione, che altrimenti potrebbe essere oggetto di alterazioni e modifiche posteriori alla presentazione della domanda di condono.

Ciò in quanto si aprirebbe la possibilità di inserire ulteriori opere e interventi postumi che altrimenti non avrebbero titolo per rientrarvi.

La documentazione fotografica serve appunto per descrivere lo stato delle opere vigenti al momento di presentazione della istanza, per cui è necessario che sia prodotta a firma del committente o soggetto avente titolo.

Certamente non è da sola idonea a dimostrare e comprovare l’avvenuta ultimazione delle opere illecite entro le rispettive date previste dalle tre leggi di condono; infatti è opportuno ricordare che al proprietario o avente titolo spetta sempre l’onere di provare tale circostanza, non risultando sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Assenza di documentazione fotografica, sufficiente per respingere il condono edilizio?

L’assenza della documentazione fotografica a corredo potrebbe essere una condizione o un elemento sul quale il Comune potrebbe fondare il diniego o archiviazione della domanda di condono, in quanto irricevibile.

Faccio riferimento alla fattispecie esaminata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1958/2022, dove l’assenza della documentazione fotografica compare tra i vari motivi di diniego e irricevibilità di una domanda di condono edilizio L. 326/03 (terzo condono).

In quel caso, il mancato deposito della documentazione fotografica entro il termine del 10 dicembre 2004 non ha consentito di comprovare lo stato dei luoghi e opere oggetto di sanatoria straordinaria. E di conseguenza ha determinato il rifiuto alla domanda di condono.

A nulla è servito fare ricorso su questa motivazione di diniego (oltre ad altri punti), perchè secondo il Consiglio di Stato l’operato svolto dalla Pubblica Amministrazione non poteva essere diversi in quanto esercizio di poteri e attività vincolata.

Certamente questi aspetti gettano ombre sulle tante domande di condono pendenti e prive di fotografie, e anche per quelle già rilasciate per le quali sia stata presentata ad integrazione postuma all’istanza iniziale.

E’ pur vero che riterrei opportuno o forse soddisfatto lo scopo (ripeto forse), presentando opportuna documentazione con data certa in grado di comprovare la consistenza dell’opera abusiva.

Anche in questi casi auguriamoci solo che prevalga il buon senso.

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CARLO PAGLIAI, Ingegnere urbanista, esperto in materia di conformità urbanistica e commerciabilità immobiliare
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